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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 28 febbraio 2023

Cassazione n. 06958/2023

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onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28322/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- MINISTERO DELL'INTERNO, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende ex lege R.G.N.

Ud. 28.2.2023 Pagina2di 4 - RGN 28322 /202 1 estensore cons. m.ferro -costituito- avverso DECRETO di TRIBUNALE TRIESTE n. 3070/2019 depositato il 25/10/2021in RG 3726/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevatoche:

1. [OSCURATO:PERSONA] avversa il DECRETO di TRIBUNALE TRIESTE n. 3 070 /2019 depositato il25/10/2021 in RG 3726/2019 denegativ o del riconoscimento delle protezioniinternazionali già richieste alla competente Commissione territoriale eda questa rigettate ;

2. i l tribunale ha ritenuto : a) non credibili le ragioni dell’espatrio addotte dalricorrente, cioè conflitti con la famiglia della ex fidanzata , che sarebbe per viadi tale relazione, in quanto sciita, stata addirittura uccisa, con gli stessi genitori animati da identico proposito verso il richiedente, trattandosi di versionenon corroborata da riscontri e riferimenti i dentitari, oltre che illogica (causauna non spiegata tolleranza di un anno dello stes s o rapporto, senza ostacoli);b) negabile la protezione da rifugio ed altresì quella sussidiaria, in ragionedella non credibilità soggettiva e della situazione non gravi ssima del Punjab,invero ‘area ospitante’ secondo le COI (pag.7) ; c) non concedibile la protezioneumanitaria per omessa deduzione di ragioni a sostegno e mancata provadi vulnerabilità su aspettative economiche valutabili in comparazione o suinsufficiente tutela dei diritti umani ;

3. il ricorrente contesta il decreto con due motiv i di ricorso ; il Ministero siè solo costituito, senza controricorso . [OSCURATO:PERSONA] Consideratoche:

1. con il primo motivo si deduce la violazione de gli artt. 737 e 738 c.p.c., oltreche 35 bis d.lgs. n. 25 del 2008, 5 co.6 d.lgs. n. 286 del 1998 , per aver il tribunale deciso il ricorso prima dello spirare del termine concesso Pagina3di 4 - RGN 28322 /202 1 estensore cons. m.ferro all’istante per il de posito di documentazione afferente all’inserimento lavorativoed un aggiornamento dell’area di provenienza;

2. con il secondo motivo viene invocata la violazione dell’art.33 Conv.

Ginevra, art.19 d.lgs. 286 del 1998, 5 comma 6 d.lgs. n. 286 del 1998 e dell’art.8 d.lgs. n. 25 del 2008 per avere il tribunale mancato nei doveri di cooperazione istruttoria circa lo scrutinio delle aree limitrofe a quelle di provenienza,per essere le stesse regioni attraversate da conflitto bellico;

3. il primo motivo è fondato, con assorbimento del secondo, risultando ladecisione deliberata in camera di consiglio e depositata in dat e anterior i allo spirare del termine concesso alla parte per le proprie integrazioni difensive;la enunciazione, in questa sede, della decisività almeno in astratto di elementi afferenti alla condizione d’integrazi one socio - lavorativa dell’istante e d altresì propri della situazione di conflitto dell’area di provenienza(per le conseguenze sulla comune interferenza di protezione e intema di protezione umanitaria) fonda, unitamente alla omessa indicazione di ragioni, nel provvedimento, che ne abbia n o giustificato l’anticipata adozione, la violazione del principio, imma n ente nello stesso art. 3 5 bis comma13 d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, per cui la decisione nelle presenti controversie va assicurata sulla base degli elementi esistenti al momento delladecisione;

4. nella fattispecie, il tribunale aveva regolato il contraddittorio suscitandopieno affidamento nella parte che il completamento d el proprio contributoistruttorio si sarebbe avuto alla scadenza del term ine concesso a difesa;se è vero che, nel procedimento, non era comunque mancata la piena partecipazionedel ricorrente , la circostanza non rende meramente formale o propria di astratta irregolarità la mancata attesa del termine concesso, assumendo portata lesiva del diritto di difesa e piuttosto la concomitante assenzadi una qualche ragione, come detto, giustificatrice comunque, con l’urgenza di provvedere, della completezza in ogni caso maturata dall’istruttoria; all’opposto, in parte motiva il tribunale enuncia che il ricorrentenulla aveva dimostrato circa la effettiva vulnerabilità, già per tale Pagina4di 4 - RGN 28322 /202 1 estensore cons. m.ferro versante dovendo conclusivamente riconoscersi rilevante la contestata violazionedel termine pur concesso; ilricorso va pertanto accolto qu anto al primo motivo, dichiarato assorbito il secondo, con cassazione e rinvio al medesimo tribunale, in diversa composizione,anche per le spese del procedimento .

P.Q.M. la Corte accoglie il ricorso quanto al primo motivo, dichiara assorbito il secondo, cassa e rinvia al Tribunale di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28322/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- MINISTERO DELL'INTERNO, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende ex lege R.G.N. Ud. 28.2.2023 Pagina2di 4 - RGN 28322 /202 1 estensore cons. m.ferro -costituito- avverso DECRETO di TRIBUNALE TRIESTE n. 3070/2019 depositato il 25/10/2021in RG 3726/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevatoche: 1. [OSCURATO:PERSONA] avversa il DECRETO di TRIBUNALE TRIESTE n. 3 070 /2019 depositato il25/10/2021 in RG 3726/2019 denegativ o del riconoscimento delle protezioniinternazionali già richieste alla competente Commissione territoriale eda questa rigettate ; 2. i l tribunale ha ritenuto : a) non credibili le ragioni dell’espatrio addotte dalricorrente, cioè conflitti con la famiglia della ex fidanzata , che sarebbe per viadi tale relazione, in quanto sciita, stata addirittura uccisa, con gli stessi genitori animati da identico proposito verso il richiedente, trattandosi di versionenon corroborata da riscontri e riferimenti i dentitari, oltre che illogica (causauna non spiegata tolleranza di un anno dello stes s o rapporto, senza ostacoli);b) negabile la protezione da rifugio ed altresì quella sussidiaria, in ragionedella non credibilità soggettiva e della situazione non gravi ssima del Punjab,invero ‘area ospitante’ secondo le COI (pag.7) ; c) non concedibile la protezioneumanitaria per omessa deduzione di ragioni a sostegno e mancata provadi vulnerabilità su aspettative economiche valutabili in comparazione o suinsufficiente tutela dei diritti umani ; 3. il ricorrente contesta il decreto con due motiv i di ricorso ; il Ministero siè solo costituito, senza controricorso . [OSCURATO:PERSONA] Consideratoche: 1. con il primo motivo si deduce la violazione de gli artt. 737 e 738 c.p.c., oltreche 35 bis d.lgs. n. 25 del 2008, 5 co.6 d.lgs. n. 286 del 1998 , per aver il tribunale deciso il ricorso prima dello spirare del termine concesso Pagina3di 4 - RGN 28322 /202 1 estensore cons. m.ferro all’istante per il de posito di documentazione afferente all’inserimento lavorativoed un aggiornamento dell’area di provenienza; 2. con il secondo motivo viene invocata la violazione dell’art.33 Conv. Ginevra, art.19 d.lgs. 286 del 1998, 5 comma 6 d.lgs. n. 286 del 1998 e dell’art.8 d.lgs. n. 25 del 2008 per avere il tribunale mancato nei doveri di cooperazione istruttoria circa lo scrutinio delle aree limitrofe a quelle di provenienza,per essere le stesse regioni attraversate da conflitto bellico; 3. il primo motivo è fondato, con assorbimento del secondo, risultando ladecisione deliberata in camera di consiglio e depositata in dat e anterior i allo spirare del termine concesso alla parte per le proprie integrazioni difensive;la enunciazione, in questa sede, della decisività almeno in astratto di elementi afferenti alla condizione d’integrazi one socio - lavorativa dell’istante e d altresì propri della situazione di conflitto dell’area di provenienza(per le conseguenze sulla comune interferenza di protezione e intema di protezione umanitaria) fonda, unitamente alla omessa indicazione di ragioni, nel provvedimento, che ne abbia n o giustificato l’anticipata adozione, la violazione del principio, imma n ente nello stesso art. 3 5 bis comma13 d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, per cui la decisione nelle presenti controversie va assicurata sulla base degli elementi esistenti al momento delladecisione; 4. nella fattispecie, il tribunale aveva regolato il contraddittorio suscitandopieno affidamento nella parte che il completamento d el proprio contributoistruttorio si sarebbe avuto alla scadenza del term ine concesso a difesa;se è vero che, nel procedimento, non era comunque mancata la piena partecipazionedel ricorrente , la circostanza non rende meramente formale o propria di astratta irregolarità la mancata attesa del termine concesso, assumendo portata lesiva del diritto di difesa e piuttosto la concomitante assenzadi una qualche ragione, come detto, giustificatrice comunque, con l’urgenza di provvedere, della completezza in ogni caso maturata dall’istruttoria; all’opposto, in parte motiva il tribunale enuncia che il ricorrentenulla aveva dimostrato circa la effettiva vulnerabilità, già per tale Pagina4di 4 - RGN 28322 /202 1 estensore cons. m.ferro versante dovendo conclusivamente riconoscersi rilevante la contestata violazionedel termine pur concesso; ilricorso va pertanto accolto qu anto al primo motivo, dichiarato assorbito il secondo, con cassazione e rinvio al medesimo tribunale, in diversa composizione,anche per le spese del procedimento . P.Q.M. la Corte accoglie il ricorso quanto al primo motivo, dichiara assorbito il secondo, cassa e rinvia al Tribunale di
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