CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 aprile 2023
Cassazione n. 35551/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/09/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso con cui [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena di anni 1 mesi 3 di reclusione ed euro 2.000,00 di multa per i reati di cui agli artt. 73 comma 1 del d.P.R. 309/90 - CAPO A), 80 comma 1 lettera f) del d.P.R. 309/90 - CAPO B), 81 comma 2 cod. pen., 73 comma 1 e 80 comma 1 lettera a) e f) del d.P.R. 309/90 - CAPO C), 81 comma 2 e 609 bis commi 1 e 2 numero 1 cod. pen. - CAPO D), 61 numero 2, 81 comma 2 e 610 cod. pen. - CAPI E) ed F), contesta il vizio di motivazione con riguardo alla riqualificazione della condotta contestata nella fattispecie di cui all'art. 73 comma 5 del d. P.R. 309/90 e alla mancata considerazione da parte del giudice dell'uso personale della sostanza stupefacente rinvenuta, non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata dalla quale si evince che la suddivisione in dosi era unicamente indicativa della destinazione allo spaccio poiché laddove fosse stata finalizzata all'uso personale la sostanza sarebbe stata divisa in un numero minore di involucri (Cfr. pag. 4 della sentenza di appello); Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 aprile 2023 [OSCURATO:PERSONA] igliere estensore [OSCURATO:PERSONA]