CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 dicembre 2024
Cassazione n. 06137/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/05/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] contesta in termini tutto generici la determinazione della pena in misura non coincidente con il minimo edittale, mentre la sentenza impugnata ha adeguatamente evidenziato, in senso contrario, i precedenti penali specifici e la consumazione del reato per il quale si procede immediatamente dopo il passaggio in giudicato delle precedenti condanne; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13 dicembre 2024 [OSCURATO:PERSONA] estensore Il esidente