Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE n. 139/2008
ECLI:EU:T:2008:80
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Causa T‑411/07 R
[OSCURATO:PERSONA] plc
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee
«Procedimento sommario — Controllo delle concentrazioni — Decisione che dichiara una concentrazione incompatibile con il mercato comune — Art. 8, nn. 4 e 5, del regolamento (CE) n. 139/2004 — Domanda di sospensione dell’esecuzione e di provvedimenti provvisori — Provvedimento incompatibile con la ripartizione delle competenze fra le istituzioni — Competenza della [OSCURATO:PERSONA] — Provvedimenti provvisori nei confronti di una parte interveniente — Domanda di sospensione dell’esecuzione — Ricevibilità — Insussistenza del fumus boni iuris — Insussistenza dell’urgenza — Insussistenza di un danno grave e irreparabile — Avverarsi del danno dipendente da eventi futuri ed incerti — Ragioni insufficienti — Ponderazione di tutti gli interessi»
Massime dell’ordinanza
1.
Procedimento sommario — Sospensione dell’esecuzione — Provvedimenti provvisori — Presupposti per la concessione — Provvisorietà
del provvedimento
(Artt. 242 CE e 243 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2)
2.
Procedimento sommario — Sospensione dell’esecuzione — Presupposti per la concessione — Interesse del ricorrente ad ottenere
la sospensione richiesta
(Art. 242 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2)
3.
Procedimento sommario — Provvedimenti provvisori — Provvedimenti incompatibili con la ripartizione delle competenze tra istituzioni
(Artt. 233 CE e 243 CE; regolamento del Consiglio n. 139/2004, art. 8, nn. 4 e 5)
4.
Procedimento sommario — Presupposti per la ricevibilità — Atto di ricorso — Requisiti di forma
(Art. 243 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2)
5.
Procedimento sommario — Competenza del giudice dei procedimenti sommari — Ingiunzioni a terzi — Limiti
(Art. 243 CE)
6.
Concorrenza — Concentrazioni — Competenza della [OSCURATO:PERSONA] — Adozione di provvedimenti nei confronti dei partecipanti a una
concentrazione vietata — Presupposti — Realizzazione della concentrazione
(Artt. 81 CE e 82 CE; regolamenti del Consiglio n. 1/2003, art. 7, n. 1, e n. 139/2004, artt. 3, 7 e 8, nn. 4 e 5)
7.
Procedimento sommario — Sospensione dell’esecuzione — Provvedimenti provvisori — Presupposti per la concessione — Urgenza
— Danno grave ed irreparabile
(Artt. 242 CE e 243 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2)
1.
Ai sensi dell’art. 107, n. 4, del regolamento di procedura del Tribunale, un’ordinanza in un procedimento sommario che dispone
provvedimenti provvisori può avere solo effetti provvisori e non pregiudica la decisione nel merito del Tribunale. Ne consegue
che, in linea di massima, il protrarsi degli effetti di siffatta ordinanza non può avere durata superiore a quella della causa
principale.
(v. punto 45)
2.
Non è concepibile una domanda di sospensione dell’esecuzione diretta contro una decisione amministrativa negativa, dato che
la concessione di siffatta sospensione non può avere l’effetto di modificare la situazione del richiedente. Pertanto, poiché
siffatta domanda non presenta alcun interesse per il richiedente, dev’essere respinta, salvo nei limiti in cui la sospensione
possa risultare necessaria al fine di adottare altri provvedimenti provvisori da egli richiesti, nel caso in cui il giudice
del procedimento sommario ritenga ricevibili e fondate le relative domande.
(v. punti 46-48)
3.
In linea di principio, il giudice del procedimento sommario non può disporre un provvedimento provvisorio che, qualora fosse
emanato, costituirebbe un’ingerenza nell’esercizio dei poteri spettanti ad un’altra istituzione, incompatibile con la ripartizione
delle competenze tra le varie istituzioni, così come voluta dagli autori del Trattato.
Pertanto, è irricevibile la domanda di provvedimenti provvisori diretta ad ottenere che venga ingiunto alla [OSCURATO:PERSONA] di
applicare in un determinato modo l’art. 8, nn. 4 e 5, del regolamento n. 139/2004, relativo al controllo delle concentrazioni
tra imprese, adottando taluni provvedimenti nei confronti dell’altro partecipante ad una concentrazione vietata. Infatti,
se l’emananda sentenza nella causa principale statuisse che la [OSCURATO:PERSONA] è competente ad adottare le misure di cui all’art. 8,
nn. 4 e 5, del regolamento, spetterebbe alla stessa [OSCURATO:PERSONA], nel caso in cui lo ritenesse necessario nell’esercizio del
potere di controllo conferitole in materia di concentrazioni, adottare le misure necessarie per conformarsi alla sentenza,
ai sensi dell’art. 233 CE. Pertanto, l’accoglimento della domanda da parte del giudice del procedimento sommario si risolverebbe
nell’ingiungere alla [OSCURATO:PERSONA] di trarre talune conseguenze ben precise dalla sentenza di annullamento e, quindi, nell’ordinare
un provvedimento che esulerebbe dai poteri del giudice di merito. Tuttavia, conformemente al sistema di ripartizione dei poteri
istituito dal Trattato e dal regolamento, spetta alla [OSCURATO:PERSONA], qualora lo ritenga necessario nell’esercizio del potere
di controllo conferitole nel settore delle concentrazioni, in particolare dall’art. 8, nn. 4 e 5, del regolamento, adottare
i provvedimenti di ripristino della situazione anteriore che ritenga opportuni.
(v. punti 49-51)
4.
Una domanda di provvedimenti provvisori ai sensi dell’art. 243 CE non può essere vaga e imprecisa. Tuttavia, se il contenuto
dei provvedimenti richiesti emerge con sufficiente chiarezza dal resto della domanda, il giudice del procedimento sommario
può concludere che la domanda non ha natura vaga e imprecisa e può quindi considerarla ricevibile.
(v. punti 52-53)
5.
In materia di procedimento sommario l’art. 243 CE dispone chiaramente che «[l]a Corte di giustizia, negli affari che le sono
proposti, può ordinare i provvedimenti provvisori necessari». Una formulazione così generica è chiaramente intesa a conferire
al giudice del procedimento sommario poteri sufficienti per disporre qualsiasi provvedimento che ritenga necessario per garantire
la piena efficacia della futura decisione definitiva, al fine di evitare una lacuna nella tutela giuridica fornita dalla Corte.
Al fine di garantire la piena efficacia dell’art. 243 CE, non si può quindi escludere che il giudice del procedimento sommario,
se necessario, possa impartire ordini direttamente a terzi, atteso che gli ampi poteri di cui dispone sono limitati, qualora
siano in gioco diritti e interessi di terzi, solo nei casi in cui tali diritti e interessi possano essere lesi gravemente.
A tale riguardo, detta ampia discrezionalità va esercitata tenendo debitamente conto dei diritti procedurali, in particolare
dei diritti della difesa, dei destinatari dei provvedimenti provvisori e delle parti direttamente interessate dagli stessi.
Nel decidere se concedere i provvedimenti provvisori richiesti in questo tipo di situazioni, il giudice del procedimento sommario
deve anche tenere conto sia dell’intensità del fumus boni iuris che dell’imminenza di un danno grave e irreparabile nel caso
specifico. Anche nel caso in cui un terzo non abbia avuto la possibilità di essere sentito nell’ambito del procedimento sommario,
non si può escludere che vengano adottati provvedimenti provvisori nei suoi confronti, in circostanze eccezionali e tenendo
presente la natura temporanea di tali provvedimenti, qualora risulti che, altrimenti, la parte richiedente sarebbe esposta
a una situazione atta a minacciare la sua stessa esistenza. Il giudice del procedimento sommario effettua tali valutazioni
quando procede alla ponderazione dei vari interessi in gioco.
(v. punti 56, 59)
6.
[OSCURATO:PERSONA] non applica a torto le disposizioni dell’art. 8, nn. 4 e 5, del regolamento n. 139/2004, relativo al controllo
delle concentrazioni tra imprese, che la autorizzano a adottare provvedimenti nei confronti di partecipanti ad una concentrazione
vietata già realizzata, quando, dopo aver dichiarato incompatibile con il mercato comune un progetto di concentrazione che
prevede l’acquisizione dell’intero capitale di un’impresa, si considera incompetente ad impedire all’impresa acquirente di
esercitare i diritti di voto collegati alla partecipazione di minoranza infine acquisita poiché quest'ultima impresa non è
in grado di esercitare di fatto o giuridicamente, attraverso tale partecipazione, un controllo sull’impresa in cui detiene
una partecipazione.
Infatti, sebbene il termine inglese «implemented», che figura nella versione inglese, possa, in linea di principio, indurre
confusione circa l’esatta portata di queste disposizioni, dato che la definizione del termine «implementation» può comprendere
sia l’«avere conseguito uno scopo» che il «dare attuazione», il modo in cui tale espressione viene resa nelle versioni francese,
tedesca e italiana, il raffronto con la versione francese di altri testi comunitari in cui il termine «implementation» indica
chiaramente il «dare attuazione» più che l’«avere conseguito uno scopo», nonché il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] possa, a norma
dell’art. 8, n. 4, del regolamento, imporre alle imprese interessate di «dissolvere la concentrazione», indicano tuttavia
che, prima facie, la definizione di «implementation» accolta in tali disposizioni implica la piena realizzazione della concentrazione
quale definita all’art. 3 del regolamento, e quindi l’acquisizione del controllo.
Tale conclusione non può essere rimessa in discussione dall’asserita prassi della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui quest’ultima considererebbe
una realizzazione parziale, anche per quanto riguarda le fasi che non implicano il trasferimento del controllo, preclusa dall’art. 7,
n. 1, del regolamento, in forza del quale una concentrazione di dimensione comunitaria non può essere realizzata prima di
essere stata dichiarata compatibile con il mercato comune, e indicherebbe alle parti di astenersi dal compiere atti di questo
tipo. Infatti, in primo luogo, la prassi della [OSCURATO:PERSONA], ancorché influente e importante per stabilire se possano giustificarsi
eventuali aspettative legittime, non è decisiva in merito, atteso che l’interpretazione del diritto comunitario è una prerogativa
della Corte di giustizia, e non della [OSCURATO:PERSONA]. In secondo luogo, quand’anche l’art. 7, n. 1, del regolamento dovesse essere
interpretato nel senso che vieta solo una modifica del controllo in attesa dell’esame della [OSCURATO:PERSONA], e non gli atti non
assimilabili ad una tale modifica, quali l’esercizio dei diritti di voto inerenti alle partecipazioni di minoranza, tenuto
conto dei termini entro i quali la [OSCURATO:PERSONA] deve esaminare una concentrazione notificata e le combinazioni di fattori che
potrebbero dare luogo a un controllo in ciascuna fattispecie, la [OSCURATO:PERSONA] potrebbe comunque legittimamente chiedere alle
parti di non compiere alcun atto idoneo a determinare una modifica del controllo.
Infine, questa interpretazione dell’art. 8, nn. 4 e 5, del regolamento n. 139/2004, in combinato disposto con il divieto agli
Stati membri di applicare la loro normativa nazionale sulla concorrenza alle concentrazioni di dimensione comunitaria, ai
sensi dell’art. 21, n. 3, del detto regolamento, non determina prima facie una lacuna incompatibile con l’obiettivo di quest’ultimo.
Infatti, dato che la rimanente quota di minoranza non è più connessa a un’acquisizione del controllo, cessa di essere parte
di una «concentrazione» ed esula dall’ambito di applicazione del regolamento n. 139/2004, l’art. 21 non osta prima facie in
linea di principio, in tali circostanze, all’applicazione della normativa nazionale sulla concorrenza da parte delle autorità
nazionali competenti in materia di concorrenza e dei giudici nazionali. Inoltre, sebbene una partecipazione di minoranza di
questo tipo non sia soggetta, prima facie, all’applicazione del regolamento, si può ritenere che le norme in materia di concorrenza
del Trattato, e in particolare gli artt. 81 CE e 82 CE, possano essere applicate dalla [OSCURATO:PERSONA] al comportamento tenuto
dalle imprese interessate.
(v. punti 89-92, 94, 98, 100-101, 103)
7.
Il carattere urgente di una domanda di provvedimenti provvisori deve essere valutato in relazione alla necessità di statuire
provvisoriamente, al fine di evitare che la parte che richiede il provvedimento provvisorio subisca un danno grave e irreparabile.
Spetta a quest’ultima provare di non potere attendere l’esito della causa principale senza dover subire un danno di tale natura.
Qualora il pregiudizio dipenda dalla sopravvenienza di un complesso di fattori, basta che il danno appaia prevedibile con
un grado di probabilità sufficiente. La parte che richiede il provvedimento provvisorio resta tuttavia tenuta a provare i
fatti sui quali sarebbe basata la prospettiva di un tale danno grave e irreparabile. Per poter stabilire se il danno temuto
sia grave e irreparabile e giustifichi quindi l’adozione di provvedimenti provvisori, il giudice del procedimento sommario
deve disporre di concrete indicazioni che consentano di valutare le esatte conseguenze che potrebbero verosimilmente derivare
per ciascuno dei soggetti interessati dalla mancata adozione dei provvedimenti richiesti.
L’argomento della parte che richiede il provvedimento provvisorio secondo cui il giudice del procedimento sommario deve applicare
il «principio di precauzione» e può legittimamente adottare «misure di tutela» senza dover attendere la prova dell’effettività
del rischio asserito non può quindi essere accolto.
(v. punti 116-119)
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
18 marzo 2008 (
*
)
«Procedimento sommario – Controllo delle concentrazioni – Decisione che dichiara una concentrazione incompatibile con il mercato comune – Art. 8, nn. 4 e 5, del regolamento (CE) n. 139/2004 – Domanda di sospensione dell’esecuzione e di provvedimenti provvisori – Provvedimento incompatibile con la ripartizione delle competenze fra le istituzioni – Competenza della [OSCURATO:PERSONA] – Provvedimenti provvisori nei confronti di una parte interveniente – Domanda di sospensione dell’esecuzione – Ricevibilità – Insussistenza del fumus boni iuris – Insussistenza dell’urgenza – Insussistenza di un danno grave e irreparabile – Avverarsi del danno dipendente da eventi futuri ed incerti – Ragioni insufficienti – Ponderazione di tutti gli interessi»
Nella causa T-411/07 R,
[OSCURATO:PERSONA] plc,
con sede in Dublino (Irlanda), rappresentata dal sig. A. Burnside, solicitor, e dagli avv.ti B. van de Walle de Ghelcke e
T. Snels,
richiedente,
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee,
rappresentata dai sigg. X. Lewis, E. [OSCURATO:PERSONA] e S. Noë, in qualità di agenti,
resistente,
sostenuta da:
[OSCURATO:PERSONA] plc,
con sede in Dublino (Irlanda), rappresentata dal sig. J. Swift, QC, dai sigg. V. Power, A. McCarthy e D.W. Hull, solicitors,
e dall’avv. G.M. Berrisch,
interveniente,
avente ad oggetto una domanda diretta a ottenere, in primo luogo, la condanna della [OSCURATO:PERSONA] ad adottare talune misure
relative alla partecipazione azionaria della [OSCURATO:PERSONA] plc nella richiedente, in secondo luogo, in subordine, una condanna
di effetto analogo della [OSCURATO:PERSONA] o della [OSCURATO:PERSONA] plc e, in terzo luogo, la sospensione dell’esecuzione della
decisione della [OSCURATO:PERSONA] 11 ottobre 2007 C(2007) 4600 def., con cui è stata respinta la domanda della richiedente di avviare
un procedimento a norma dell’art. 8, n. 4, del regolamento (CE) del Consiglio 20 gennaio 2004, n. 139, relativo al controllo
delle concentrazioni tra imprese (GU L 24, pag. 1), nonché l’adozione di misure provvisorie ai sensi dell’art. 8, n. 5, del
medesimo regolamento,
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
ha pronunciato la seguente
Ordinanza
Contesto normativo
1
Ai sensi dell’art. 3 del regolamento (CE) del Consiglio 20 gennaio 2004, n. 139, relativo al controllo delle concentrazioni
tra imprese (GU L 24, pag. 1):
«1. Si ha una concentrazione quando si produce una modifica duratura del controllo a seguito:
a) della fusione di due o più imprese precedentemente indipendenti o parti di imprese; oppure
b) dell’acquisizione, da parte di una o più persone che già detengono il controllo di almeno un’altra impresa, o da parte di
una o più imprese, sia tramite acquisto di partecipazioni nel capitale o di elementi del patrimonio, sia tramite contratto
o qualsiasi altro mezzo, del controllo diretto o indiretto dell’insieme o di parti di una o più altre imprese.
2. Si ha controllo in presenza di diritti, contratti o altri mezzi che conferiscono, da soli o congiuntamente, e tenuto conto
delle circostanze di fatto o di diritto, la possibilità di esercitare un’influenza determinante sull’attività di un’impresa;
trattasi in particolare di:
a) diritti di proprietà o di godimento sulla totalità o su parti del patrimonio di un’impresa;
b) diritti o contratti che conferiscono un’influenza determinante sulla composizione, sulle deliberazioni o sulle decisioni degli
organi di un’impresa.
3. Il controllo è acquisito dalla persona o dall’impresa o dal gruppo di persone o di imprese:
a) che siano titolari dei diritti o beneficiari dei contratti suddetti; o
b) che, pur non essendo titolari di tali diritti o beneficiari di tali contratti, abbiano il potere di esercitare i diritti che
ne derivano.
(…)».
2
L’art. 8 del regolamento n. 139/2004 così dispone:
«(…)
4. Se la [OSCURATO:PERSONA] accerta che una concentrazione:
a) è già stata realizzata e che tale concentrazione è stata dichiarata incompatibile con il mercato comune; o
b) è stata realizzata contravvenendo ad una condizione imposta in una decisione adottata a norma del paragrafo 2 secondo la quale,
in mancanza della condizione, la concentrazione soddisfarebbe il criterio di cui all’articolo 2, paragrafo 3, o, nei casi
contemplati dall’articolo 2, paragrafo 4, non soddisferebbe i criteri di cui all’articolo 81, paragrafo 3 del Trattato,
la [OSCURATO:PERSONA] può:
– ordinare alle imprese interessate di dissolvere la concentrazione, in particolare mediante lo scioglimento dell’entità nata
dalla fusione o la cessione di tutte le azioni o le parti del patrimonio acquisite, in modo da ripristinare la situazione
esistente prima della realizzazione della concentrazione. Qualora la situazione esistente prima della realizzazione della
concentrazione non possa essere ripristinata dissolvendo la concentrazione, la [OSCURATO:PERSONA] può prendere qualsiasi altra misura
atta a ripristinare per quanto possibile tale situazione,
– ordinare qualsiasi altra misura opportuna per assicurare che le imprese smembrino la concentrazione o prendano altri provvedimenti
di ripristino della situazione anteriore come ordinato nella sua decisione.
Nei casi rientranti nel primo comma, lettera a), le misure di cui al primo comma possono essere imposte in una decisione adottata
a norma del paragrafo 3 o in una decisione distinta.
5. [OSCURATO:PERSONA] può adottare misure provvisorie idonee a ripristinare o mantenere una concorrenza effettiva se una concentrazione:
a) è stata realizzata contravvenendo all’articolo 7 e non è stata ancora presa una decisione in merito alla sua compatibilità
con il mercato interno;
b) è stata realizzata contravvenendo ad una condizione imposta in una decisione adottata a norma dell’articolo 6, paragrafo 1,
lettera b), o del paragrafo 2, del presente articolo;
c) è già stata realizzata ed è dichiarata incompatibile con il mercato comune».
Fatti
3
La richiedente, [OSCURATO:PERSONA] plc (in prosieguo: la «richiedente» o l’«[OSCURATO:PERSONA]»), è una società per azioni, nonché la
società holding non esercente attività commerciali dell’[OSCURATO:PERSONA], una compagnia aerea low cost internazionale con
sede in Irlanda, che fornisce servizi di trasporto aereo di linea da e verso gli aeroporti di Dublino, Cork e Shannon. In
seguito alla sua privatizzazione, realizzata nel 2006 dal governo irlandese, che conservava una quota pari al 25,35% del capitale,
il 2 ottobre 2006 le azioni dell’[OSCURATO:PERSONA] venivano ammesse alla negoziazione.
4
Il 23 ottobre 2006 la [OSCURATO:PERSONA] plc (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), che aveva precedentemente acquistato, tra il 27 settembre
e il 5 ottobre 2006, attraverso la propria controllata al 100% [OSCURATO:PERSONA], una partecipazione nell’[OSCURATO:PERSONA] pari al
19,21%, lanciava un’offerta pubblica per l’acquisto dell’intero capitale sociale della stessa.
5
Il 30 ottobre 2006 la [OSCURATO:PERSONA] notificava alla [OSCURATO:PERSONA] un progetto di concentrazione ai sensi dell’art. 4 del regolamento
n. 139/2004, relativo alla progettata acquisizione dell’[OSCURATO:PERSONA].
6
In pendenza dell’offerta, la [OSCURATO:PERSONA] acquistava altre azioni dell’[OSCURATO:PERSONA] e, al 28 novembre 2006, deteneva il 25,17% del
suo capitale sociale.
7
Il 20 dicembre 2006 la [OSCURATO:PERSONA] adottava una decisione ai sensi dell’art. 6, n. 1, lett. c), del regolamento n. 139/2004
(in prosieguo: il «regolamento») e avviava la seconda fase del procedimento. Nella sua decisione, la [OSCURATO:PERSONA] rilevava
che i suddetti acquisti separati di azioni e l’offerta pubblica lanciata dalla [OSCURATO:PERSONA] costituivano un’unica operazione di
concentrazione ai sensi dell’art. 3 del regolamento.
8
Il 27 giugno 2007 la [OSCURATO:PERSONA] adottava, in forza dell’art. 8, n. 3, del regolamento, la decisione C(2007) 3104, che dichiarava
la concentrazione notificata incompatibile con il mercato comune (in prosieguo: «la decisione di divieto»). [OSCURATO:PERSONA]
concludeva che la concentrazione notificata avrebbe ostacolato in modo significativo la concorrenza effettiva nel mercato
comune o in una parte sostanziale dello stesso, ai sensi dell’art. 2, n. 3, del regolamento, a causa in particolare della
creazione di una posizione dominante della [OSCURATO:PERSONA] e dell’[OSCURATO:PERSONA] su 35 linee da e verso Dublino, Shannon e Cork, e della
creazione o del rafforzamento di una posizione dominante su altre 15 linee da e verso Dublino e Cork.
9
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 10 settembre 2007, registrato con il numero di ruolo
T‑342/07, la [OSCURATO:PERSONA] proponeva un ricorso d’annullamento conto la decisione di divieto.
10
Successivamente alla decisione di divieto, la [OSCURATO:PERSONA] acquisiva un ulteriore 4,3% del capitale sociale dell’[OSCURATO:PERSONA], portando
la propria partecipazione al 29,4%.
11
Nel procedimento dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] precedente alla decisione di divieto, l’[OSCURATO:PERSONA] affermava che la [OSCURATO:PERSONA]
avrebbe dovuto adottare una decisione ai sensi dell’art. 8, n. 4, del regolamento per imporre alla [OSCURATO:PERSONA] di cedere la sua
partecipazione di minoranza nell’[OSCURATO:PERSONA], nel caso in cui avesse vietato la concentrazione.
12
Il 27 giugno 2007 il vice direttore generale della direzione generale «Concorrenza» comunicava per lettera alla richiedente
che, secondo i servizi incaricati del controllo sulle operazioni di concentrazione, l’art. 8, n. 4, del regolamento non conferiva
alla [OSCURATO:PERSONA] il potere di ordinare alla [OSCURATO:PERSONA] di cedere la sua quota di minoranza, poiché non risultava che la [OSCURATO:PERSONA],
detenendo il 25,22% delle azioni dell’[OSCURATO:PERSONA], potesse esercitare sulla stessa un controllo di fatto o di diritto ai sensi
dell’art. 3, n. 2, del regolamento. Per gli stessi motivi, nella lettera si affermava che la [OSCURATO:PERSONA] non poteva adottare
misure provvisorie in forza dell’art. 8, n. 5, del regolamento.
13
Il 17 agosto 2007 l’[OSCURATO:PERSONA] chiedeva alla [OSCURATO:PERSONA] di avviare un procedimento nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 8,
n. 4, del regolamento e di adottare misure provvisorie a norma dell’art. 8, n. 5, dello stesso, per impedire che la [OSCURATO:PERSONA]
esercitasse i propri diritti di voto in seno all’[OSCURATO:PERSONA] o, in subordine, di dichiarare formalmente che non era competente
ad adottare tali misure. Inoltre, l’[OSCURATO:PERSONA] chiedeva alla [OSCURATO:PERSONA] di prendere esplicitamente posizione in merito all’interpretazione
dell’art. 21 del regolamento.
14
L’11 ottobre 2007 la [OSCURATO:PERSONA] adottava la decisione C(2007) 4600 def., con cui respingeva la domanda dell’[OSCURATO:PERSONA] (in
prosieguo: la «decisione impugnata»).
La decisione impugnata
15
Nella decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato che, ai sensi dell’art. 3 del regolamento, si ha una concentrazione
solo quando un’impresa acquisisca il controllo, inteso come possibilità di esercitare un’influenza determinante. Quanto all’art. 8,
n. 4, del regolamento, la [OSCURATO:PERSONA] ha ricordato che tale disposizione consente, quando una concentrazione sia già stata
realizzata, di ordinare alle imprese interessate di dissolvere la concentrazione, in particolare mediante la cessione di tutte
le azioni o le parti del patrimonio acquisite, in modo da ripristinare la situazione esistente prima della realizzazione della
concentrazione.
16
Tuttavia, la [OSCURATO:PERSONA] ha concluso che la concentrazione in esame non era stata realizzata, dato che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva
acquisito il controllo dell’[OSCURATO:PERSONA]. Pertanto, non si poteva ritenere che le operazioni effettuate nelle more del procedimento
dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] costituissero la realizzazione della concentrazione notificata.
17
In particolare, la [OSCURATO:PERSONA] ha sottolineato che la quota di minoranza detenuta dalla [OSCURATO:PERSONA] non conferiva a quest’ultima
un controllo di fatto o di diritto sull’[OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 3, n. 2, del regolamento. [OSCURATO:PERSONA] ha inoltre
osservato che, se pure in determinate circostanze una partecipazione di minoranza può portare alla constatazione di un controllo,
non vi erano indizi nel senso che tali circostanze sussistessero nel caso di specie. Infatti, secondo le informazioni in possesso
della [OSCURATO:PERSONA], i diritti della [OSCURATO:PERSONA] in quanto azionista di minoranza (in particolare il diritto di veto sulle cosiddette
«delibere straordinarie» previste dal diritto societario irlandese) corrispondono esclusivamente a diritti inerenti alla tutela
dei soci di minoranza e non attribuiscono il controllo sull’[OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] ha osservato che la stessa
[OSCURATO:PERSONA] non aveva affermato che la partecipazione di minoranza acquisita conferisse alla [OSCURATO:PERSONA] il controllo sull’[OSCURATO:PERSONA].
18
Infine, la [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato che il caso in esame era diverso da quelli precedenti in cui era stato applicato l’art. 8,
n. 4, come nelle decisioni della [OSCURATO:PERSONA] 30 gennaio 2002, recante misure destinate a ripristinare una concorrenza effettiva
in conformità all’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio (caso COMP/M.2416 – [OSCURATO:PERSONA]/Sidel,
GU 2004, L 38, pag. 1; in prosieguo: il «caso [OSCURATO:PERSONA]/Sidel»), e 30 gennaio 2002, che ordina una separazione di imprese
a norma dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio (caso COMP/M.2283 – Schneider/Legrand,
GU 2004, L 101, pag. 134; in prosieguo: il «caso Schneider/Legrand»). In quei casi, infatti, a differenza della fattispecie
ora in esame, era già stata completata con successo un’acquisizione e l’acquirente aveva acquisito il controllo della società
oggetto dell’operazione.
19
Per quanto riguarda la richiesta dell’[OSCURATO:PERSONA] diretta a ottenere che la [OSCURATO:PERSONA] adottasse misure provvisorie ai sensi
dell’art. 8, n. 5, del regolamento, la [OSCURATO:PERSONA] ha osservato che il testo di tale disposizione fa analogamente riferimento
a una situazione in cui la concentrazione «è già stata realizzata ed è dichiarata incompatibile con il mercato comune» e ha
quindi concluso che, nella fattispecie, non era competente ad adottare misure provvisorie.
20
In relazione alla domanda dell’[OSCURATO:PERSONA] diretta a ottenere che la [OSCURATO:PERSONA] prendesse posizione in merito all’interpretazione
dell’art. 21 del regolamento, la [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato che tale domanda equivaleva di fatto a chiedere un’interpretazione
giuridicamente vincolante, destinata agli Stati membri, di una disposizione di diritto comunitario, e che la [OSCURATO:PERSONA] era
palesemente incompetente ad adottare atti di questo tipo.
Procedimento
21
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 19 novembre 2007, registrato con il numero di ruolo
T‑411/07, la richiedente ha proposto, in forza dell’art. 230, quarto comma, CE, un ricorso di annullamento contro la decisione
impugnata.
22
Con atto separato, depositato presso la cancelleria lo stesso giorno e registrato con il numero di ruolo T‑411/07 R, la richiedente
ha presentato una domanda di provvedimenti provvisori e ha chiesto la sospensione dell’esecuzione della decisione impugnata,
ai sensi degli artt. 242 CE e 243 CE, nonché dell’art. 104 del regolamento di procedura del Tribunale.
23
Il 12 dicembre 2007 la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato osservazioni scritte sulla domanda di provvedimenti provvisori.
24
Con atto depositato presso la cancelleria il 27 novembre 2007, la [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto di essere autorizzata a intervenire a
sostegno delle conclusioni della [OSCURATO:PERSONA].
25
Con atto depositato presso la cancelleria il 4 dicembre 2007, l’[OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato di non sollevare obiezioni contro
la domanda di intervento della [OSCURATO:PERSONA] e di non formulare richieste di riservatezza in relazione ai documenti che aveva presentato
al Tribunale nella causa T‑411/07 R.
26
Con atto depositato presso la cancelleria il 5 dicembre 2007, la [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato di non sollevare obiezioni contro
la domanda di intervento della [OSCURATO:PERSONA].
27
Con ordinanza del presidente del Tribunale 7 dicembre 2007, la [OSCURATO:PERSONA] è stata autorizzata a intervenire a sostegno delle
conclusioni della [OSCURATO:PERSONA] e a presentare una memoria di intervento, il che è avvenuto il 19 dicembre 2007.
28
L’udienza si è tenuta il 24 gennaio 2008.
Conclusioni delle parti
29
La richiedente chiede che il presidente del Tribunale di primo grado voglia:
– condannare la [OSCURATO:PERSONA] ad imporre alla [OSCURATO:PERSONA], fino alla pronuncia dell’ultima tra le sentenze nella causa principale
e nella causa T‑342/07:
– di non esercitare diritti di voto né altri diritti connessi o inerenti alla partecipazione da essa detenuta nell’[OSCURATO:PERSONA]
(compresi, senza limitazioni, diritti di partecipazione o di voto nelle assemblee, o il diritto di chiedere la convocazione
di assemblee generali), se non in base a una deroga accordata dalla [OSCURATO:PERSONA];
– di trasferire le azioni possedute a un amministratore fiduciario e a non disporne, salvo per cederle a un acquirente secondo
modalità autorizzate dalla [OSCURATO:PERSONA];
– di non accrescere ulteriormente la sua partecipazione nell’[OSCURATO:PERSONA];
– in subordine, adottare il provvedimento o i provvedimenti di analogo effetto nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] e/o della [OSCURATO:PERSONA]
che il presidente del Tribunale ritenga appropriati;
– sospendere, se necessario, l’esecuzione della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 11 ottobre 2007, C(2007) 4600 def., con cui è stata
respinta la domanda della richiedente di avviare un procedimento ai sensi dell’art. 8, n. 4, del regolamento;
– condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
30
[OSCURATO:PERSONA] chiede che il presidente del Tribunale voglia:
– respingere la domanda di sospensiva;
– respingere la domanda di misure provvisorie;
– condannare la richiedente alle spese.
31
[OSCURATO:PERSONA] chiede che il presidente del Tribunale voglia:
– respingere la domanda;
– condannare la richiedente alle spese connesse all’intervento.
In diritto
32
In forza del combinato disposto degli artt. 242 CE e 243 CE, da un lato, e dell’art. 225, n. 1, CE, dall’altro, il Tribunale
può, quando reputi che le circostanze lo richiedano, ordinare la sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato o disporre
i provvedimenti provvisori necessari.
33
L’art. 104, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale dispone che le domande di provvedimenti provvisori debbono precisare
l’oggetto della causa, i motivi di urgenza e gli argomenti di fatto e di diritto che giustifichino prima facie (fumus boni
iuris) l’adozione del provvedimento provvisorio richiesto. Pertanto, la sospensione dell’esecuzione e i provvedimenti provvisori
possono essere accordati dal giudice del procedimento sommario se è comprovato che la loro concessione è giustificata prima
facie da argomenti di fatto e di diritto (fumus boni iuris) e che gli stessi sono urgenti in quanto occorre, per evitare un
danno grave ed irreparabile agli interessi del ricorrente, che siano adottati e producano i loro effetti prima della decisione
nella causa principale. Questi presupposti sono cumulativi, di modo che i provvedimenti provvisori devono essere negati qualora
manchi uno dei suddetti presupposti [ordinanza del presidente della Corte 14 ottobre 1996, causa C‑268/96 P(R), SCK e FNK/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4971, punto 30]. Il giudice del procedimento sommario procede altresì, se del caso, alla ponderazione degli interessi
in gioco (v. ordinanza del presidente della Corte 23 febbraio 2001, causa C‑445/00 R, Austria/Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1461,
punto 73 e giurisprudenza ivi citata).
34
Inoltre, nell’ambito di siffatta valutazione globale, il giudice del procedimento sommario dispone di un ampio potere discrezionale
ed è libero di stabilire, considerate le particolarità del caso di specie, il modo in cui vanno accertate le varie condizioni
in parola nonché l’ordine in cui condurre tale esame, posto che nessuna disposizione di diritto comunitario gli impone uno
schema di analisi predeterminato per valutare la necessità di statuire in via provvisoria [ordinanze del presidente della
Corte 19 luglio 1995, causa C‑149/95 P(R), [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e a., [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2165, punto 23, e 3 aprile
2007, causa C‑459/06 P(R), Vischim/[OSCURATO:PERSONA], punto 25].
Sulla ricevibilità
Argomenti delle parti
35
[OSCURATO:PERSONA] sostiene che la domanda di provvedimenti provvisori deve essere respinta in quanto nessuno dei rimedi richiesti
è del tipo che può essere concesso nell’ambito di un procedimento sommario.
36
In primo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] afferma che le misure provvisorie richieste vanno al di là di quanto la richiedente potrebbe
ottenere nella causa principale, la quale non può sfociare nella cessione automatica della quota di minoranza della [OSCURATO:PERSONA].
Qualora l’[OSCURATO:PERSONA] prevalesse nel giudizio di merito, la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe tenuta ad adottare i provvedimenti necessari
per conformarsi alla sentenza della Corte, ai sensi dell’art. 233 CE.
37
Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] osserva che la richiedente sollecita l’adozione di misure che producano effetti fino alla pronuncia
dell’ultima tra le sentenze nella causa principale e nella causa T‑342/07. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], prorogare la durata dei
provvedimenti richiesti oltre la conclusione della causa principale equivarrebbe a negare la natura provvisoria del procedimento
sommario. Essa sostiene altresì che la presente domanda di provvedimenti provvisori non può riguardare un procedimento diverso
e separato, di cui la richiedente non è parte.
38
In secondo luogo, per quanto riguarda la domanda di sospensione della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] afferma che, secondo
una giurisprudenza costante, una domanda di sospensione dell’esecuzione non può essere proposta, in linea di principio, contro
una decisione amministrativa negativa.
39
In terzo luogo, per quanto concerne la domanda con cui si chiede al presidente del Tribunale di ingiungere alla [OSCURATO:PERSONA]
di ordinare alla [OSCURATO:PERSONA] di astenersi dall’esercitare i propri diritti di voto in quanto socio di minoranza o di adottare
determinati provvedimenti, la [OSCURATO:PERSONA] rileva che, con tale mezzo, la richiedente tenta di eludere l’applicazione della
giurisprudenza secondo cui il giudice del procedimento sommario non può impartire ordini a soggetti che non siano parti della
controversia.
40
Secondo la [OSCURATO:PERSONA], il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] sia stata autorizzata a intervenire non conferisce a quest’ultima lo status
di parte del procedimento.
41
In quarto luogo, per quanto riguarda la domanda con cui si chiede al presidente del Tribunale di adottare nei confronti della
[OSCURATO:PERSONA] e/o della [OSCURATO:PERSONA] i provvedimenti di analogo effetto che ritenga opportuni, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che tale domanda
è vaga e imprecisa e, pertanto, non soddisfa i criteri stabiliti dal regolamento di procedura. Di conseguenza, tale domanda
andrebbe dichiarata irricevibile.
42
Nella memoria di intervento, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene gli argomenti della [OSCURATO:PERSONA] e afferma che la domanda andrebbe dichiarata
irricevibile. Essa sottolinea, in particolare, che il provvedimento richiesto va al di là di quanto può essere ottenuto nella
causa principale e invita il giudice del procedimento sommario a non tenere conto dell’equilibrio costituzionale tra le istituzioni
comunitarie, assumendo il ruolo della [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che i provvedimenti provvisori vengono richiesti,
in sostanza, non contro la [OSCURATO:PERSONA], bensì contro la stessa [OSCURATO:PERSONA], che non è parte del procedimento. Di conseguenza,
la [OSCURATO:PERSONA], nonché gli altri soggetti interessati, verrebbero privati delle garanzie procedurali loro conferite dal regolamento
e dai principi generali del diritto comunitario e, in particolare, dei loro diritti di difesa.
Valutazione del giudice del procedimento sommario
43
Senza affermare chiaramente che la domanda in esame dev’essere dichiarata irricevibile nella sua interezza, la [OSCURATO:PERSONA]
sostiene che, nel contesto di un procedimento sommario, non può essere concesso nessuno dei provvedimenti sollecitati dalla
richiedente.
44
Occorre esaminare separatamente ciascuno dei provvedimenti richiesti.
45
In primo luogo, per quanto riguarda la durata dei provvedimenti richiesti, si deve osservare che, ai sensi dell’art. 107,
n. 4, del regolamento di procedura, un provvedimento come quello sollecitato dalla richiedente può avere solo effetti provvisori
e non pregiudica la decisione nel merito del Tribunale. Ne consegue che, in linea di massima, tale provvedimento non può avere
durata superiore a quella della causa principale cui afferisce. Pertanto, nella misura in cui la domanda della richiedente
di provvedimenti con effetti «fino alla pronuncia dell’ultima tra le sentenze nella causa principale e nella causa T‑342/07»
comporta l’applicazione di provvedimenti provvisori oltre la data della sentenza nella causa principale, tale domanda va respinta.
Qualora nella fattispecie venissero concessi provvedimenti provvisori, tali provvedimenti sarebbero applicabili solo fino
alla pronuncia della sentenza nella causa principale.
46
In secondo luogo, per quanto riguarda la domanda di sospensione dell’esecuzione della decisione impugnata, si deve rilevare
che, in linea di principio, non è concepibile una domanda di sospensione dell’esecuzione diretta contro un provvedimento negativo,
dato che la sospensione non può avere per effetto di modificare la situazione del richiedente [ordinanza del presidente della
Seconda Sezione della Corte 31 luglio 1989, causa C‑206/89 R, S/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 2841, punto 14; ordinanze del presidente
della Corte 30 aprile 1997, causa C‑89/97 P(R), [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2327, punto 45, e 21 febbraio 2002,
cause riunite C‑486/01 P(R) e C‑488/01 P(R), Front national e Martinez/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1843, punto 73].
47
Con la decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha respinto la domanda con cui la richiedente la sollecitava ad avviare un procedimento
a norma dell’art. 8, n. 4, del regolamento e ad adottare misure provvisorie ai sensi dell’art. 8, n. 5, dello stesso per impedire
alla [OSCURATO:PERSONA] di esercitare i propri diritti di voto in seno all’[OSCURATO:PERSONA], o a dichiarare formalmente che la [OSCURATO:PERSONA]
non aveva tale potere. La sospensione dell’esecuzione di siffatta decisione amministrativa negativa non avrebbe alcun effetto,
di per sé, sulle condizioni di esercizio dei diritti inerenti alla partecipazione di minoranza della [OSCURATO:PERSONA] nell’[OSCURATO:PERSONA]
e, pertanto, non sarebbe di alcuna utilità per la richiedente.
48
Poiché la richiedente non avrebbe alcun interesse a un ordine di sospensione della decisione impugnata, tale domanda dev’essere
respinta, salvo nei limiti in cui la sospensione della decisione impugnata possa risultare necessaria al fine di adottare
un altro dei provvedimenti provvisori richiesti dall’[OSCURATO:PERSONA], nel caso in cui il presidente del Tribunale ritenga ricevibili
e fondate le relative domande.
49
In terzo luogo, per quanto riguarda la domanda della richiedente diretta a obbligare la [OSCURATO:PERSONA] ad imporre alla [OSCURATO:PERSONA]
di astenersi dall’esercizio dei diritti inerenti alla sua partecipazione nell’[OSCURATO:PERSONA], di trasferire le azioni in questione
ad un amministratore fiduciario e di non disporre di alcuna di esse, salvo per cederle a un acquirente, nonché di non aumentare
la propria partecipazione nell’[OSCURATO:PERSONA], va rilevato che, in linea di principio, non può essere presa in considerazione
l’adozione di provvedimenti provvisori che costituirebbero un’ingerenza nell’esercizio del potere spettante alla [OSCURATO:PERSONA],
incompatibile con la ripartizione delle competenze tra le varie istituzioni, così come voluta dagli autori del Trattato CE
(v., in tal senso, ordinanze del presidente del Tribunale 2 ottobre 1997, causa T‑213/97 R, Eurocoton e a./Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1609,
punto 40, e 11 luglio 2002, causa T‑107/01 R, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑3193, punti 52 e 53).
50
Nel caso di specie, se l’emananda sentenza nella causa principale statuisse che, come affermato dalla richiedente, la [OSCURATO:PERSONA]
è competente ad adottare le misure di cui all’art. 8, nn. 4 e 5, del regolamento, spetterebbe alla stessa [OSCURATO:PERSONA], nel
caso in cui lo ritenesse necessario nell’esercizio del potere di controllo conferitole in materia di concentrazioni, adottare
i provvedimenti di ripristino della situazione anteriore che ritenesse appropriati e le misure necessarie per conformarsi
alla sentenza del Tribunale, ai sensi dell’art. 233 CE. Conseguentemente, l’accoglimento della domanda da parte del giudice
del procedimento sommario si risolverebbe nell’ingiungere alla [OSCURATO:PERSONA] di trarre talune conseguenze ben precise dalla
sentenza di annullamento e, conseguentemente, nell’ordinare un provvedimento che esulerebbe dai poteri del giudice di merito
(ordinanza del presidente del Tribunale 16 gennaio 2004, causa T‑369/03 R, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑205,
punto 67).
51
Conformemente al sistema di ripartizione dei poteri istituito dal Trattato CE e dal regolamento, invece, spetta alla [OSCURATO:PERSONA],
qualora lo ritenga necessario nell’esercizio del potere di controllo conferitole nel settore delle concentrazioni, in particolare
dall’art. 8, nn. 4 e 5, del regolamento, adottare i provvedimenti di ripristino della situazione anteriore che ritenga opportuni.
Ne consegue che, nella misura in cui la prima domanda della richiedente è diretta a ottenere dal giudice del procedimento
sommario un provvedimento che imponga alla [OSCURATO:PERSONA] di applicare in un determinato modo l’art. 8, nn. 4 e 5, del regolamento,
tale domanda dev’essere dichiarata irricevibile.
52
Per quanto riguarda la domanda con cui la richiedente sollecita il presidente del Tribunale ad adottare il provvedimento o
i provvedimenti di analogo effetto nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] e/o della [OSCURATO:PERSONA] che ritenga appropriati, la [OSCURATO:PERSONA]
sostiene che questo tipo di domanda è troppo vago e, quindi, irricevibile. L’argomento della [OSCURATO:PERSONA] si fonda sulla giurisprudenza
costante del Tribunale secondo cui le domande di provvedimenti provvisori ai sensi dell’art. 243 CE non possono essere vaghe
e imprecise (v., in tal senso, ordinanze del presidente del Tribunale 12 febbraio 1996, causa T‑228/95 R, Lehrfreund/Consiglio
e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑111, punto 58, e 2 luglio 2004, causa T‑78/04 R, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2049,
confermate su questo punto in sede di impugnazione con ordinanza 13 dicembre 2004, causa C‑381/04 P).
53
Tuttavia, se il contenuto dei provvedimenti richiesti emerge con sufficiente chiarezza dal resto della domanda, il giudice
del procedimento sommario può concludere che quest’ultima non è vaga e imprecisa e quindi considerarla ricevibile. Nel caso
di specie, dalla prima domanda emerge chiaramente che la richiedente tenta di ottenere provvedimenti provvisori per assicurarsi,
fra l’altro, che i diritti spettanti alla [OSCURATO:PERSONA] in quanto azionista non vengano esercitati nelle more della decisione che
conclude il giudizio di merito. Come rileva la [OSCURATO:PERSONA] al punto 25 delle sue osservazioni, «in realtà la richiedente vuole
impedire alla [OSCURATO:PERSONA] di esercitare i suoi diritti di voto di socio di minoranza». La portata dei provvedimenti richiesti
a questo scopo risulta chiaramente dalla prima domanda della richiedente. Pertanto, nella fattispecie, la domanda concernente
«il provvedimento o i provvedimenti di analogo effetto nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] e/o della [OSCURATO:PERSONA] che il presidente
del Tribunale ritenga opportuni» è sufficientemente chiara da soddisfare le condizioni stabilite dal regolamento di procedura.
54
Tale domanda è invece irricevibile, alla luce di quanto precede, nella parte in cui è sostanzialmente diretta a ottenere che
il giudice del procedimento sommario ordini alla [OSCURATO:PERSONA] di esercitare in un determinato modo il potere di valutazione
discrezionale conferitole dall’art. 8, nn. 4 e 5.
55
Per altro verso, nei limiti in cui la domanda è diretta a ottenere che il presidente del Tribunale impartisca un ordine all’interveniente,
la [OSCURATO:PERSONA] afferma che il giudice del procedimento sommario non può impartire ordini a un soggetto che non sia parte della
controversia, che la [OSCURATO:PERSONA] non può essere considerata parte della controversia e che, pertanto, non si possono adottare
provvedimenti provvisori nei suoi confronti. Inoltre, quand’anche la [OSCURATO:PERSONA] dovesse essere considerata parte in causa, in
ragione del suo status di «interveniente», la [OSCURATO:PERSONA] afferma, richiamandosi a una giurisprudenza consolidata del Tribunale,
che, se i provvedimenti richiesti possono incidere gravemente sui diritti e sugli interessi di terzi, fra i quali, nella fattispecie,
rientrano gli altri azionisti dell’[OSCURATO:PERSONA], i quali non sono parti del procedimento e non hanno quindi potuto essere sentiti,
tali provvedimenti possono giustificarsi soltanto qualora risultasse che, altrimenti, la richiedente sarebbe esposta a una
situazione atta a minacciare la sua stessa esistenza (ordinanza del presidente del Tribunale 6 luglio 1993, causa T‑12/93 R,
[OSCURATO:PERSONA] d’Entreprise de la SA [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] d’Etablissement de Pierval/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑785, punto 20).
56
Va rilevato che l’art. 243 CE dispone chiaramente che «[l]a Corte di giustizia, negli affari che le sono proposti, può ordinare
i provvedimenti provvisori necessari». Tale formulazione generica è chiaramente intesa a conferire al giudice del procedimento
sommario poteri sufficienti per disporre qualsiasi provvedimento che ritenga necessario per garantire la piena efficacia della
futura decisione definitiva, al fine di evitare una lacuna nella tutela giuridica fornita dai giudici comunitari (v. ordinanza
del presidente della Corte 17 luglio 2001, causa C‑180/01 P(R), [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑5737, punto 52 e giurisprudenza
ivi citata). Pertanto, al fine di garantire la piena efficacia dell’art. 243 CE, non si può escludere che il giudice del procedimento
sommario possa impartire ordini direttamente a terzi, se necessario. Tale ampia discrezionalità andrebbe esercitata nel doveroso
rispetto dei diritti procedurali, in particolare del diritto di essere sentiti, dei destinatari dei provvedimenti provvisori
e delle parti direttamente interessate dagli stessi. Ovviamente, nel decidere se concedere i provvedimenti provvisori richiesti
in questo tipo di situazioni, il giudice del procedimento sommario deve anche tenere conto nella fattispecie sia dell’intensità
del fumus boni iuris che dell’imminenza di un danno grave e irreparabile. Anche nel caso in cui un terzo non abbia avuto la
possibilità di essere sentito nell’ambito del procedimento sommario, non si può escludere che vengano adottati provvedimenti
provvisori nei suoi confronti, in circostanze eccezionali e tenendo presente la natura temporanea di tali provvedimenti, qualora
risulti che, altrimenti, il richiedente sarebbe esposto a una situazione atta a minacciare la sua stessa esistenza.
57
[OSCURATO:PERSONA] è stata autorizzata a intervenire nel presente procedimento con ordinanza del presidente 7 dicembre 2007 e ha presentato
le sue osservazioni il 19 dicembre 2007. Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA], al pari di tutte le altre parti del procedimento, ha avuto la
possibilità di esporre esaurientemente le proprie tesi nel corso dell’udienza. Gli argomenti della [OSCURATO:PERSONA] sono quindi stati
presi in considerazione nel presente procedimento.
58
Ne consegue che è ricevibile la richiesta relativa al provvedimento o ai provvedimenti di analogo effetto nei confronti della
[OSCURATO:PERSONA] che il presidente del Tribunale ritenga appropriati.
59
Tale conclusione non può essere inficiata dall’argomento della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui i provvedimenti provvisori aventi l’effetto
di sospendere i diritti della [OSCURATO:PERSONA] inerenti alla sua partecipazione azionaria nell’[OSCURATO:PERSONA] avrebbero ripercussioni sui
terzi, in particolare sugli altri azionisti dell’[OSCURATO:PERSONA], in quanto tali altri soggetti non sono stati sentiti nel presente
procedimento e non può quindi essere concesso alcun provvedimento che produca effetti nei loro confronti. A tale riguardo
si deve osservare che, in base a quanto precede, gli ampi poteri del giudice del procedimento sommario sono limitati, qualora
siano in gioco diritti e interessi di terzi, solo nei casi in cui tali diritti e interessi possano essere lesi gravemente
(ordinanza del presidente del [OSCURATO:PERSONA] d’Entreprise de la SA [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] d’Etablissement de Pierval/[OSCURATO:PERSONA],
cit. al punto 55 supra, punto 20). Inoltre, quand’anche i provvedimenti provvisori richiesti potessero incidere gravemente
sui diritti e sugli interessi dei terzi, tali provvedimenti potrebbero comunque essere concessi «qualora risultasse che, altrimenti,
i richiedenti sarebbero esposti a una situazione atta a minacciare la loro stessa esistenza» (ordinanza del presidente del
[OSCURATO:PERSONA] d’Entreprise de la SA [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] d’Etablissement de Pierval/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 55 supra,
punto 20, e giurisprudenza ivi citata). Il giudice del procedimento sommario effettua tali valutazioni quando procede alla
ponderazione dei vari interessi in gioco. Di conseguenza, non si può escludere che, qualora sussistano tutte le condizioni
applicabili, nella fattispecie si possano concedere i provvedimenti provvisori, nonostante la loro possibile incidenza sui
diritti e sugli interessi degli altri azionisti dell’[OSCURATO:PERSONA].
Nel merito
Sul fumus boni iuris
– Argomenti delle parti
60
La richiedente sostiene che gli elementi di fatto e di diritto di seguito indicati dimostrano che esiste un grave disaccordo
circa la fondatezza dell’interpretazione data dalla [OSCURATO:PERSONA], nella decisione impugnata, all’art. 8, nn. 4 e 5.
61
Anzitutto, la richiedente contesta quanto affermato al punto 12 della decisione impugnata, secondo cui «non possono verificarsi
effetti negativi, dato che la [OSCURATO:PERSONA] non ha acquisito, né potrebbe acquisire, il controllo dell’[OSCURATO:PERSONA]». Secondo la richiedente,
tale affermazione è in contrasto con i fatti, con una valida teoria economica e con precedenti decisioni della [OSCURATO:PERSONA].
62
Per quanto riguarda il primo argomento, la richiedente sottolinea che la [OSCURATO:PERSONA] ha utilizzato la sua partecipazione azionaria
per tentare di accedere ai piani strategici riservati dell’[OSCURATO:PERSONA], ha bloccato delibere straordinarie che avrebbero aiutato
l’[OSCURATO:PERSONA] a raccogliere capitali e/o ad effettuare acquisizioni, ha richiesto la convocazione di due assemblee generali
straordinarie al fine di modificare decisioni strategiche dell’[OSCURATO:PERSONA] e ha minacciato di agire legalmente contro gli amministratori
di questa per violazione dei loro obblighi statutari nei suoi confronti, in quanto azionista.
63
Tali circostanze, secondo la richiedente, hanno avuto l’effetto di ostacolare la gestione dell’[OSCURATO:PERSONA], invischiando la
società in conflitti e controversie legali con la [OSCURATO:PERSONA] e, inevitabilmente, indebolendo l’[OSCURATO:PERSONA] in quanto concorrente
effettiva della [OSCURATO:PERSONA].
64
Per quanto riguarda il secondo argomento, la richiedente sostiene che, secondo validi principi economici, le partecipazioni
di minoranza come quella della [OSCURATO:PERSONA] nell’[OSCURATO:PERSONA] alterano la concorrenza tra le società interessate. In particolare,
la [OSCURATO:PERSONA], in quanto azionista dell’[OSCURATO:PERSONA] avente il diritto di percepire una quota dei profitti della stessa, non è
incentivata a competere con detta società in quanto ha un interesse confliggente a massimizzare il valore della propria partecipazione
azionaria e a garantire che l’[OSCURATO:PERSONA] consegua utili. Le partecipazioni azionarie come quella della [OSCURATO:PERSONA], secondo l’[OSCURATO:PERSONA], contribuiscono in misura significativa a determinare situazioni anticoncorrenziali.
65
Per quanto riguarda il terzo argomento, la richiedente, a sostegno della sua tesi, si richiama alle decisioni della [OSCURATO:PERSONA]
nei casi [OSCURATO:PERSONA]/Sidel e Schneider/Legrand.
66
In quelle due decisioni la [OSCURATO:PERSONA] ha stabilito che, in determinate circostanze, una partecipazione minoritaria impedirebbe
il ripristino delle condizioni di concorrenza effettiva e avrebbe effetti sproporzionati sulla società oggetto dell’operazione.
67
In secondo luogo, a parere della richiedente, l’interpretazione data dalla [OSCURATO:PERSONA] all’art. 8, nn. 4 e 5, è errata. [OSCURATO:PERSONA], secondo la richiedente, ha adottato un approccio meramente testuale, mentre sarebbe più coerente con lo scopo
del regolamento un’interpretazione più estensiva.
68
Secondo la richiedente, la Corte, nella causa Kali und Salz (sentenza 31 maggio 1998, cause riunite C‑68/94 e C‑30/95, Francia
e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1375), e il Tribunale, nella causa Gencor (sentenza 25 marzo 1999, causa T‑102/96, Gencor/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑753), di fronte a due possibili interpretazioni di disposizioni del regolamento diverse da quelle ora in esame,
hanno rilevato che l’interpretazione più restrittiva avrebbe in parte privato il regolamento del suo effetto utile, mentre
l’interpretazione più estensiva era coerente con la lettera dello stesso, anche se non era ivi espressamente prevista.
69
Nella stessa ottica, la richiedente sostiene che il senso dell’art. 8, nn. 4 e 5, corrispondente al normale uso linguistico
è compatibile con l’esercizio dei poteri previsti da tali disposizioni in relazione a una partecipazione di minoranza come
quella della [OSCURATO:PERSONA], mentre l’interpretazione adottata dalla [OSCURATO:PERSONA] renderebbe la [OSCURATO:PERSONA] impotente di fronte alla
distorsione della concorrenza determinata dalla partecipazione di minoranza della [OSCURATO:PERSONA], che è stata acquisita nell’ambito
di una concentrazione vietata, e sarebbe quindi incompatibile con gli scopi del regolamento.
70
In particolare, la richiedente sostiene che l’interpretazione della [OSCURATO:PERSONA] non tiene conto del secondo, quinto, settimo,
ottavo, quattordicesimo, ventesimo e ventitreesimo ‘considerando’ del regolamento.
71
Per quanto riguarda l’art. 8, n. 4, anziché fare riferimento ai ‘considerando’ del regolamento, la [OSCURATO:PERSONA], al punto 10
della decisione impugnata, adotta un approccio meramente testuale e afferma che «la concentrazione in esame non è stata realizzata»
e che «pertanto le operazioni effettuate durante il procedimento dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] non possono essere considerate parti
di una concentrazione realizzata».
72
Il primo errore della [OSCURATO:PERSONA], secondo la richiedente, sarebbe consistito nel considerare le «operazioni» che essa doveva
analizzare come in qualche modo distinte dall’operazione di concentrazione esaminata nella decisione di divieto. A parere
della richiedente, dal punto 12 della decisione di divieto emerge che le varie «operazioni» ivi menzionate formano parte integrante
dell’operazione di concentrazione vietata. Pertanto, sempre secondo la richiedente, la [OSCURATO:PERSONA], avendo già ammesso nella
sua decisione 20 dicembre 2006 che tali operazioni e l’offerta pubblica erano parti di un’unica operazione di concentrazione
ai sensi dell’art. 3 del regolamento, non ha identificato correttamente l’operazione di concentrazione cui è applicabile l’art. 8,
n. 4. Affinché possa applicarsi tale disposizione, devono sussistere due condizioni: deve esistere una concentrazione, e tale
concentrazione dev’essere dichiarata incompatibile con il mercato comune.
73
Poiché la seconda condizione sussiste, secondo la richiedente, il problema principale è stabilire se la concentrazione così
definita sia stata realizzata. A tale riguardo, la richiedente afferma che la [OSCURATO:PERSONA] confonde erroneamente il significato
del termine «realizzata», di cui all’art. 8, n. 4, con l’«acquisizione del controllo», nel senso indicato all’art. 3, n. 2,
del regolamento. A parere della richiedente, l’art. 8, n. 4, lett. a), non si riferisce all’«acquisizione del controllo» e
utilizza semplicemente il termine «realizzata». A suo avviso, il fatto che l’operazione di concentrazione non sia andata a
buon fine, in quanto la [OSCURATO:PERSONA] l’ha impedita, non significa che la concentrazione non sia stata realizzata, ancorché
parzialmente, mediante le operazioni menzionate al punto 12 della decisione di divieto.
74
A sostegno di questa tesi, in udienza, la richiedente ha tentato di introdurre, come nuovi elementi di prova, comunicati stampa
della [OSCURATO:PERSONA] che, a suo parere, dimostrerebbero che è prassi comune per quest’ultima considerare operazioni non soggette
a controllo come una «realizzazione». La richiedente afferma che detti documenti dimostrano come, in passato, la [OSCURATO:PERSONA]
abbia effettuato verifiche a sorpresa per accertare se le parti di una concentrazione avessero realizzato un’acquisizione
sottoposta all’esame della [OSCURATO:PERSONA], in violazione dell’art. 7, n. 1, del regolamento.
75
In terzo luogo, la richiedente deduce un motivo fondato sull’art. 7 del regolamento. Conformemente all’art. 7, n. 1, una concentrazione
di dimensione comunitaria non può essere realizzata prima di essere stata dichiarata compatibile con il mercato comune. L’art. 7,
n. 2, dispone che l’art. 7, n. 1, non osta all’esecuzione di un’offerta pubblica o di una serie di transazioni su valori mobiliari,
a condizione che la concentrazione sia notificata alla [OSCURATO:PERSONA] e che l’acquirente non eserciti i diritti di voto inerenti
ai valori mobiliari acquistati o li eserciti soltanto in base a una deroga accordata dalla [OSCURATO:PERSONA] conformemente all’art. 7,
n. 3.
76
La richiedente sostiene che il combinato disposto dei nn. 1 e 2 dell’art. 7 impedisce alla [OSCURATO:PERSONA] di esercitare i propri
diritti di voto, se non in base a una deroga accordata dalla [OSCURATO:PERSONA] a norma del n. 3.
77
[OSCURATO:PERSONA] afferma che la richiedente non ha dimostrato un fumus boni iuris atto a giustificare la concessione dei provvedimenti
provvisori richiesti. In primo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] osserva anzitutto che il regolamento si applica solo alle concentrazioni
ai sensi dell’art. 3, e non all’acquisizione di partecipazioni di minoranza che non conferiscano il controllo ai sensi dell’art. 3,
n. 2, vale a dire un’influenza determinante, e che è pacifico che la partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] nell’[OSCURATO:PERSONA] non attribuisca
alla prima il controllo sulla seconda.
78
In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il fatto di considerare varie operazioni come parti di un’unica concentrazione
garantisce che tutte le operazioni vengano notificate congiuntamente alla [OSCURATO:PERSONA] e tutela il principio dello «sportello
unico». Secondo la [OSCURATO:PERSONA], tuttavia, ciò non le conferisce il potere di controllare le partecipazioni minoritarie in
quanto tali.
79
In terzo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] afferma che, una volta che sia stata dissolta la concentrazione definita nel corso del procedimento
amministrativo, l’art. 21, n. 3, del regolamento non vieta più agli Stati membri di applicare la loro normativa nazionale
sulla concorrenza a una partecipazione minoritaria di questo tipo.
80
In quarto luogo, per quanto riguarda l’interpretazione teleologica delle disposizioni in questione, la [OSCURATO:PERSONA] osserva
che l’interpretazione di tali disposizioni sostenuta dall’[OSCURATO:PERSONA] è incompatibile con lo scopo generale del regolamento,
che consiste nel sottoporre a controllo le operazioni di concentrazione ai sensi dell’art. 3.
81
Infine, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che le sue precedenti decisioni ex art. 8, n. 4, del regolamento non suffragano la tesi dell’[OSCURATO:PERSONA] secondo cui si potrebbe ritenere che una concentrazione si sia realizzata anche in mancanza di acquisizione del controllo,
dato che, in tutti i casi precedenti, il controllo era stato acquisito.
– Valutazione del giudice del procedimento sommario
82
La richiedente sostiene, in sostanza, che la [OSCURATO:PERSONA] è incorsa in un errore per non avere agito conformemente all’art. 8,
nn. 4 e 5, del regolamento nei confronti della partecipazione di minoranza della [OSCURATO:PERSONA] nell’[OSCURATO:PERSONA]. In proposito, l’[OSCURATO:PERSONA] sostiene che la partecipazione minoritaria in questione ha gravi ripercussioni negative sulla concorrenza e afferma
che la [OSCURATO:PERSONA] ha concluso erroneamente di non essere competente, nel caso di specie, ad adottare provvedimenti ai sensi
dell’art. 8, nn. 4 e 5.
83
Per quanto riguarda il primo argomento della richiedente, relativo all’affermazione contenuta al punto 12 della decisione
impugnata, secondo cui «non possono verificarsi effetti negativi, dato che la [OSCURATO:PERSONA] non ha acquisito, né potrebbe acquisire,
il controllo dell’[OSCURATO:PERSONA]», da una lettura più approfondita della decisione impugnata emerge che tale affermazione è estrapolata
dal contesto, non costituiva il fondamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] di non adottare i provvedimenti ex art. 8, nn. 4
e 5, richiesti dalla richiedente e, pertanto, è irrilevante ai fini del presente procedimento. È infatti evidente che la ratio
della decisione impugnata è costituita dal fatto che, secondo la [OSCURATO:PERSONA], nella fattispecie non è stata realizzata alcuna
concentrazione e che la [OSCURATO:PERSONA], pertanto, non è competente ad adottare provvedimenti a norma dell’art. 8, nn. 4 e 5,
in relazione alla controversa partecipazione di minoranza, a prescindere dalla circostanza che tale partecipazione minoritaria
possa o meno essere considerata atta a creare problemi di concorrenza.
84
Ne consegue che gli argomenti dedotti dalla richiedente a sostegno di questa tesi, ossia quelli diretti a dimostrare che essa
è compatibile con i fatti di causa, con una «valida teoria economica» e con precedenti decisioni della [OSCURATO:PERSONA], non richiedono
ulteriori approfondimenti.
85
Sulla base degli argomenti delle parti sopra esposti e discussi in udienza, il problema principale che il presidente del Tribunale
deve risolvere nel presente procedimento sommario, per quanto riguarda il fumus boni iuris, è se la richiedente abbia adeguatamente
dimostrato che, prima facie, la [OSCURATO:PERSONA] ha interpretato erroneamente l’espressione «realizzata» di cui all’art. 8 nel
senso che implica l’acquisizione del controllo e che, per altro verso, la condizione della «realizzazione» dev’essere ritenuta
soddisfatta da qualsiasi atto compiuto dalla parte notificante al fine di condurre a buon fine l’operazione di concentrazione.
In altre parole, il problema è se una «realizzazione parziale», o la realizzazione di uno qualsiasi degli elementi che congiuntamente
formano la concentrazione, possa costituire la «realizzazione» di detta concentrazione e consenta alla [OSCURATO:PERSONA] di esercitare
i poteri conferitile dall’art. 8, nn. 4 e 5.
86
A sostegno della sua interpretazione dell’art. 8, nn. 4 e 5, l’[OSCURATO:PERSONA] si richiama alla giurisprudenza dei giudici comunitari
(cit. supra, al punto 68) in cui la Corte e il Tribunale hanno concluso che, di fronte a due possibili interpretazioni del
regolamento, occorre adottare quella che ne rispecchia meglio la finalità.
87
Per quanto riguarda la giurisprudenza richiamata dalla richiedente, si deve osservare che la Corte, nella sentenza Kali und
Salz, e il Tribunale, nella sentenza Gencor, hanno dichiarato che le disposizioni del regolamento in questione andavano interpretate
sulla scorta della finalità e dell’economia di quest’ultimo, dato che la loro esatta portata non poteva essere colta esclusivamente
in base al loro tenore letterale (sentenze Kali und Salz, punto 168, e Gencor, punto 148).
88
Di conseguenza, prima di effettuare un’analisi dell’art. 8, nn. 4 e 5, alla luce dello scopo del regolamento, occorre anzitutto
stabilire se il tenore letterale delle disposizioni in questione non sia sufficientemente chiaro e dia adito alle due diverse
interpretazioni dedotte dalla richiedente.
89
In proposito, occorre rilevare anzitutto che la definizione del termine inglese «implementation» («realizzazione») può comprendere
sia l’«avere conseguito uno scopo» che il «dare attuazione» e pertanto, in linea di principio, può creare confusione circa
l’esatta portata delle disposizioni dell’art. 8, nn. 4 e 5. Anche se l’impiego del passato prossimo nell’espressione «è già
stata realizzata» nell’art. 8, nn. 4, lett. a), e 5, lett. c), del regolamento potrebbe indicare che tale espressione si riferisce
all’«avere conseguito uno scopo», non si può ritenere che tale considerazione sia sufficiente di per sé per stabilire, anche
solo prima facie, la portata delle competenze conferite alla [OSCURATO:PERSONA] dall’art. 8 del regolamento.
90
Tuttavia, secondo una giurisprudenza costante, la necessità che i regolamenti comunitari siano interpretati in modo uniforme
esclude la possibilità di prendere in considerazione un solo testo ed impone invece, in caso di dubbio, d’interpretarlo e
di applicarlo alla luce dei testi redatti nelle altre lingue ufficiali (v. sentenza 17 ottobre 1996, causa C‑64/95, [OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑5105, punto 17 e giurisprudenza ivi citata). Pertanto, occorre garantire che la versione inglese dell’art. 8,
nn. 4 e 5, del regolamento non attribuisca all’espressione in esame un significato diverso da quello delle altre versioni
linguistiche, e tale espressione dev’essere interpretata e applicata alla luce dei testi redatti nelle altre lingue ufficiali
(v., in tal senso, sentenza 27 febbraio 1997, causa C‑177/95, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1111, punti 29‑31).
A tale riguardo, si deve osservare che, nella versione francese dell’art. 8, n. 4, l’espressione «has already been implemented»
viene resa con «a déjà été réalisée», in quella italiana con «è già stata realizzata» e in quella tedesca con «vollzogen wurde».
Il modo in cui il termine «implemented» viene utilizzato negli esempi sopra riportati di altre lingue ufficiali indica che,
prima facie, la definizione di «realizzazione» di cui all’art. 8, nn. 4 e 5, indica il pieno compimento della concentrazione.
91
In secondo luogo, questa conclusione può essere confermata, prima facie, dal confronto tra la versione francese dell’art. 8,
nn. 4 e 5, e la versione francese di altre disposizioni del diritto comunitario, in cui il termine «implementation» indica
chiaramente il «dare attuazione», più che l’«avere conseguito uno scopo». Un esempio di tale impiego del termine «implementation»
è riscontrabile nel terzo ‘considerando’ del regolamento (CE) 21 aprile 2004, n. 794, recante disposizioni di esecuzione del
regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del Trattato CE, il quale enuncia
che «(…) Such simplified arrangements should only be accepted if the Commission has been regularly informed on the implementation
of the existing aid concerned» [«tali meccanismi semplificati devono essere ammessi solo se la [OSCURATO:PERSONA] è regolarmente
informata sull’applicazione degli aiuti esistenti»]. Il termine «implementation», in questo caso, viene reso nella versione
francese del terzo ‘considerando’ con «mise en œuvre», e non con «réalisation».
92
In terzo luogo, si deve ricordare che, una volta che si sia aperta per la [OSCURATO:PERSONA] la possibilità di esercitare i poteri
conferitile dall’art. 8, n. 4, la stessa [OSCURATO:PERSONA] può imporre alle imprese interessate di «dissolvere la concentrazione»,
espressione che, prima facie, implica l’esistenza di una concentrazione, quale definita all’art. 3 del regolamento, e quindi
l’acquisizione del controllo. In tale contesto va rilevato che, nel caso di specie, è pacifico che la [OSCURATO:PERSONA], attraverso
la sua partecipazione minoritaria nell’[OSCURATO:PERSONA], non è in grado di esercitare alcun controllo di fatto o di diritto sulla
richiedente.
93
Ne consegue che, senza che occorra esaminare in modo approfondito gli argomenti della richiedente relativi allo scopo del
regolamento, si può concludere che quest’ultima non ha dimostrato l’esistenza di un fumus boni iuris.
94
Tale conclusione non può essere rimessa in discussione dall’affermazione della richiedente secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] ritiene
che la realizzazione parziale sia preclusa dall’art. 7, n. 1, anche per quanto riguarda gli atti che non implicano il trasferimento
del controllo e indica alle parti che dovrebbero astenersi dal compiere atti di questo tipo. In udienza, la [OSCURATO:PERSONA] ha
confermato che, sebbene non abbia mai preso formalmente posizione in merito alla questione se l’art. 7 precluda l’acquisizione
di partecipazioni di minoranza, nel contesto delle discussioni con le parti notificanti essa ha adottato la prassi di chiedere
all’acquirente di astenersi dall’esercitare diritti di voto, a prescindere dalla circostanza che questi ultimi fossero inerenti
a una partecipazione di controllo o a una partecipazione di minoranza, fino al termine del procedimento. A tale riguardo occorre
anzitutto rilevare che, in base alla ripartizione delle competenze esaminata al precedente punto 42, l’interpretazione del
diritto comunitario è una prerogativa della Corte di giustizia, e non della [OSCURATO:PERSONA], e che, pertanto, la prassi della
[OSCURATO:PERSONA], ancorché generalmente influente e importante per stabilire se possano giustificarsi eventuali aspettative legittime,
non è decisiva ai presenti fini. In secondo luogo, come ha osservato la [OSCURATO:PERSONA] in udienza, quand’anche l’art. 7, n. 1,
del regolamento dovesse essere interpretato nel senso che vieta solo una modifica del controllo durante l’esame della [OSCURATO:PERSONA],
e non gli atti che non comportano tale modifica, quale l’esercizio dei diritti di voto inerenti alle partecipazioni di minoranza,
tenuto conto dei brevi termini entro i quali la [OSCURATO:PERSONA] deve esaminare una concentrazione notificata e le combinazioni
di fattori che potrebbero dare luogo a un controllo in ciascuna fattispecie, la [OSCURATO:PERSONA] potrebbe comunque legittimamente
chiedere alle parti di non compiere alcun atto idoneo a determinare una modifica del controllo. Inoltre, benché ciò non costituisca,
prima facie, una condizione scaturente dal regolamento, le parti notificanti possono ritenere conveniente facilitare il procedimento
amministrativo della [OSCURATO:PERSONA] ottemperando a tale richiesta ed evitare così il rischio che la [OSCURATO:PERSONA] ritenga necessario
effettuare ispezioni presso i loro locali per verificare che atti compiuti dalle parti notificanti non determinino di fatto
una modifica del controllo.
95
Per quanto riguarda i comunicati stampa, che, secondo la richiedente, dimostrerebbero che è prassi comune per la [OSCURATO:PERSONA]
considerare come «realizzazione» atti che non attribuiscono il controllo, occorre osservare preliminarmente che la richiedente
non ha spiegato per quale motivo i comunicati stampa in questione, uno dei quali risale al 1997, non fossero a lei disponibili
nel momento in cui ha proposto la domanda, né perché essi siano stati prodotti nel procedimento in una fase così avanzata.
Tuttavia, a prescindere dalla circostanza che quest’ultima prova sia ammissibile o meno, è sufficiente rilevare che essa è
inconferente rispetto al significato dell’espressione «realizzazione». In particolare, le informazioni contenute nei comunicati
stampa sopra menzionati non hanno alcuna incidenza sulle considerazioni svolte in precedenza.
96
In udienza, l’avvocato dell’interveniente ha affermato che il modo in cui la richiedente ha abusato del tempo del Tribunale,
presentando tardivamente una prova di questo tipo, rasenta l’oltraggio alla Corte. Senza che occorra pronunciarsi su questa
grave censura, il giudice del procedimento sommario ritiene che tali prove siano in ogni caso inconferenti e che, anche sotto
questo aspetto, si possa concludere che la richiedente non ha dimostrato l’esistenza di un fumus boni iuris.
97
Nell’ambito del primo argomento, secondo cui la partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] nell’[OSCURATO:PERSONA] crea gravi problemi di concorrenza,
la richiedente ha affermato che il rifiuto della [OSCURATO:PERSONA] di adottare misure ai sensi dell’art. 8, n. 4, per imporre alla
[OSCURATO:PERSONA] di cedere la sua quota di minoranza è in contrasto con precedenti decisioni della stessa [OSCURATO:PERSONA] e ha fatto riferimento
in particolare alle decisioni nei casi [OSCURATO:PERSONA]/Sidel e Schneider/Legrand. A tale riguardo, per scrupolo di completezza,
si deve osservare che neppure questo elemento di prova è atto a inficiare le conclusioni raggiunte in precedenza. In particolare,
il fatto che nei casi [OSCURATO:PERSONA]/Sidel e Schneider/Legrand la [OSCURATO:PERSONA] abbia ritenuto che la conservazione di una quota
di minoranza dell’impresa considerata, che era stata vietata in forza del regolamento, avrebbe impedito il ripristino di una
concorrenza effettiva, e abbia quindi ordinato la cessione di tutte le azioni acquistate, è irrilevante ai fini del presente
procedimento. Infatti, è coerente con le conclusioni sopra esposte il fatto che, in quei casi, l’esercizio dei poteri della
[OSCURATO:PERSONA] è stato provocato dalla «realizzazione» dell’operazione, ossia, in altre parole, da una modifica del controllo.
Una volta che si siano verificate le circostanze che consentono alla [OSCURATO:PERSONA] di esercitare le sue competenze, quest’ultima
può, come prevede specificamente l’art. 8, n. 4, «ordinare alle imprese interessate di dissolvere la concentrazione, in particolare
mediante lo scioglimento dell’entità nata dalla fusione o la cessione di tutte le azioni o le parti del patrimonio acquisite,
in modo da ripristinare la situazione esistente prima della realizzazione della concentrazione».
98
Per quanto riguarda l’argomento della richiedente fondato sull’art. 7, ossia che, poiché l’acquisizione progettata non è ancora
stata dichiarata compatibile con il mercato comune, la [OSCURATO:PERSONA] può acquistare valori mobiliari o dare attuazione a un’offerta
pubblica nel contesto dell’operazione notificata solo nei limiti in cui non eserciti i diritti di voto inerenti ai valori
acquistati, o li eserciti soltanto in base a una deroga concessa dalla [OSCURATO:PERSONA], è sufficiente rilevare che la stessa interpretazione
del termine «realizzazione» sopra esposta deve valere mutatis mutandis per gli argomenti della richiedente relativi all’art. 7.
99
Pertanto, anche per quanto riguarda questo motivo, l’[OSCURATO:PERSONA] non ha dimostrato l’esistenza di un fumus boni iuris.
100
Infine, la richiedente sostiene che l’interpretazione dell’art. 8, nn. 4 e 5, adottata dalla [OSCURATO:PERSONA], unitamente all’art. 21,
n. 3, che vieta agli Stati membri di applicare la loro normativa nazionale sulla concorrenza alle concentrazioni di dimensione
comunitaria, determina una lacuna incompatibile con l’obiettivo del regolamento. A tale riguardo va rilevato anzitutto che
la stessa situazione di fatto, in cui un’impresa detiene una partecipazione di minoranza in una concorrente, che non le attribuisce
il controllo sulla stessa, e la possibilità che tale concorrente consideri lesiva della concorrenza la partecipazione di minoranza
in questione, potrebbero benissimo verificarsi quando tale quota di minoranza non sia stata acquisita nel contesto di una
concentrazione. In questo caso, il regolamento sarebbe chiaramente inapplicabile ed è evidente che l’impossibilità per la
[OSCURATO:PERSONA] di controllare la partecipazione di minoranza in questione in forza dell’art. 8, nn. 4 e 5, del regolamento non
sarebbe considerata una lacuna nella capacità della [OSCURATO:PERSONA] di garantire un regime di concorrenza non falsata.
101
Per quanto riguarda l’applicazione dell’art. 21, si deve rilevare, in primo luogo, che l’art. 21, n. 3, va letto congiuntamente
all’art. 21, n. 1. Quest’ultima disposizione prevede che il regolamento è il solo applicabile alle concentrazioni aventi dimensione
comunitaria, quali definite all’art. 3 del medesimo regolamento. Pertanto, in circostanze come quelle del caso di specie,
in cui una concentrazione è stata notificata e dichiarata incompatibile con il mercato comune dalla [OSCURATO:PERSONA], con conseguente
ritiro dell’offerta pubblica, non sussiste alcuna concentrazione di dimensione comunitaria, quale definita dall’art. 3. Né
le parti possono progettare una concentrazione di dimensione comunitaria in tali circostanze, dato che qualsiasi operazione
di concentrazione di tal genere sarebbe contraria a una decisione già adottata dalla [OSCURATO:PERSONA]. Di conseguenza, come rileva
la [OSCURATO:PERSONA] nelle sue osservazioni scritte, non si può dire che l’art. 21, n. 3, sia prima facie applicabile, dato che
non vi è alcuna concentrazione già realizzata o progettata cui sia applicabile solo il regolamento. La rimanente quota di
minoranza non è più, prima facie, connessa a un’acquisizione del controllo, cessa di essere parte di una «concentrazione»
ed esula dall’ambito di applicazione del regolamento. Pertanto, l’art. 21, che, secondo l’ottavo ‘considerando’ del regolamento,
è inteso a garantire che le concentrazioni che determinano modifiche strutturali importanti vengano riesaminate esclusivamente
dalla [OSCURATO:PERSONA], in applicazione del principio dello «sportello unico», in tali circostanze non osta, in linea di principio,
all’applicazione della normativa nazionale sulla concorrenza da parte delle autorità nazionali competenti in materia di concorrenza
e dei giudici nazionali.
102
A tale riguardo, il fatto che la decisione della [OSCURATO:PERSONA] che ha dichiarato la concentrazione incompatibile con il mercato
comune sia stata impugnata dinanzi al Tribunale non comporta alcuna differenza sostanziale, dato che, conformemente all’art. 242 CE,
i ricorsi proposti alla Corte di giustizia non hanno effetto sospensivo. Inoltre, qualora considerazioni di economia processuale
scoraggiassero le competenti autorità nazionali per la concorrenza dal prendere provvedimenti definitivi, tali autorità potrebbero
adottare provvedimenti provvisori per risolvere eventuali problemi individuati nelle more della decisione di questo Tribunale.
103
Inoltre, per quanto riguarda l’esistenza di una lacuna normativa, si deve osservare che, sebbene una partecipazione di minoranza
come quella in discussione non sia soggetta, prima facie, all’applicazione del regolamento, si potrebbe ritenere che la [OSCURATO:PERSONA]
possa applicare le norme in materia di concorrenza del Trattato CE, in particolare gli artt. 81 CE e 82 CE, al comportamento
tenuto dalle imprese interessate dopo l’acquisizione della quota di minoranza. In proposito occorre ricordare che, ai sensi
dell’art. 7, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, la [OSCURATO:PERSONA], se constata un’infrazione
all’art. 81 CE o all’art. 82 CE, può imporre «l’adozione di tutti i rimedi comportamentali o strutturali, proporzionati all’infrazione
commessa e necessari a far cessare effettivamente l’infrazione stessa».
104
Se pure può rivelarsi difficile, prima facie, applicare l’art. 81 CE ai casi, come quello di specie, in cui l’infrazione controversa
scaturisce dall’acquisto di azioni sul mercato e può quindi risultare arduo dimostrare il necessario comune intento, la richiedente
potrebbe chiedere alla [OSCURATO:PERSONA] di avviare un procedimento a norma dell’art. 82 CE, qualora ritenesse che la [OSCURATO:PERSONA] occupi
una posizione dominante su uno o più mercati e abusi di tale posizione interferendo con la strategia aziendale di una diretta
concorrente e/o sfruttando la propria partecipazione di minoranza in una diretta concorrente per indebolirne la posizione.
105
È inoltre opportuno rilevare che tale ipotesi riguarda i casi, come quello in esame, nei quali tutte le parti concordano sul
fatto che non vi sia stata alcuna modifica del controllo ai sensi del regolamento. Tuttavia, qualora in una fase successiva
si accertasse che la [OSCURATO:PERSONA] detiene o ha acquisito il controllo dell’[OSCURATO:PERSONA] grazie alla propria partecipazione di minoranza,
potrebbe trovare applicazione l’art. 8, nn. 4 e 5.
106
Pertanto, anche in relazione a questo motivo, vertente sull’esistenza di una lacuna incompatibile con l’obiettivo del regolamento,
si può concludere che la richiedente non ha dimostrato l’esistenza di un fumus boni iuris.
107
Ne consegue che la richiedente non ha dimostrato l’esistenza di un fumus boni iuris.
Sull’urgenza
– Argomenti delle parti
108
La richiedente sostiene che, nel caso di specie, la condizione dell’urgenza è soddisfatta, in particolare perché vi è il rischio
che la [OSCURATO:PERSONA] possa imporre la propria volontà all’[OSCURATO:PERSONA] in qualunque momento.
109
La richiedente fa valere in primo luogo che, in base all’attuale struttura societaria dell’[OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] ha già la
possibilità di bloccare le delibere straordinarie per le quali è richiesta una maggioranza del 75%. La richiedente, inoltre,
afferma che la [OSCURATO:PERSONA] si è già avvalsa della propria partecipazione di minoranza nell’[OSCURATO:PERSONA] per bloccare una proposta
di delibera straordinaria con cui l’[OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata autorizzata ad emettere azioni supplementari fino a un valore
corrispondente al 5% del capitale sociale già emesso senza dover prima offrire tali azioni agli attuali azionisti.
110
In secondo luogo, il peso della [OSCURATO:PERSONA] nelle votazioni delle delibere ordinarie sarebbe superiore di fatto a quello attribuitole
dalla sua quota, per varie ragioni. In particolare, supponendo che nelle votazioni delle assemblee generali venga espresso
solo circa l’80% dei voti inerenti alle azioni dell’[OSCURATO:PERSONA], che, secondo la richiedente, è la percentuale che si può verosimilmente
prevedere in base alla partecipazione alla prima, e finora unica, assemblea generale dell’[OSCURATO:PERSONA], il peso effettivo del
voto della [OSCURATO:PERSONA] sarebbe prossimo al 40%. Tale peso risulterebbe ancora maggiore in ragione del fatto che la [OSCURATO:PERSONA] è la
principale azionista dell’[OSCURATO:PERSONA], ha una notevole esperienza nel settore aeronautico e potrebbe esercitare, secondo la
richiedente, una fortissima influenza sugli altri azionisti.
111
In terzo luogo, la richiedente afferma che esiste la possibilità che il governo irlandese, il secondo maggiore azionista dell’[OSCURATO:PERSONA], si astenga dalle delibere assemblari che incidono sulla direzione strategica della società. Inoltre, potrebbero verificarsi
circostanze in cui il governo irlandese sarebbe tenuto ad astenersi dalla votazione, ad esempio nel caso in cui fosse parte
in causa in un’operazione. Secondo la richiedente, ciò potrebbe avvenire qualora l’[OSCURATO:PERSONA] intendesse concludere accordi
con l’autorità dell’aeroporto statale di Dublino, ad esempio per ristrutturare la propria sede centrale. In tali circostanze,
la partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] potrebbe rappresentare di fatto oltre il 50% dei voti che verrebbero presumibilmente espressi.
112
Inoltre, l’[OSCURATO:PERSONA] fornisce vari esempi di circostanze nelle quali la [OSCURATO:PERSONA] potrebbe interferire con gli affari dell’[OSCURATO:PERSONA], traendo vantaggio dalle situazioni descritte in precedenza. In particolare, la [OSCURATO:PERSONA] potrebbe sfruttare la propria
partecipazione nell’[OSCURATO:PERSONA] per proseguire la propria campagna contro il Terminal 2 dell’aeroporto di Dublino, che, secondo
la richiedente, è fondamentale per i piani di espansione dell’[OSCURATO:PERSONA]. Del pari, la [OSCURATO:PERSONA], vista la sua preferenza per
gli aeromobili Boeing, potrebbe interferire con i piani dell’[OSCURATO:PERSONA] concernenti l’acquisto di aeromobili Airbus. Nelle
sue osservazioni scritte, l’[OSCURATO:PERSONA] ha riferito che la [OSCURATO:PERSONA] aveva tentato di interferire con la decisione del consiglio
di amministrazione dell’[OSCURATO:PERSONA] di abbandonare alcune linee e di aprirne di nuove. In udienza, tuttavia, è stato confermato
che tali tentativi non avevano avuto successo. Secondo la richiedente, qualora la [OSCURATO:PERSONA] esercitasse i propri diritti di
voto in qualità di azionista di minoranza e ciò determinasse una sconfitta del consiglio di amministrazione su una questione
di politica commerciale, ne deriverebbe un danno grave e irreparabile, e la conseguente turbativa per gli affari dell’[OSCURATO:PERSONA] non potrebbe essere eliminata dalla sentenza del Tribunale nel giudizio di merito, né con altri mezzi.
113
In udienza, la richiedente ha chiesto di poter produrre come nuovi elementi di prova informazioni relative, fra l’altro, a
un contratto con l’Airbus per la consegna di aeromobili Airbus a fusoliera larga, che, secondo la richiedente, avrebbe dovuto
essere approvato a breve dagli azionisti dopo l’udienza e costituirebbe un aspetto fondamentale della strategia commerciale
dell’[OSCURATO:PERSONA] volta a sfruttare le opportunità offerte dal regime [OSCURATO:PERSONA]. Qualora le iniziative assunte dal consiglio
di amministrazione in relazione a tali opportunità non fossero approvate a breve termine dagli azionisti dell’[OSCURATO:PERSONA],
quest’ultima subirebbe un danno grave e irreparabile, dato che tali opportunità non le si ripresenterebbero dopo la sentenza
nella causa principale.
114
Infine, la richiedente afferma che, nel caso di specie, il Tribunale dovrebbe applicare il «principio di precauzione», in
quanto, sempre secondo la richiedente, una volta dimostrato che esiste il rischio non trascurabile che la [OSCURATO:PERSONA] possa causare
o contribuire a causare un danno grave e irreparabile all’[OSCURATO:PERSONA], il Tribunale potrebbe legittimamente adottare misure
di tutela senza dover attendere ulteriori prove dell’effettività del rischio in questione.
115
[OSCURATO:PERSONA], da parte sua, afferma sostanzialmente che il presupposto dell’urgenza non sussiste.
– Valutazione del giudice del procedimento sommario
116
Secondo una giurisprudenza costante, il carattere urgente di una domanda di provvedimenti provvisori deve essere valutato
in relazione alla necessità di statuire provvisoriamente, al fine di evitare che la parte che richiede il provvedimento provvisorio
subisca un danno grave e irreparabile. Spetta a quest’ultima provare di non potere attendere l’esito della causa principale
senza dover subire un danno di tale natura (v. ordinanza del presidente del Tribunale 15 novembre 2001, causa T‑151/01 R,
[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑3295, punto 187 e giurisprudenza ivi citata).
117
Qualora il pregiudizio dipenda dal verificarsi di un complesso di fattori, basta che il danno appaia prevedibile con un grado
di probabilità sufficiente (ordinanza del presidente del [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], causa T‑369/03 R, cit.
al punto 50 supra, punto 71; v. anche, in tal senso, ordinanza della Corte 29 giugno 1993, causa C‑280/93 R, Germania/Consiglio,
[OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑3667, punti 32‑34, e ordinanza del presidente della Corte 14 dicembre 1999, causa C‑335/99 P(R), HFB e a./[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑8705, punto 67). Il richiedente resta tuttavia tenuto a comprovare i fatti sui quali sarebbe basata la prospettiva
di un danno grave e irreparabile (ordinanza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 72; v. anche, in tal senso, ordinanza
HFB e a./[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 67).
118
A tale riguardo si deve osservare che, per poter stabilire se il danno temuto dalla richiedente sia grave e irreparabile e
giustifichi quindi l’adozione di provvedimenti provvisori, il giudice del procedimento sommario deve disporre di concrete
indicazioni che consentano di valutare le esatte conseguenze che potrebbero derivare per ciascuna delle imprese interessate
dalla mancata adozione dei provvedimenti richiesti.
119
In via preliminare, quindi, occorre sottolineare che l’argomento della richiedente secondo cui il giudice del procedimento
sommario dovrebbe applicare il «principio di precauzione» e il Tribunale potrebbe legittimamente adottare «misure di tutela»
senza dover attendere la prova dell’effettività del rischio asserito dalla richiedente è palesemente in contrasto con i principi
e con la giurisprudenza applicabili alle domande di provvedimenti provvisori e non può essere preso in considerazione.
120
Nel caso di specie, la richiedente sostiene che l’interferenza nei suoi affari commerciali da parte del suo azionista e principale
concorrente [OSCURATO:PERSONA] la metterebbe in una posizione estremamente difficile e che, di conseguenza, essa subirebbe un danno grave
e irreparabile. La richiedente, in particolare, ha prospettato varie situazioni in cui la [OSCURATO:PERSONA] potrebbe influenzare l’esito
delle votazioni in alcune materie che, secondo la richiedente, sarebbero fondamentali per i piani di espansione che il consiglio
di amministrazione dell’[OSCURATO:PERSONA] avrebbe elaborato per detta società.
121
A tale riguardo, in via preliminare, si deve sottolineare che la richiedente non afferma che la [OSCURATO:PERSONA] è in grado di esercitare
un controllo sull’[OSCURATO:PERSONA]. Dalla definizione di controllo di cui all’art. 3, n. 2, discende che la [OSCURATO:PERSONA] non può essere
considerata in posizione tale da «esercitare un’influenza determinante» sull’[OSCURATO:PERSONA].
122
Inoltre, la richiedente non ha fornito prove sufficientemente concrete, né nelle sue osservazioni scritte né in udienza, dove
ha avuto ampiamente modo di esporre le proprie tesi, circa il tipo di danno che l’[OSCURATO:PERSONA] potrebbe subire, la probabilità
che tale danno si verifichi, nonché la gravità e l’irreparabilità del danno. Ad esempio, la richiedente non ha fornito prove
sufficientemente concrete atte a dimostrare, in relazione a ciascuno degli esempi addotti, fra l’altro, se e quando debba
avere luogo una votazione, perché tale votazione debba avere luogo prima che venga pronunciata una decisione nella causa principale
e perché la [OSCURATO:PERSONA], nella fattispecie, potrebbe opporsi da sola alla proposta del consiglio di amministrazione, o far approvare
la propria decisione. Inoltre, l’[OSCURATO:PERSONA] non ha fornito prove sufficientemente concrete a sostegno della sua affermazione
secondo cui il danno risultante sarebbe sia grave sia irreparabile.
123
Ne consegue che gli argomenti dedotti dalla richiedente rimangono dichiarazioni ipotetiche e non dimostrate, che non soddisfano
con il necessario grado di probabilità la condizione della prevedibilità del danno.
124
Più specificamente, per quanto riguarda, in primo luogo, l’affermazione secondo cui, in base all’attuale struttura societaria
dell’[OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe già in grado di bloccare le delibere straordinarie che richiedono una maggioranza del
75%, e in un caso lo avrebbe già fatto, l’[OSCURATO:PERSONA] non ha fornito prove concrete atte a dimostrare che dovrebbe essere approvata
una delibera straordinaria di questo tipo prima che il Tribunale si pronunci nella causa principale. Inoltre, l’[OSCURATO:PERSONA]
non ha fornito prove concrete atte a dimostrare con il richiesto grado di probabilità che la [OSCURATO:PERSONA] si opporrebbe a tale
ipotetica delibera straordinaria, né ha fornito alcuna prova concreta a sostegno dell’affermazione secondo cui tale opposizione
potrebbe causare un danno grave e irreparabile all’[OSCURATO:PERSONA]. Per quanto riguarda l’esempio dell’unica delibera straordinaria
cui la [OSCURATO:PERSONA] è riuscita finora ad opporsi con successo, l’[OSCURATO:PERSONA] non ha fornito alcuna prova concreta a sostegno della
sua affermazione secondo cui il fatto che il consiglio di amministrazione non sia riuscito ad abolire il diritto di prelazione
degli azionisti potrebbe causarle un danno grave e irreparabile.
125
In secondo luogo, per quanto riguarda l’argomento dell’[OSCURATO:PERSONA] secondo cui il peso del voto della [OSCURATO:PERSONA] nelle delibere
ordinarie sarebbe superiore di fatto a quello attribuitole dalla sua partecipazione, occorre rilevare, ancora una volta, che
la richiedente, con tale argomento, non afferma che la [OSCURATO:PERSONA] esercita un controllo di fatto o di diritto. Inoltre, l’[OSCURATO:PERSONA] non ha fornito alcuna prova concreta atta a dimostrare che dovrebbe essere approvata una delibera ordinaria di questo
tipo prima che il Tribunale si pronunci nella causa principale. Per di più, l’[OSCURATO:PERSONA] non ha fornito alcuna prova concreta
a sostegno della sua affermazione secondo cui qualsiasi opposizione del genere potrebbe cagionarle un danno grave e irreparabile.
126
In tale contesto, l’[OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto che la partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] potrebbe causare un grave danno alla concorrenza
principalmente in relazione a due elementi, ossia la proposta del consiglio di amministrazione dell’[OSCURATO:PERSONA] concernente
l’acquisto di aeromobili Airbus e i piani del consiglio di amministrazione relativi al Terminal 2 dell’aeroporto di Dublino.
127
Per quanto riguarda la proposta del consiglio di amministrazione concernente l’acquisto di aeromobili Airbus, va rilevato
anzitutto che la conclusione dell’[OSCURATO:PERSONA], secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] si opporrebbe a tale acquisto, si fonda sul generico
assunto che, essendo la flotta della [OSCURATO:PERSONA] costituita esclusivamente da Boeing, quest’ultima tenterebbe di imporre all’[OSCURATO:PERSONA] l’acquisto di aeromobili Boeing, nonché su un comunicato stampa secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dichiarato che avrebbe
provveduto affinché la flotta dell’[OSCURATO:PERSONA] fosse convertita in una flotta costituita esclusivamente da Boeing. A tale riguardo,
in udienza la [OSCURATO:PERSONA] ha osservato, senza che l’[OSCURATO:PERSONA] sollevasse obiezioni, che tale intenzione era stata espressa in
un momento nel quale si progettava l’acquisizione e che lo scopo dell’idea di convertire la flotta dell’[OSCURATO:PERSONA] in una
flotta di soli Boeing era facilitare l’incorporazione dell’[OSCURATO:PERSONA] nella [OSCURATO:PERSONA]. Anche se la [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato la decisione
della [OSCURATO:PERSONA] che dichiara la sua acquisizione dell’[OSCURATO:PERSONA] incompatibile con il mercato comune, e si potrebbe quindi
affermare che la stessa [OSCURATO:PERSONA], in ultima analisi, stia ancora valutando la possibilità di incorporare l’[OSCURATO:PERSONA], sulla
base delle prove prodotte non si può concludere che sussistano sufficienti probabilità che la [OSCURATO:PERSONA] si opporrebbe alla proposta
del consiglio di amministrazione dell’[OSCURATO:PERSONA] concernente l’acquisto di aeromobili Airbus.
128
Inoltre, l’[OSCURATO:PERSONA], pur avendo affermato in udienza che era previsto l’acquisto di aeromobili Airbus a fusoliera larga,
e che tale acquisto avrebbe dovuto essere approvato dagli azionisti poco dopo l’udienza, non ha dimostrato con il necessario
grado di probabilità che, se fosse stata richiesta tale approvazione, la partecipazione degli azionisti all’assemblea sarebbe
stata così scarsa che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe avuto un peso sufficiente nella votazione per impedire l’approvazione del suddetto
acquisto, né, tanto meno, per imporre quello di aeromobili Boeing. Infine, anche ammesso che la [OSCURATO:PERSONA] potesse opporsi all’acquisto
di aeromobili Airbus, l’[OSCURATO:PERSONA] non ha affermato che tale opzione verrebbe inevitabilmente meno nel caso in cui il contratto
non fosse ratificato entro una certa data.
129
Del pari, per quanto riguarda l’affermazione dell’[OSCURATO:PERSONA] secondo cui il governo irlandese potrebbe decidere di astenersi
dal partecipare alla votazione di talune delibere assemblari, o potrebbe essere obbligato a farlo dalla normativa irlandese,
non è stata fornita alcuna prova concreta atta a dimostrare che una specifica questione sulla quale il governo irlandese non
eserciterebbe i propri diritti di voto richiederebbe l’approvazione degli azionisti prima che il Tribunale si pronunci nella
causa principale. Inoltre, l’[OSCURATO:PERSONA] non ha fornito alcuna prova concreta atta a dimostrare con il necessario grado di
probabilità che tale astensione potrebbe causare il rigetto della proposta del consiglio di amministrazione e che ciò causerebbe
a sua volta un danno grave e irreparabile all’[OSCURATO:PERSONA]. Per quanto riguarda lo specifico esempio del Terminal 2, l’[OSCURATO:PERSONA]
non ha fornito alcuna prova concreta a sostegno della sua affermazione secondo cui i piani elaborati dal consiglio di amministrazione
in questo contesto devono essere approvati da una delibera assemblare, né è stata prodotta alcuna prova atta a dimostrare
che il governo irlandese sarebbe obbligato dalla normativa nazionale ad astenersi dall’esercitare i propri diritti di voto.
Infine, non è stata fornita alcuna prova a sostegno dell’affermazione secondo cui, qualora il consiglio di amministrazione
non ottenesse il consenso degli azionisti sui suoi piani relativi al Terminal 2, ciò potrebbe causare all’[OSCURATO:PERSONA] un danno
grave e irreparabile.
130
Inoltre, nelle sue osservazioni in merito alle questioni sopra indicate, la richiedente non ha dimostrato che l’eventuale
danno subìto dall’[OSCURATO:PERSONA] non sarebbe di natura pecuniaria.
131
Per quanto riguarda il danno pecuniario, è opportuno dichiarare in questa fase che, secondo una giurisprudenza costante, un
danno di questa natura non può essere considerato, salvo circostanze eccezionali, irreparabile, dal momento che può essere
oggetto di una compensazione finanziaria. Un danno di carattere pecuniario può giustificare la concessione di provvedimenti
provvisori solo se risulta che, in mancanza del provvedimento richiesto, la richiedente si troverebbe in una situazione tale
da porre in pericolo la sua stessa esistenza prima della pronuncia della sentenza che conclude la causa di merito o di modificare
in modo irrimediabile la sua posizione sul mercato (ordinanze del presidente del Tribunale 3 dicembre 2002, causa T‑181/02 R,
[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑5081, punto 84; 20 luglio 2000, causa T‑169/00 R, Esedra/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2951,
punto 45; 27 luglio 2004, causa T‑148/04 R, TQ3 [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑3027, punto 46, e 10 novembre
2004, causa T‑316/04 R, Wam/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑3917, punto 29). A tale riguardo, è sufficiente rilevare che la richiedente
non ha mai affermato che, in mancanza dei provvedimenti provvisori richiesti, sarebbe messa in pericolo la sua stessa esistenza
o verrebbe modificata in modo irrimediabile la sua posizione sul mercato prima della pronuncia della sentenza che conclude
la causa di merito.
132
In udienza, la richiedente ha offerto di fornire, a porte chiuse e in assenza dell’interveniente, informazioni nuove e più
dettagliate sugli esempi di danno sopra descritti. Come esempio del tipo di informazioni che potrebbe fornire in un’udienza
a porte chiuse, la richiedente ha spiegato che a breve gli azionisti sarebbero stati chiamati a votare per decidere se approvare
un contratto per l’acquisto di aeromobili Airbus e che le relative informazioni erano strettamente riservate. Tuttavia, la
richiedente non ha precisato in quale modo le informazioni complementari potrebbero soddisfare il requisito dell’urgenza ai
fini della concessione dei provvedimenti provvisori. Inoltre, la richiedente non ha spiegato perché non fosse possibile fornire
tali informazioni complementari nella domanda scritta, con richiesta di riservatezza, e sia stato necessario presentarle in
una fase così avanzata del procedimento. Infine, discende dalle considerazioni svolte in precedenza circa la ricevibilità
di una domanda di provvedimenti provvisori da adottare nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], o che abbiano ripercussioni sulla stessa,
che le prove prodotte in assenza della [OSCURATO:PERSONA] non possono essere prese a fondamento di provvedimenti provvisori, poiché ciò
comporterebbe una violazione dei diritti della difesa della [OSCURATO:PERSONA]. L’unica eccezione a tale principio, che si basa sulla
natura temporanea dei provvedimenti provvisori, è applicabile se, in mancanza dei provvedimenti provvisori richiesti, sarebbe
minacciata l’esistenza stessa del richiedente. Come si è rilevato, l’[OSCURATO:PERSONA] non ha mai affermato che, in mancanza dei
provvedimenti provvisori, sarebbe minacciata la sua stessa esistenza.
133
In ogni caso, a prescindere dalla circostanza che tali nuovi elementi di prova siano ammissibili o meno, non è dimostrato
che le informazioni complementari in questione sarebbero atte a modificare il risultato dell’analisi del presidente del Tribunale
esposta in precedenza.
134
Alla luce di quanto precede, si deve dichiarare che la richiedente non ha dimostrato che, in mancanza dei provvedimenti provvisori
richiesti, subirebbe un danno grave e irreparabile.
135
Dalle suesposte considerazioni risulta che la richiedente non ha dimostrato il fumus boni iuris né la necessità dei provvedimenti
provvisori per scongiurare il rischio imminente di un danno grave e irreparabile. La domanda di provvedimenti provvisori va
quindi respinta. Ciò vale a maggior ragione alla luce del fatto che, come risulta dall’analisi esposta al precedente punto 56,
affinché si potessero adottare i provvedimenti richiesti nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] occorrerebbe dimostrare un fumus boni
iuris particolarmente intenso e l’esistenza di un danno molto grave e irreparabile, dato che tali provvedimenti inciderebbero
gravemente sui diritti e sugli interessi della [OSCURATO:PERSONA] in quanto azionista dell’[OSCURATO:PERSONA].
Per questi motivi,
[OSCURATO:PERSONA]
così provvede:
1)
La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.
2)
Le spese sono riservate.
Lussemburgo, 18 marzo 2008
Il cancelliere
Il presidente
E. Coulon
M. Jaeger
*
Lingua processuale: l’inglese.