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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 51344/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/03/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 25393/23 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze contenute nel primo motivo di ricorso sono generiche, nella parte in cui il ricorrente si duole che la Corte non abbia tenuto conto della insufficiente conoscenza della lingua italiana per il reato in materia di stupefacenti, a fronte dell'utilizzazione da parte della Difesa delle dichiarazioni provenienti dal medesimo imputato per giustificare la condotta di evasione, oggetto dello stesso procedimento (pag. 7); Ritenuto che il secondo motivo di ricorso contiene mere doglianze in punto di fatto, nonché dirette ad una non consentita rilettura degli elementi probatori e a prospettare una diversa e alternativa ricostruzione delle vicende criminose di cui all'imputazione, senza misurarsi realmente con gli elementi di prova, oggetto di esame sviluppato con diffuso, analitico e logico apparato argomentativo da parte dei giudici di merito e censurate nel ricorso con affermazioni assertive; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/03/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 25393/23 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze contenute nel primo motivo di ricorso sono generiche, nella parte in cui il ricorrente si duole che la Corte non abbia tenuto conto della insufficiente conoscenza della lingua italiana per il reato in materia di stupefacenti, a fronte dell'utilizzazione da parte della Difesa delle dichiarazioni provenienti dal medesimo imputato per giustificare la condotta di evasione, oggetto dello stesso procedimento (pag. 7); Ritenuto che il secondo motivo di ricorso contiene mere doglianze in punto di fatto, nonché dirette ad una non consentita rilettura degli elementi probatori e a prospettare una diversa e alternativa ricostruzione delle vicende criminose di cui all'imputazione, senza misurarsi realmente con gli elementi di prova, oggetto di esame sviluppato con diffuso, analitico e logico apparato argomentativo da parte dei giudici di merito e censurate nel ricorso con affermazioni assertive; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec
Sentenza Cassazione n. 51344/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris