CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 febbraio 2026
Cassazione n. 08948/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che le censure dedotte con il ricorso, aventi ad oggetto contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al rapporto fra la persona offesa e il soggetto che era solito cederle sostanza stupefacente, all'incoerenza delle dichiarazioni accusatorie rese dalla medesima persona offesa e all'arma utilizzata dal ricorrente, non sono formulate in termini consentiti dalla legge in questa sede in quanto, risultando solo formalmente tese a censurare presunte carenze motivazionali, ed invero volte a contestare la valutazione delle risultanze processuali posta dai giudici di merito a base del loro convincimento, esse risultano prive di specificità, non essendo connotate da un effettivo confronto con l'esposizione degli elementi di fatto e le corrette argomentazioni logiche e giuridiche indicate dalla Corte territoriale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 3 febbraio 2026.