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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 aprile 2026

Cassazione n. 10633/2026

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sso l'[OSCURATO:PERSONA] (ADS80224030587), che la rappresenta e difende-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, presso lostudio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende-ricorrente incidentale-e nei confronti diAGENZIA DELLE ENTRATE-intimata-avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] n. 195/08/24 depositata il 08/01/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/10/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 15317/2024Numero sezionale 6964/2025Numero di raccolta generale 10633/2026Data pubblicazione 22/04/20261.

Con la sentenza n. 195/08/24 del 08/01/2024, la Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Campania (di seguito CGT2) accoglieval’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione (di seguito [OSCURATO:PERSONA]) avverso lasentenza n. 7650/08/22 della Commissione tributaria provinciale di Napoli(di seguito CTP), che aveva rigettato il ricorso della società contribuentenei confronti dell’intimazione di pagamento n. 07120229003605405000,concernente numerosi atti prodromici per tributi erariali evasi.1.1.

La CGT2 accoglieva l’appello di [OSCURATO:PERSONA], proposto con riferimento soload alcuni degli atti prodromici recati dall’intimazione di pagamento,evidenziando che: a) la notifica a mezzo PEC non prevedeval’effettuazione di un secondo tentativo laddove l’indirizzo era invalido; b)le notifiche degli atti prodromici all’intimazione di pagamento effettuate amezzo PEC ad un indirizzo non valido erano nulle per il mancatoespletamento della procedura prevista dalla legge; c) le notifiche degli attiprodromici effettuate ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ. erano nulle permancata prova della ricezione della raccomandata informativa.2.

L’Agenzia delle entrate - Riscossione (di seguito AER) impugnava lasentenza della CGT2 con ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.3. [OSCURATO:PERSONA] resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentaleaffidato a due motivi.

La società contribuente depositava, altresì, memoriaex art. 380 bis.1 cod. proc. civ..RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il ricorso di AER è affidato a quattro motivi, di cui i primi treriguardano la notificazione delle cartelle di pagamento n.07120160004665317000, n. 07120170077136556000, n.07120170093018128000, n. 0712018002762971000, n.07120180072995413000, n. 07120190104255827000, n.2 di 10Numero registro generale 15317/2024Numero sezionale 6964/2025Numero di raccolta generale 10633/2026Data pubblicazione 22/04/202607120170104741582000, n. 07120190071102337000 e n.07120190142506121000.1.1.

Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazionedell’art. 26, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 edell’art. 60 ter, terzo comma, lett. b), del d.P.R. 29 settembre 1973, n.600 con riferimento alla notificazione delle cartelle di pagamento Inparticolare, la CGT2 avrebbe erroneamente ritenuto che, a seguito delmancato perfezionamento della notifica a mezzo PEC per invaliditàdell’indirizzo, vi sarebbe la necessità, da parte di AER, di fornire la provadella ricezione della raccomandata informativa inviata a seguito deldeposito dell’atto da notificare presso la Camera di commercio.1.2.

Con il secondo motivo di ricorso si contesta, in relazione allemedesime cartelle di pagamento, violazione e/o falsa applicazione degliartt. 115 e 116 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n.3, cod. proc. civ., per avere la CGT2, diversamente da quanto risultantedalla documentazione depositata, erroneamente ritenuto che per ciascunadelle cartelle di pagamento non sarebbe emersa «la prova del rispettodegli adempimenti necessari ai sensi di legge, ovvero la spedizione dellacomunicazione a mezzo raccomandata, ovvero non sarebbe stato possibileriferire le raccomandate al loro contenuto».1.3.

Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazionedell’art. 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e dell’art. 132 cod. proc.civ., per avere la CGT2 del tutto apoditticamente affermatol’inidoneità/incomprensibilità della prova fornita dall’Agente dellariscossione, rendendo una motivazione apparente, perplessa e priva diriferimenti ai documenti in atti.2.

I motivi possono essere unitariamente esaminati per ragioni diconnessione.3 di 10Numero registro generale 15317/2024Numero sezionale 6964/2025Numero di raccolta generale 10633/2026Data pubblicazione 22/04/20262.1.

Va ricordato che, secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite diquesta Corte, si è in presenza di una motivazione apparente allorché lamotivazione, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente)esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimentogiudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perchéconsiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iterlogico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa nonconsente alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità delragionamento del giudice.

Sostanzialmente omogenea alla motivazioneapparente è poi quella perplessa e incomprensibile: in entrambi i casi,invero – e purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, aprescindere dal confronto con le risultanze processuali – l'anomaliamotivazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmenterilevante, integra un error in procedendo e, in quanto tale, comporta lanullità della sentenza impugnata per cassazione (Cass.

S.U. n. 22232 del03/11/2016; Cass.

S.U. n. 16599 del 05/08/2016).2.2.

Con specifico riferimento alla questione di diritto oggetto delpresente procedimento, si evidenzia, poi, che «In tema di trasmissionedegli atti tributari, la notificazione di un atto impositivo a mezzo di p.e.c.ai sensi dell'art. 60, comma 7, del d.P.R. n. 600 del 1973, applicabileratione temporis, si esegue - quando l'indirizzo di posta è inabile allaricezione delle comunicazioni per negligenza del contribuente - mediante ildeposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito internet dellasocietà [OSCURATO:SOCIETA] e l'invio di una raccomandata informativa aldestinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto, senza la necessità diprovare l'avvenuta ricezione della stessa, a differenza di quanto previstoper la notifica a mezzo posta ordinaria a destinatario temporaneamenteassente, rispetto alla quale vige l'obbligo di produrre la relata di notificadella raccomandata informativa dell'avvenuto deposito (CAD)» (Cass. n.3703 del 13/02/2025; si veda, altresì, Cass. n. 13132 del 17/05/2025).4 di 10Numero registro generale 15317/2024Numero sezionale 6964/2025Numero di raccolta generale 10633/2026Data pubblicazione 22/04/20262.2.1.

Ne consegue che, ai fini della validità della notifica in caso diindirizzo di posta invalido, occorre la prova dell’avvenuto depositotelematico dell’atto da notificare sul sito internet di Infocamere e delsemplice invio della raccomandata informativa, senza che occorra la provadell’avvenuta ricezione della raccomandata medesima.2.3.

Nel caso di specie, il giudice di appello ha esaminato ladocumentazione afferente a ciascuna delle cartelle oggetto dicontestazione, indicando specificamente le conclusioni dell’esamecompiuto; e ciò con valutazione dettagliata, logica, congrua e nienteaffatto apparente (con conseguente infondatezza del terzo motivo).2.4.

Del resto, la CGT2 si è integralmente conformata al principio didiritto sopra indicato sub 2.2., atteso che, con riferimento alle singolecartelle di pagamento, ha evidenziato, in alcuni casi, l’inesistenza di provadel deposito (si vedano le cartelle n. 07120160036835633000, n.07120160092427692000, n. 07120170025726762000, peraltro nonoggetto di specifica contestazione) e negli altri casi il mancato inoltro (nongià la ricezione) della raccomandata informativa.2.5.

Ne consegue l’infondatezza anche del primo motivo di ricorso,avendo il giudice di appello correttamente ritenuto che, ai fini delperfezionamento della notifica delle cartelle di pagamento, occorresse laprova del deposito dell’atto inutilmente notificato a mezzo PEC pressoInfocamere e la prova dell’inoltro della comunicazione di avvenutodeposito; prova, quest’ultima, ritenuta non raggiunta con riferimento allecartelle specificamente impugnate.2.6.

Quanto al secondo motivo, lo stesso è per la gran parteinammissibile, non avendo la ricorrente riprodotto nel contesto del ricorsoo allegato, con la dovuta specificità, la documentazione attestantel’effettivo inoltro delle raccomandate informative, limitandosi a delleriproduzioni esemplificative che non giovano alla tesi sostenuta.5 di 10Numero registro generale 15317/2024Numero sezionale 6964/2025Numero di raccolta generale 10633/2026Data pubblicazione 22/04/20262.6.1.

In particolare, la cartella n. 07120160036835633000, riprodottanel contesto del ricorso, non rientra tra quelle oggetto di contestazionecon i motivi in esame, mentre con riferimento alla cartella n.07120170093018128000 v’è soltanto il riferimento all’atto dicomunicazione che sarebbe stato spedito al contribuente, ma non anche laprova dell’inoltro.2.6.2.

Più in generale, come correttamente osservato dalla difesa dellacontroricorrente, AER afferma di avere depositato copiosa documentazionedella quale quella fotoriprodotta sarebbe solo un esempio, ma – postal’insufficienza probatoria degli atti allegati al ricorso (ad eccezione che conriferimento alla cartella n. 07120160004665317000, di cui subito si dirà) –non indica in alcun modo dove, all’interno del fascicolo d’ufficio, questaCorte possa rinvenire detta documentazione, con conseguente evidenteviolazione del principio di specificità (Cass.

S.U. n. 8950 del 18/03/2022;Cass. n. 12481 del 19/04/2022).2.7.

Residua, peraltro, la cartella n. 07120160004665317000, conriferimento alla quale la CTR ha affermato che, a seguito della notificaeffettuata ad indirizzo PEC invalido, non vi sarebbe prova dell’inoltro dellanecessaria comunicazione.

Invero, in atti vi sarebbe «copia di attodenominato comunicazione di avvenuto deposito ma non vi è prova nédell’invio né della ricezione dello stesso (la relata in atti è una distinta astampa e non quella del messo specificamente riguardante l’atto, inoltredalla cartolina della raccomandata curata da Nexive non si comprendel’effettivo riferimento all’atto che qui interessa)».2.7.1.

In realtà, come evincibile dalla documentazione prodotta(documenti n. 10 e n. 10 bis allegati al ricorso ai fini del rispetto delrequisito di specificità), diversamente da quanto sostenuto dal giudice diappello la raccomandata informativa risulta essere stata regolarmenteinoltrata al contribuente, posto che, come documento n. 10 bis, è statoprodotto l’avviso di ricevimento (non consegnato) di una raccomandata6 di 10Numero registro generale 15317/2024Numero sezionale 6964/2025Numero di raccolta generale 10633/2026Data pubblicazione 22/04/2026recante lo stesso numero di quello riportato sulla comunicazione indicatacome allegato n. 10.2.8.

Ne deriva che, limitatamente alla menzionata cartella n.07120160004665317000, il secondo motivo deve ritenersi fondato, attesoche la valutazione che compie questa Corte sulla base degli stessi attiesaminati dalla CGT2, debitamente allegati al ricorso, attiene non già almerito (come sostenuto dalla società contribuente in memoria), ma allalegittimità del procedimento notificatorio.3.

Con il quarto motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazionedell’art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973 con riferimentoalla notificazione della cartella esattoriale n. 07120160004665216000, peravere la CGT2 erroneamente ritenuto l’invalidità di detta notificazione,regolarmente effettuata con il rito dell’irreperibilità assoluta.3.1.

Il motivo è infondato.3.2.

La CGT2 ha ritenuto la nullità della notificazione in ragione dellairregolarità e anche dell’incomprensibilità del procedimento notificatorio.In particolare, il giudice di appello ha affermato che non si comprende laragione dell’utilizzazione della procedura di irreperibilità, posto che «lastessa AER allega alla notifica atto da cui risulta ogni dato utile pereffettuarla, sia con riguardo al nome del legale rappresentante dellasocietà, sia con riguardo al nome del liquidatore della stessa.

Viceversa,nella relata e nell’avviso di ricevimento (entrambi privi di indicazionidell’atto da notificare) si fa riferimento ad uno studio commerciale che – invia del tutto ipotetica - dovrebbe fare riferimento alla [OSCURATO:PERSONA]. ed è dettostudio a risultare trasferito» (pag. 11 della sentenza impugnata).3.3.

La CGT2, pertanto, ha ritenuto che: a) la notificazione sarebbedovuta avvenire presso la sede della società e non già presso lo studio diun commercialista trasferitosi e di cui non è provato il collegamento con lasocietà; b) la notificazione avrebbe potuto essere effettuata nei confronti7 di 10Numero registro generale 15317/2024Numero sezionale 6964/2025Numero di raccolta generale 10633/2026Data pubblicazione 22/04/2026del legale rappresentante della stessa; c) le relate sarebbero comunqueprive di ogni riferimento all’atto da notificare.3.4.

In realtà, è noto che «La disciplina delle notificazioni degli attitributari si fonda sul criterio del domicilio fiscale e sull'onere preventivo delcontribuente di indicarne il proprio all'Ufficio tributario, nonché di tenernedetto ufficio costantemente informato delle eventuali variazioni; ilmancato adempimento, originario o successivo, di tale onere dicomunicazione legittima l'Ufficio procedente ad eseguire le notifichecomunque nel domicilio fiscale per ultimo noto, eventualmente nella formasemplificata di cui alla lett. e) dell'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973»(Cass. n. 5576 del 03/03/2025; Cass. n. 27129 del 28/12/2016).3.4.1.

Tale ultima forma di notificazione è prevista per l’ipotesi in cui ilnotificatore non reperisca il contribuente perché trasferitosi in luogosconosciuto, sempre che abbia accertato, previe ricerche, attestate nellarelata, che il trasferimento non sia consistito nel mero mutamento diindirizzo nell'ambito dello stesso comune del domicilio fiscale (Cass. n.6788 del 15/03/2017; Cass. n. 2877 del 07/02/2018; Cass. n. 8823 del03/04/2024).3.4.2.

È vero che il tipo di ricerche a tal fine demandato al notificatorenon è indicato da alcuna norma, neppure quanto alle espressioni con lequali debba esserne documentato l'esito nella relata (Cass. n. 19958 del27/07/2018), ma è altrettanto vero che non è sufficiente la genericanotificante indicare il luogo nel quale si è effettivamente recato perverificarne l'irreperibilità (Cass. n. 33464 del 27/12/2018).3.5.

Nel caso di specie, il messo notificatore, per come si evince dallarelata di notifica riprodotta, riferisce che la sede della società non è nelluogo indicato dal notificante, ma non dà atto delle ricerche effettuate alfine di verificare se la sede si sia trasferita nel Comune in cui la stessa hail domicilio fiscale.8 di 10Numero registro generale 15317/2024Numero sezionale 6964/2025Numero di raccolta generale 10633/2026Data pubblicazione 22/04/20263.6.

Invero, l’estratto dal registro delle imprese non è stato acquisitodal notificante, essendo datato 21/04/2016, data successiva a quella diintervenuta notificazione (deposito nella casa comunale effettuato in data12/04/2016).3.7.

In ogni caso, il trasferimento della sede non dà luogo airreperibilità assoluta in mancanza di accertamento concreto dellacircostanza che il soggetto (o lo studio del commercialista dove la societàha sede, poco cambia) si sia trasferito «in località sconosciuta» (cfr., adesempio, Cass. n. n. 14658 del 24/05/2024).3.8.

La nullità della notifica, sia pure per ragioni differenti da quelleindicate dalla CGT2, comporta in ogni caso il rigetto del motivo.4.

Con il primo motivo di ricorso incidentale [OSCURATO:SOCIETA]. lamenta, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione efalsa applicazione dell’art. 15 del d.lgs. n. 546 del 1992, poiché la CGT2avrebbe compensato le spese in assenza di soccombenza reciproca e digravi ed eccezionali ragioni.4.1.

Con il secondo motivo di ricorso incidentale la società contribuentesi duole, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., dellaviolazione dell’art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, per l’essere lamotivazione concernente le spese contraddittoria e apodittica.5.

I motivi, riguardando la statuizione sulle spese, restano assorbiti inragione dell’accoglimento, in parte, del secondo motivo di ricorso e dellanecessità che il giudice del rinvio si pronunci nuovamente sul regolamentodelle spese.6.

In conclusione, va accolto, nei limiti di cui si è detto, il secondomotivo di ricorso principale, rigettati gli altri motivi di ricorso principale edassorbito il ricorso incidentale.

La sentenza impugnata va cassata inrelazione al motivo accolto e rinviata alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Campania, in diversa composizione, per nuovo esamee per le spese del presente procedimento.9 di 10Numero registro generale 15317/2024Numero sezionale 6964/2025Numero di raccolta generale 10633/2026Data pubblicazione 22/04/2026 P.Q.MLa Corte accoglie, nei limiti di cui in motivazione, il secondo motivo diricorso principale, rigettati gli altri motivi di ricorso principale e assorbito ilricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivoaccolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaCampania, in diversa composizione, anche per le spese del presenteprocedimento.Così deciso in Roma, il 17/10/2025.Il PresidenteLUCIO LUCIOTTI10 di 10

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sso l'[OSCURATO:PERSONA] (ADS80224030587), che la rappresenta e difende-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, presso lostudio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende-ricorrente incidentale-e nei confronti diAGENZIA DELLE ENTRATE-intimata-avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] n. 195/08/24 depositata il 08/01/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/10/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 15317/2024Numero sezionale 6964/2025Numero di raccolta generale 10633/2026Data pubblicazione 22/04/20261. Con la sentenza n. 195/08/24 del 08/01/2024, la Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Campania (di seguito CGT2) accoglieval’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione (di seguito [OSCURATO:PERSONA]) avverso lasentenza n. 7650/08/22 della Commissione tributaria provinciale di Napoli(di seguito CTP), che aveva rigettato il ricorso della società contribuentenei confronti dell’intimazione di pagamento n. 07120229003605405000,concernente numerosi atti prodromici per tributi erariali evasi.1.1. La CGT2 accoglieva l’appello di [OSCURATO:PERSONA], proposto con riferimento soload alcuni degli atti prodromici recati dall’intimazione di pagamento,evidenziando che: a) la notifica a mezzo PEC non prevedeval’effettuazione di un secondo tentativo laddove l’indirizzo era invalido; b)le notifiche degli atti prodromici all’intimazione di pagamento effettuate amezzo PEC ad un indirizzo non valido erano nulle per il mancatoespletamento della procedura prevista dalla legge; c) le notifiche degli attiprodromici effettuate ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ. erano nulle permancata prova della ricezione della raccomandata informativa.2. L’Agenzia delle entrate - Riscossione (di seguito AER) impugnava lasentenza della CGT2 con ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.3. [OSCURATO:PERSONA] resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentaleaffidato a due motivi. La società contribuente depositava, altresì, memoriaex art. 380 bis.1 cod. proc. civ..RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso di AER è affidato a quattro motivi, di cui i primi treriguardano la notificazione delle cartelle di pagamento n.07120160004665317000, n. 07120170077136556000, n.07120170093018128000, n. 0712018002762971000, n.07120180072995413000, n. 07120190104255827000, n.2 di 10Numero registro generale 15317/2024Numero sezionale 6964/2025Numero di raccolta generale 10633/2026Data pubblicazione 22/04/202607120170104741582000, n. 07120190071102337000 e n.07120190142506121000.1.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazionedell’art. 26, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 edell’art. 60 ter, terzo comma, lett. b), del d.P.R. 29 settembre 1973, n.600 con riferimento alla notificazione delle cartelle di pagamento Inparticolare, la CGT2 avrebbe erroneamente ritenuto che, a seguito delmancato perfezionamento della notifica a mezzo PEC per invaliditàdell’indirizzo, vi sarebbe la necessità, da parte di AER, di fornire la provadella ricezione della raccomandata informativa inviata a seguito deldeposito dell’atto da notificare presso la Camera di commercio.1.2. Con il secondo motivo di ricorso si contesta, in relazione allemedesime cartelle di pagamento, violazione e/o falsa applicazione degliartt. 115 e 116 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n.3, cod. proc. civ., per avere la CGT2, diversamente da quanto risultantedalla documentazione depositata, erroneamente ritenuto che per ciascunadelle cartelle di pagamento non sarebbe emersa «la prova del rispettodegli adempimenti necessari ai sensi di legge, ovvero la spedizione dellacomunicazione a mezzo raccomandata, ovvero non sarebbe stato possibileriferire le raccomandate al loro contenuto».1.3. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazionedell’art. 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e dell’art. 132 cod. proc.civ., per avere la CGT2 del tutto apoditticamente affermatol’inidoneità/incomprensibilità della prova fornita dall’Agente dellariscossione, rendendo una motivazione apparente, perplessa e priva diriferimenti ai documenti in atti.2. I motivi possono essere unitariamente esaminati per ragioni diconnessione.3 di 10Numero registro generale 15317/2024Numero sezionale 6964/2025Numero di raccolta generale 10633/2026Data pubblicazione 22/04/20262.1. Va ricordato che, secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite diquesta Corte, si è in presenza di una motivazione apparente allorché lamotivazione, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente)esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimentogiudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perchéconsiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iterlogico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa nonconsente alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità delragionamento del giudice. Sostanzialmente omogenea alla motivazioneapparente è poi quella perplessa e incomprensibile: in entrambi i casi,invero – e purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, aprescindere dal confronto con le risultanze processuali – l'anomaliamotivazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmenterilevante, integra un error in procedendo e, in quanto tale, comporta lanullità della sentenza impugnata per cassazione (Cass. S.U. n. 22232 del03/11/2016; Cass. S.U. n. 16599 del 05/08/2016).2.2. Con specifico riferimento alla questione di diritto oggetto delpresente procedimento, si evidenzia, poi, che «In tema di trasmissionedegli atti tributari, la notificazione di un atto impositivo a mezzo di p.e.c.ai sensi dell'art. 60, comma 7, del d.P.R. n. 600 del 1973, applicabileratione temporis, si esegue - quando l'indirizzo di posta è inabile allaricezione delle comunicazioni per negligenza del contribuente - mediante ildeposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito internet dellasocietà [OSCURATO:SOCIETA] e l'invio di una raccomandata informativa aldestinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto, senza la necessità diprovare l'avvenuta ricezione della stessa, a differenza di quanto previstoper la notifica a mezzo posta ordinaria a destinatario temporaneamenteassente, rispetto alla quale vige l'obbligo di produrre la relata di notificadella raccomandata informativa dell'avvenuto deposito (CAD)» (Cass. n.3703 del 13/02/2025; si veda, altresì, Cass. n. 13132 del 17/05/2025).4 di 10Numero registro generale 15317/2024Numero sezionale 6964/2025Numero di raccolta generale 10633/2026Data pubblicazione 22/04/20262.2.1. Ne consegue che, ai fini della validità della notifica in caso diindirizzo di posta invalido, occorre la prova dell’avvenuto depositotelematico dell’atto da notificare sul sito internet di Infocamere e delsemplice invio della raccomandata informativa, senza che occorra la provadell’avvenuta ricezione della raccomandata medesima.2.3. Nel caso di specie, il giudice di appello ha esaminato ladocumentazione afferente a ciascuna delle cartelle oggetto dicontestazione, indicando specificamente le conclusioni dell’esamecompiuto; e ciò con valutazione dettagliata, logica, congrua e nienteaffatto apparente (con conseguente infondatezza del terzo motivo).2.4. Del resto, la CGT2 si è integralmente conformata al principio didiritto sopra indicato sub 2.2., atteso che, con riferimento alle singolecartelle di pagamento, ha evidenziato, in alcuni casi, l’inesistenza di provadel deposito (si vedano le cartelle n. 07120160036835633000, n.07120160092427692000, n. 07120170025726762000, peraltro nonoggetto di specifica contestazione) e negli altri casi il mancato inoltro (nongià la ricezione) della raccomandata informativa.2.5. Ne consegue l’infondatezza anche del primo motivo di ricorso,avendo il giudice di appello correttamente ritenuto che, ai fini delperfezionamento della notifica delle cartelle di pagamento, occorresse laprova del deposito dell’atto inutilmente notificato a mezzo PEC pressoInfocamere e la prova dell’inoltro della comunicazione di avvenutodeposito; prova, quest’ultima, ritenuta non raggiunta con riferimento allecartelle specificamente impugnate.2.6. Quanto al secondo motivo, lo stesso è per la gran parteinammissibile, non avendo la ricorrente riprodotto nel contesto del ricorsoo allegato, con la dovuta specificità, la documentazione attestantel’effettivo inoltro delle raccomandate informative, limitandosi a delleriproduzioni esemplificative che non giovano alla tesi sostenuta.5 di 10Numero registro generale 15317/2024Numero sezionale 6964/2025Numero di raccolta generale 10633/2026Data pubblicazione 22/04/20262.6.1. In particolare, la cartella n. 07120160036835633000, riprodottanel contesto del ricorso, non rientra tra quelle oggetto di contestazionecon i motivi in esame, mentre con riferimento alla cartella n.07120170093018128000 v’è soltanto il riferimento all’atto dicomunicazione che sarebbe stato spedito al contribuente, ma non anche laprova dell’inoltro.2.6.2. Più in generale, come correttamente osservato dalla difesa dellacontroricorrente, AER afferma di avere depositato copiosa documentazionedella quale quella fotoriprodotta sarebbe solo un esempio, ma – postal’insufficienza probatoria degli atti allegati al ricorso (ad eccezione che conriferimento alla cartella n. 07120160004665317000, di cui subito si dirà) –non indica in alcun modo dove, all’interno del fascicolo d’ufficio, questaCorte possa rinvenire detta documentazione, con conseguente evidenteviolazione del principio di specificità (Cass. S.U. n. 8950 del 18/03/2022;Cass. n. 12481 del 19/04/2022).2.7. Residua, peraltro, la cartella n. 07120160004665317000, conriferimento alla quale la CTR ha affermato che, a seguito della notificaeffettuata ad indirizzo PEC invalido, non vi sarebbe prova dell’inoltro dellanecessaria comunicazione. Invero, in atti vi sarebbe «copia di attodenominato comunicazione di avvenuto deposito ma non vi è prova nédell’invio né della ricezione dello stesso (la relata in atti è una distinta astampa e non quella del messo specificamente riguardante l’atto, inoltredalla cartolina della raccomandata curata da Nexive non si comprendel’effettivo riferimento all’atto che qui interessa)».2.7.1. In realtà, come evincibile dalla documentazione prodotta(documenti n. 10 e n. 10 bis allegati al ricorso ai fini del rispetto delrequisito di specificità), diversamente da quanto sostenuto dal giudice diappello la raccomandata informativa risulta essere stata regolarmenteinoltrata al contribuente, posto che, come documento n. 10 bis, è statoprodotto l’avviso di ricevimento (non consegnato) di una raccomandata6 di 10Numero registro generale 15317/2024Numero sezionale 6964/2025Numero di raccolta generale 10633/2026Data pubblicazione 22/04/2026recante lo stesso numero di quello riportato sulla comunicazione indicatacome allegato n. 10.2.8. Ne deriva che, limitatamente alla menzionata cartella n.07120160004665317000, il secondo motivo deve ritenersi fondato, attesoche la valutazione che compie questa Corte sulla base degli stessi attiesaminati dalla CGT2, debitamente allegati al ricorso, attiene non già almerito (come sostenuto dalla società contribuente in memoria), ma allalegittimità del procedimento notificatorio.3. Con il quarto motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazionedell’art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973 con riferimentoalla notificazione della cartella esattoriale n. 07120160004665216000, peravere la CGT2 erroneamente ritenuto l’invalidità di detta notificazione,regolarmente effettuata con il rito dell’irreperibilità assoluta.3.1. Il motivo è infondato.3.2. La CGT2 ha ritenuto la nullità della notificazione in ragione dellairregolarità e anche dell’incomprensibilità del procedimento notificatorio.In particolare, il giudice di appello ha affermato che non si comprende laragione dell’utilizzazione della procedura di irreperibilità, posto che «lastessa AER allega alla notifica atto da cui risulta ogni dato utile pereffettuarla, sia con riguardo al nome del legale rappresentante dellasocietà, sia con riguardo al nome del liquidatore della stessa. Viceversa,nella relata e nell’avviso di ricevimento (entrambi privi di indicazionidell’atto da notificare) si fa riferimento ad uno studio commerciale che – invia del tutto ipotetica - dovrebbe fare riferimento alla [OSCURATO:PERSONA]. ed è dettostudio a risultare trasferito» (pag. 11 della sentenza impugnata).3.3. La CGT2, pertanto, ha ritenuto che: a) la notificazione sarebbedovuta avvenire presso la sede della società e non già presso lo studio diun commercialista trasferitosi e di cui non è provato il collegamento con lasocietà; b) la notificazione avrebbe potuto essere effettuata nei confronti7 di 10Numero registro generale 15317/2024Numero sezionale 6964/2025Numero di raccolta generale 10633/2026Data pubblicazione 22/04/2026del legale rappresentante della stessa; c) le relate sarebbero comunqueprive di ogni riferimento all’atto da notificare.3.4. In realtà, è noto che «La disciplina delle notificazioni degli attitributari si fonda sul criterio del domicilio fiscale e sull'onere preventivo delcontribuente di indicarne il proprio all'Ufficio tributario, nonché di tenernedetto ufficio costantemente informato delle eventuali variazioni; ilmancato adempimento, originario o successivo, di tale onere dicomunicazione legittima l'Ufficio procedente ad eseguire le notifichecomunque nel domicilio fiscale per ultimo noto, eventualmente nella formasemplificata di cui alla lett. e) dell'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973»(Cass. n. 5576 del 03/03/2025; Cass. n. 27129 del 28/12/2016).3.4.1. Tale ultima forma di notificazione è prevista per l’ipotesi in cui ilnotificatore non reperisca il contribuente perché trasferitosi in luogosconosciuto, sempre che abbia accertato, previe ricerche, attestate nellarelata, che il trasferimento non sia consistito nel mero mutamento diindirizzo nell'ambito dello stesso comune del domicilio fiscale (Cass. n.6788 del 15/03/2017; Cass. n. 2877 del 07/02/2018; Cass. n. 8823 del03/04/2024).3.4.2. È vero che il tipo di ricerche a tal fine demandato al notificatorenon è indicato da alcuna norma, neppure quanto alle espressioni con lequali debba esserne documentato l'esito nella relata (Cass. n. 19958 del27/07/2018), ma è altrettanto vero che non è sufficiente la genericanotificante indicare il luogo nel quale si è effettivamente recato perverificarne l'irreperibilità (Cass. n. 33464 del 27/12/2018).3.5. Nel caso di specie, il messo notificatore, per come si evince dallarelata di notifica riprodotta, riferisce che la sede della società non è nelluogo indicato dal notificante, ma non dà atto delle ricerche effettuate alfine di verificare se la sede si sia trasferita nel Comune in cui la stessa hail domicilio fiscale.8 di 10Numero registro generale 15317/2024Numero sezionale 6964/2025Numero di raccolta generale 10633/2026Data pubblicazione 22/04/20263.6. Invero, l’estratto dal registro delle imprese non è stato acquisitodal notificante, essendo datato 21/04/2016, data successiva a quella diintervenuta notificazione (deposito nella casa comunale effettuato in data12/04/2016).3.7. In ogni caso, il trasferimento della sede non dà luogo airreperibilità assoluta in mancanza di accertamento concreto dellacircostanza che il soggetto (o lo studio del commercialista dove la societàha sede, poco cambia) si sia trasferito «in località sconosciuta» (cfr., adesempio, Cass. n. n. 14658 del 24/05/2024).3.8. La nullità della notifica, sia pure per ragioni differenti da quelleindicate dalla CGT2, comporta in ogni caso il rigetto del motivo.4. Con il primo motivo di ricorso incidentale [OSCURATO:SOCIETA]. lamenta, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione efalsa applicazione dell’art. 15 del d.lgs. n. 546 del 1992, poiché la CGT2avrebbe compensato le spese in assenza di soccombenza reciproca e digravi ed eccezionali ragioni.4.1. Con il secondo motivo di ricorso incidentale la società contribuentesi duole, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., dellaviolazione dell’art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, per l’essere lamotivazione concernente le spese contraddittoria e apodittica.5. I motivi, riguardando la statuizione sulle spese, restano assorbiti inragione dell’accoglimento, in parte, del secondo motivo di ricorso e dellanecessità che il giudice del rinvio si pronunci nuovamente sul regolamentodelle spese.6. In conclusione, va accolto, nei limiti di cui si è detto, il secondomotivo di ricorso principale, rigettati gli altri motivi di ricorso principale edassorbito il ricorso incidentale. La sentenza impugnata va cassata inrelazione al motivo accolto e rinviata alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Campania, in diversa composizione, per nuovo esamee per le spese del presente procedimento.9 di 10Numero registro generale 15317/2024Numero sezionale 6964/2025Numero di raccolta generale 10633/2026Data pubblicazione 22/04/2026 P.Q.MLa Corte accoglie, nei limiti di cui in motivazione, il secondo motivo diricorso principale, rigettati gli altri motivi di ricorso principale e assorbito ilricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivoaccolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaCampania, in diversa composizione, anche per le spese del presenteprocedimento.Così deciso in Roma, il 17/10/2025.Il PresidenteLUCIO LUCIOTTI10 di 10
Sentenza Cassazione n. 10633/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris