CassazionedecretoSezione LDecisione del 12 agosto 2026
Cassazione n. 24617/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ncipale -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona dei legalirappresentanti pro tempore, rappresentato e difeso dagli2026 avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];2966 - controricorrente - ricorrente incidentale –avverso la sentenza n. 9/2024 della CORTE D'APPELLO diTORINO, depositata il 19/01/2024 R.G.N. 497/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del17/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 17019/2024Numero di raccolta generale 24617/20261. La ricorrente ha impugnato la sentenza della CortDeat a pubblicazione 12/08/2026d’appello di Torino che, confermando la decisione di primogrado di accoglimento dell’opposizione a decreto ingiuntivoproposta dallo studio legale associato Ranaboldo, ha negato allastessa il riconoscimento dell’importo di euro 94.310,72, di cuiera stato originariamente ingiunto il pagamento, a titolo didifferenze retributive, TFR e indennità di mancato preavviso,maturati in ragione del rapporto di lavoro intercorso tra le partiper lo svolgimento di mansioni di segretaria.2. In particolare, la sentenza gravata, condividendo lamotivazione di quella di primo grado, ha ritenuto che lalavoratrice avesse posto in essere reiterate appropriazioniindebite di danaro tra il 2014 e il 2015 per il complessivoimporto di euro 108.169,21 e che le stesse fossero stateconcordemente qualificate dalle parti in causa comeanticipazioni di future retribuzioni mensili, in seno a un pacto decompensando, per escludere, infine, che alla lavoratrice fossedovuta qualsivoglia differenza retributiva.3. Ha proposto ricorso per cassazione la lavoratrice sullabase di sei motivi, a cui ha resistito lo studio legale associatodepositando controricorso contenente ricorso incidentale.Entrambe le parti hanno depositato memorie difensive.4. Al termine della camera di consiglio, il collegio hariservato il deposito dell’ordinanza nel termine previsto dall’art.380-bis, ultimo comma, c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONE1. I motivi di ricorso vengono dalla parte ricorrente come diseguito sintetizzati:Numero registro generale 17019/2024I. Error in procedendo. Nullità della sentenza per violazioneN umero sezionale 2966/2026Numero di raccolta generale 24617/2026dell’art. 112 c.p.c.; Data pubblicazione 12/08/2026II. violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c.;III. omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che èstato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, n. 5, c.p.c.);IV. violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729comma 1 c.c.;V. violazione e falsa applicazione art. 2909 c.c.;VI. violazione e falsa applicazione dell’art. 1252 c.c..2. Con il primo motivo di ricorso, la parte ha denunciato lanullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., peravere la Corte territoriale dato rilievo a un patto dicompensazione del tutto genericamente dedotto, in assenza diun’eccezione in tal senso, e senza considerare che, nelleconclusioni del ricorso in opposizione di primo grado, lo studioassociato aveva chiesto condannarsi la lavoratrice a restituirel’intero importo oggetto di appropriazione, richiesta incontraddizione con l’esistenza di un patto di compensazione,così incorrendo nel vizio di ultrapetizione.3. Il motivo è infondato e deve essere respinto.4. Va premesso che, come questa Corte ha già avuto mododi chiarire, La rilevazione e l'interpretazione del contenutodella domanda è attività riservata al giudice di merito, sicchénon è deducibile la violazione dell'art. 112 c.p.c., quale erroreprocedurale rilevante ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4,c.p.c., quando il predetto giudice abbia svolto una motivazionesul punto, dimostrando come la questione sia stata ricompresatra quelle oggetto di decisione, attenendo, in tal caso, il dedottoerrore al momento logico relativo all'accertamento in concretodella volontà della parte (Cass. n. 27181/2023, Rv. 668673- 01).Numero registro generale 17019/20245. Osserva allora il Collegio come, nel caso in esame, laN umero sezionale 2966/2026Numero di raccolta generale 24617/2026sentenza d’appello ha ampiamente motivato sul punto, dandDoat a pubblicazione 12/08/2026datoriale aveva dedotto l’esistenza di un patto in virtù del qualesi concordava che la lavoratrice potesse trattenere le sommeindebitamente incassate a titolo di anticipazioni sulle futureretribuzioni, accordo da qualificare nei termini di un pacto decompensando avente a oggetto una compensazione impropria e“di fatto”, sganciata dai limiti codicistici.6. Dal punto di vista processuale, per quanto in questa sederileva, avendo la parte criticato la sentenza perché fondata suun assunto, quale quello dell’esistenza di tale accordo, oggettodi un mero obiter e non veicolato in giudizio sottoforma dieccezione, anche riconvenzionale, si osserva poi come la Corteabbia ritenuto che, in quella sede, fosse stata proposta da parteopponente un’eccezione riconvenzionale, non essendo statarichiesta la restituzione dell’eccedenza, oggetto di una distintadomanda risarcitoria.7. Inoltre, la Corte territoriale ha dato atto che l’effettivitàdi tale accordo non era stata messa in discussione dallalavoratrice nella comparsa di costituzione in primo grado,avendone la stessa, solo in sede di udienza, dunquetardivamente, contestato non il contenuto, bensì la mancanzadi forma scritta ad probationem, sull’assunto della naturatransattiva dello stesso, tuttavia, ritenuto erroneo dai giudici dimerito per la mancanza di reciproche concessioni.8. Ha ancora osservato la Corte territoriale come l’esistenzadi siffatto accordo era fattualmente confermata dal contegnodella lavoratrice, che aveva continuato a lavorare da gennaio2018 a giugno 2019 gratuitamente, senza percepire laretribuzione, dietro mero versamento contributivo, il cheNumero registro generale 17019/2024costituiva, ad avviso dei giudici, un riconoscimento del debitoN, umero sezionale 2966/2026Numero di raccolta generale 24617/2026così come anche la mancanza di una specifica critica rivolta Daalt a pubblicazione 12/08/2026passaggio motivazionale della sentenza appellata, che avevaevidenziato tale aspetto.9. Appare allora evidente come, alla luce della motivazionesvolta sul punto dalla sentenza, la stessa sia immune dal vizioprocedurale che le viene addebitato, essendo le critichepiuttosto rivolte alla rilevazione e all'interpretazione delcontenuto delle difese della parte controricorrente, attività perquanto detto riservata al giudice di merito.10. Venendo al secondo motivo, lo stesso investe il versanteprobatorio, atteso che la parte censura la sentenza per avereritenuto provato il pacto de compensando sulla base delcontegno processuale di non contestazione della lavoratrice e diquello extraprocessuale, consistito nell’avere lavorato per unanno e mezzo senza percepire retribuzioni, assunti a suo direerrati.11. Osserva il Collegio come trattasi di censura riguardanteil merito e quindi inammissibile, anche considerando l’improprioriferimento all’art. 115 c.p.c., atteso che, in tema di valutazionedelle prove, il principio del libero convincimento posto afondamento di tale norma opera interamente sul pianodell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede dilegittimità, sicché la denuncia della violazione di tale regola daparte del giudice di merito non configura un vizio di violazioneo falsa applicazione di norme bensì un errore di fatto, che deveessere censurato attraverso il paradigma normativo del difettodi motivazione e dunque nei limiti consentiti dall’art. 360,comma 1, n. 5 c.p.c. di nuovo conio (Cass. n. 23940/2017).12. Con il terzo motivo, ai sensi del 360, comma 1, n. 5c.p.c., la parte, premesso che non si verserebbe in ipotesi di cd.Numero registro generale 17019/2024doppia conforme, non avendo il giudice di primo gradoN umero sezionale 2966/2026Numero di raccolta generale 24617/2026richiamato quale criterio di giudizio quello della noDnat a pubblicazione 12/08/2026contestazione, denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo,segnatamente la propria contestazione circa l’esistenza delpacto de compensando, tanto in primo grado quanto in appello(come dimostrato dal fatto che in primo grado era stata ancheammessa la prova orale).13. Osserva, tuttavia, il Collegio come, anche a volerritenere inoperante la preclusione della cd. doppia conforme,dalla lettura della sentenza di appello si evince che lamotivazione della stessa è fondata sulla valorizzazione delcontegno (extraprocessuale) della lavoratrice, consistitonell’avere prestato la propria attività lavorativa gratuitamente,al quale, ad avviso dei giudici, nessun’altra spiegazione, se nonquella a suffragio della conclusione di una simile intesa, potevaessere accordata, laddove la non contestazione, quale contegnoprocessuale della parte, veniva posta in premessa delragionamento decisorio, in chiave rafforzativa delle successiveconsiderazioni, senza alcuna pretesa di esaustività (si vedal’incipit del punto 3.2. della sentenza d’appello); ne consegueche, pur esaminata, la censura non sarebbe idonea a scalfire laratio decidendi della pronuncia impugnata.14. Peraltro, come emerge dal passaggio motivazionaledella sentenza di primo grado trascritto in ricorso (cfr. pag. 23),appare che anche il tribunale avesse ritenuto raggiunta la provadell’accordo compensativo sulla base del medesimo contegnoextraprocessuale della lavoratrice valorizzato dalla Corted’appello, il che va anche a sconfessare la premessadell’insussistenza della preclusione della cd. doppia conforme,per cui il motivo si palesa per tale verso inammissibile.Numero registro generale 17019/202415. Con il quarto motivo, si eccepisce la violazione e falsaN umero sezionale 2966/2026Numero di raccolta generale 24617/2026applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., per avere ritenutoD ait a pubblicazione 12/08/2026giudici di merito confermata l’esistenza del patto sulla base diuna presunzione priva dei caratteri di gravità, precisione econcordanza, in quanto costituita dall’avere la lavoratriceprestato la propria opera gratuitamente per circa un anno emezzo.16. Ebbene, è noto che la prova presuntiva si configuracome mezzo per la cognizione mediata ed indiretta di fatticontroversi e che, pertanto, costituisce un mezzo di prova criticain relazione al quale è rimessa al prudente apprezzamento delgiudice la formulazione dell'inferenza dal fatto noto a quelloignoto. Quanto alle sue caratteristiche, affinché si possaconseguire la prova del fatto ignoto, l'art. 2729 c.c. richiede chegli elementi presuntivi siano gravi, precisi e concordanti,venendo meno, in caso contrario, la garanzia di ragionevolecertezza circa la verità del fatto stesso. Tali requisitirappresentano i presupposti per il valido impiego delragionamento inferenziale, dovendosi escludere che, in loroassenza, le presunzioni stesse possano fornire al giudice lapiena prova del fatto ignoto.17. Venendo ai limiti del sindacato di questa Corte, varilevato come, in tema di prova per presunzioni, spetta algiudice di merito non solo la valutazione dell'opportunità diricorrervi, ma anche l'individuazione dei fatti da porre afondamento del relativo processo logico e l'accertamento dellarispondenza degli stessi ai prescritti requisiti di gravità,precisione e concordanza; il relativo apprezzamento costituisce,infatti, un giudizio di fatto, censurabile in sede di legittimitàesclusivamente per vizio di motivazione, la cui denuncia non puòrisolversi, peraltro, nella mera prospettazione di unconvincimento diverso da quello espresso nel provvedimNuemnertoo re gistro generale 17019/2024Numero sezionale 2966/2026impugnato, ma deve far emergere l'assoluta illogNicumiteàro di era ccolta generale 24617/2026contraddittorietà del ragionamento decisorio, restando peraltrDoat a pubblicazione 12/08/2026escluso che la sola mancata valutazione di un elementoindiziario possa dare luogo al vizio di omesso esame di un fattodecisivo.18. E’ stato affermato da questa Corte il condivisibileprincipio di diritto secondo cui In tema di presunzioni,qualora il giudice di merito sussuma erroneamente sotto i trecaratteri individuatori della presunzione (gravità, precisione,concordanza) fatti concreti che non sono invece rispondenti aquei requisiti, il relativo ragionamento è censurabile in baseall'art. 360, n. 3, c.p.c. (e non già alla stregua del n. 5 dellostesso art. 360), competendo alla Corte di cassazionecontrollare se la norma dell'art. 2729 c.c., oltre ad essereapplicata esattamente a livello di declamazione astratta, lo siastata anche sotto il profilo dell'applicazione concreta;nondimeno, per restare nell'ambito della violazione di legge, lacritica deve concentrarsi sull'insussistenza dei requisiti dellapresunzione nel ragionamento condotto nella sentenzaimpugnata, mentre non può svolgere argomentazioni dirette adinfirmarne la plausibilità (criticando la ricostruzione del fatto edevocando magari altri fatti che non risultino dalla motivazione),vizio valutabile, ove del caso, nei limiti di ammissibilità di cuiall'art. 360 n. 5 c.p.c. (Cass. n. 18611/2021, Rv. 661649 –01).19. Alla luce dei principi regolatori così sunteggiati, osservail Collegio come la censura si palesa inammissibile, in quantopriva di una puntuale deduzione circa il fatto che il ragionamentopresuntivo compiuto dalla Corte risulti irrispettoso delparadigma della gravità, precisione e concordanza e piuttostodiretta a evidenziare che le circostanze fattuali, in relazionNeum aerlole re gistro generale 17019/2024Numero sezionale 2966/2026quali il predetto ragionamento presuntivo è stato enuNnumceirao tdoi r,a ccolta generale 24617/2026avrebbero dovuto essere ricostruite in altro modo o, comunqueDa,t a pubblicazione 12/08/2026a prospettare una inferenza probabilistica diversa da quellaapplicata, in assenza di dimostrazione sul perché la stessa abbiaesorbitato dall'art. 2729 c.c., così risolvendosi in un diversoapprezzamento della ricostruzione della quaestio facti, che sipone su un terreno diverso da quello del n. 3 dell'art. 360 c.p.c.,in quanto sollecita un controllo sulla motivazione del giudicerelativa alla predetta ricostruzione.20. Con il quinto motivo, viene eccepita la violazione e falsaapplicazione dell’art. 2909 c.c., censurandosi la sentenzagravata nella parte in cui la stessa avrebbe ritenuto sussistereun giudicato interno per mancata impugnazione del capo dellapronuncia di primo grado in punto di compensazione atecnica.21. Il motivo è inammissibile, non confrontandosiadeguatamente con il decisum, che non dà rilievo allaformazione di alcun giudicato, ma si limita solo a evidenziare,quale ulteriore aspetto del complessivo contegno della parte, ilfatto che la stessa non avesse censurato in maniera specifica lasentenza di primo grado, laddove aveva ritenuto di poter inferirela prova dell’accordo dalla perdurante attività lavorativaprestata gratuitamente.22. Infine, con il sesto motivo si censura la sentenza perviolazione e falsa applicazione dell’art. 1252 c.c., per avere lastessa ritenuto possibile una compensazione volontaria tra duecrediti uno dei quali, quello della lavoratrice, futuro e per averepoi proceduto a una compensazione integrale degli stessi,laddove si sarebbe dovuto prima accertare il quantum esatto delcredito che all’epoca del patto non era quantificabile e, poi,Numero registro generale 17019/2024eventualmente attribuire l’eccedenza alla parte che ne fosseN umero sezionale 2966/2026Numero di raccolta generale 24617/2026risultata creditrice. Data pubblicazione 12/08/202623. Ebbene, il motivo presenta tratti di infondatezza e altempo stesso di inammissibilità.24. Di là dalla constatazione che con la compensazionevolontaria le parti possono direttamente disporre lacompensazione di crediti già esistenti oppure fissare lecondizioni, derogatorie a quelle di legge, necessarie e sufficientiper il prodursi in futuro dell'effetto compensativo tra le stesse(cfr. Cass. n. 23716/2013), il motivo non si confronta con il fattoche il presente giudizio origina da un procedimento monitorio,nel quale era stato inizialmente ingiunto al datore di lavoro ilpagamento di euro 94.310,72, laddove in seno al successivogiudizio di opposizione si era accertato che la parte si eraindebitamente appropriata del superiore importo di euro108.169,21, stimato all’esito di verifica contabile effettuata nel2019, evidenze, alla luce delle quali, non è neppure apprezzabilequale sia l’interesse sotteso a tale censura, atteso che propriola parte che la solleva era quella onerata del maggior debito.25. In conclusione, la pronuncia impugnata è esente daivizi, dalle omissioni e dalle anomalie oggetto dei motivi di cui alricorso principale, nei termini precisati, e conseguentemente lostesso dev’essere respinto.26. Venendo al ricorso incidentale proposto dallo studiolegale associato, ai sensi dell’art. 360, n. 4, c.p.c., per violazionedell’art. 112 c.p.c., con lo stesso si eccepisce la nullità dellasentenza per avere rigettato l’appello incidentale con cui si erarichiesta, in via riconvenzionale, la condanna al pagamento atitolo di danni delle sanzioni e interessi su tasse e contributi nonpagati a causa della condotta lavorativa della ricorrente, nonchéper la mancata detrazione dalle somme ingiunte dei versamentiNumero registro generale 17019/2024eseguiti dallo studio a titolo di ritenute fiscali e contributi InpsN umero sezionale 2966/2026Numero di raccolta generale 24617/2026ed Inail, infine, per l’erronea integrale compensazione laddovDeat a pubblicazione 12/08/2026al datore di lavoro sarebbe spettata la differenza tra l’importooggetto di appropriazione indebita e quello dovuto a titolo didifferenze retributive.27. Il motivo si presenta per certi versi inammissibile e peraltri infondato.28. E invero, innanzitutto la censura difetta diautosufficienza non essendo stato posto il Collegio nellacondizione di valutare se la Corte territoriale sia realmenteincorsa nella denunciata violazione, dovendosi rammentarecome Nel giudizio di legittimità, la deduzione del vizio diomessa pronuncia, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., postula, per unverso, che il giudice di merito sia stato investito di una domandao eccezione autonomamente apprezzabili e ritualmente einequivocabilmente formulate e, per altro verso, che tali istanzesiano puntualmente riportate nel ricorso per cassazione nei loroesatti termini e non genericamente o per riassunto del relativocontenuto, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivoe/o del verbale di udienza nei quali l'una o l'altra erano stateproposte, onde consentire la verifica, innanzitutto, della ritualitàe della tempestività e, in secondo luogo, della decisività dellequestioni prospettatevi. Pertanto, non essendo detto viziorilevabile d'ufficio, la Corte di cassazione, quale giudice del"fatto processuale", intanto può esaminare direttamente gli attiprocessuali in quanto, in ottemperanza al principiodi autosufficienza del ricorso, il ricorrente abbia, a pena diinammissibilità, ottemperato all'onere di indicarlicompiutamente, non essendo essa legittimata a procedere adun'autonoma ricerca, ma solo alla verifica degli stessi (Cass.n. 28072/2021, Rv. 662554 - 01).29. La stessa appare, poi, per altro verso infondata, allNau mluercoe re gistro generale 17019/2024Numero sezionale 2966/2026della motivazione operata sul punto dalla Corte terriNtuomreirao ldei r,a ccolta generale 24617/2026dovendosi ribadire in proposito quanto già evidenziatDoat a pubblicazione 12/08/2026nell’esaminare il primo motivo di ricorso, sui limiti alladeducibilità della violazione dell’art. 112 c.p.c. quale erroreprocedurale rilevante ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4,c.p.c., a cui si rimanda.30. In conclusione, anche il ricorso incidentale dev’essererespinto.31. Le spese di lite sono integralmente compensate tra leparti alla luce della reciproca soccombenza. Si dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte della ricorrente principale e del ricorrente incidentale,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto, rispettivamente per il ricorso principale e incidentale,ove dovuto. P.Q.MRigetta il ricorso principale e quello incidentale; compensa lespese di lite. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n.115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali peril versamento, da parte della ricorrente principale e delricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto, rispettivamente per il ricorsoprincipale e per quello incidentale, a norma del comma 1-bis,dello stesso articolo 13, se dovuti.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17/06/2026.La PresidenteADRIANA DORONZONumero registro generale 17019/2024Numero sezionale 2966/2026Numero di raccolta generale 24617/2026Data pubblicazione 12/08/2026