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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 13778/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];-11 [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di Salerno ha rigettato l'istanza presentata da [OSCURATO:PERSONA] con la quale si chiedeva la rideterminazione della pena da espiare, previo computo dei periodi sofferti in regime di custodia cautelare.

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione l'interessato personalmente.

3. La legge n. 103/2017 ha previsto che il ricorso dell'imputato (e quindi del condannato) deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (art. 613, comma 1, cod. proc. pen.).

Tale disciplina è applicabile al caso di specie ratione temporis, atteso che il provvedimento e il ricorso, proposto personalmente dal condannato, sono successivi al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge n. 103/2017.

4. Pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di ipotesi di esonero, della somma di euro tremila, stimata equa, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 10 febbraio 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];-11 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di Salerno ha rigettato l'istanza presentata da [OSCURATO:PERSONA] con la quale si chiedeva la rideterminazione della pena da espiare, previo computo dei periodi sofferti in regime di custodia cautelare. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione l'interessato personalmente. 3. La legge n. 103/2017 ha previsto che il ricorso dell'imputato (e quindi del condannato) deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (art. 613, comma 1, cod. proc. pen.). Tale disciplina è applicabile al caso di specie ratione temporis, atteso che il provvedimento e il ricorso, proposto personalmente dal condannato, sono successivi al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge n. 103/2017. 4. Pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di ipotesi di esonero, della somma di euro tremila, stimata equa, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 10 febbraio 20
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