Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 01576/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma, in relazione ai reati di cui agli artt. 73 comma 1 e 4 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e art. 337 cod.pen.

Ritenuto che il ricorso è inammissibile per rinuncia sottoscritta personalmente dall'imputato, pervenuta in data 29/10/2024, ai sensi dell'art. 589 cod.proc.pen., come formalizzata con atto dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] del difensore di fiducia e procuratore speciale (S.U. n. 126003 del 24/11/2015, Celso, Rv 266244).

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per rinuncia all'impugnazione, consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che il Collegio ritiene congrua nella misura di C 500,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 06/1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma, in relazione ai reati di cui agli artt. 73 comma 1 e 4 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e art. 337 cod.pen. Ritenuto che il ricorso è inammissibile per rinuncia sottoscritta personalmente dall'imputato, pervenuta in data 29/10/2024, ai sensi dell'art. 589 cod.proc.pen., come formalizzata con atto dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] del difensore di fiducia e procuratore speciale (S.U. n. 126003 del 24/11/2015, Celso, Rv 266244). Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per rinuncia all'impugnazione, consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che il Collegio ritiene congrua nella misura di C 500,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 06/1
Sentenza Cassazione n. 01576/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris