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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 19 aprile 1956

Cassazione n. 35470/2024

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il 19/04/1956 avverso l'ordinanza del 17/04/2024 del GIP TRIBUNALE di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG C..

C v<DAA.4.—.0 1 pOt Ce7f2.

Ottr .3( [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con ordinanza resa in data 17 aprile 2024 il GIP del Tribunale di Messina - quale giudice della esecuzione - ha respinto l'istanza introdotta da [OSCURATO:PERSONA].

In motivazione si compie riferimento alla correttezza del computo operato dal Pubblico Ministero in sede di redazione del decreto di cumulo.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA], deducendo erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. 2.1 II ricorrente evidenzia che la motivazione è meramente apparente, limitandosi il GE a richiamare il contenuto del provvedimento oggetto di contestazione.

Vengono ribadite ed illustrate le doglianze, in rapporto al computo della pena residua da espiare, dovendosi tener conto del riconoscimento della continuazione e del presofferto.

3. Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono. 3.1 La motivazione della decisione non consente di comprendere le ragioni in fatto e in diritto poste a fondamento del diniego.

Il mero richiamo alla correttezza dell'operato del Pubblico Ministero finisce con eludere i temi di critica introdotti con l'incidente di esecuzione e realizza una mera apparenza di motivazione.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Messina - Ufficio GIP

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il 19/04/1956 avverso l'ordinanza del 17/04/2024 del GIP TRIBUNALE di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG C.. C v<DAA.4.—.0 1 pOt Ce7f2. Ottr .3( [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza resa in data 17 aprile 2024 il GIP del Tribunale di Messina - quale giudice della esecuzione - ha respinto l'istanza introdotta da [OSCURATO:PERSONA]. In motivazione si compie riferimento alla correttezza del computo operato dal Pubblico Ministero in sede di redazione del decreto di cumulo. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA], deducendo erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. 2.1 II ricorrente evidenzia che la motivazione è meramente apparente, limitandosi il GE a richiamare il contenuto del provvedimento oggetto di contestazione. Vengono ribadite ed illustrate le doglianze, in rapporto al computo della pena residua da espiare, dovendosi tener conto del riconoscimento della continuazione e del presofferto. 3. Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono. 3.1 La motivazione della decisione non consente di comprendere le ragioni in fatto e in diritto poste a fondamento del diniego. Il mero richiamo alla correttezza dell'operato del Pubblico Ministero finisce con eludere i temi di critica introdotti con l'incidente di esecuzione e realizza una mera apparenza di motivazione. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Messina - Ufficio GIP
Decreto Cassazione n. 35470/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris