CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 ottobre 2021
Cassazione n. 44060/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 05HHCYF ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/05/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano del 5/5/2021 che aveva confermato la condanna dell'imputato per reati di tentata rapina e lesioni. 1.1 Al riguardo il difensore rileva che la Corte di appello non aveva concesso all'imputato le attenuanti generiche, ignorando che il coimputato [OSCURATO:PERSONA], che aveva la stessa posizione processuale, era stato condannato in seguito a giudizio ordinario alla stessa pena di Omar, che aveva invece scelto il rito abbreviato; inoltre, a [OSCURATO:PERSONA] era stato riconosciuto il beneficio delle attenuanti generiche nonostante, a differenza di Omar, avesse negato ogni addebito. La motivazione della Corte - prosegue il difensore-, in merito alla tardività delle dichiarazioni di Omar era illogica, visto che la Suprema Corte considera la spontanea dichiarazione un indice di resipiscenza, a prescindere se sia o meno tempestiva; anche la affermata circostanza secondo la quale l'imputato non avrebbe dato segni di ravvedimento né aveva offerto un risarcimento alle vittime contrastava con la realtà processuale, visto la stato di indigenza dell'imputato e le scuse dello stesso per l'accaduto. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1 Si deve infatti ribadire che in tema di ricorso per cassazione, non può essere considerato come indice del vizio di motivazione il diverso trattamento sanzionatorio riservato nel medesimo procedimento ai coimputati, anche se correi, salvo che il giudizio di merito sul diverso trattamento del caso, che si prospetta come identico, sia sostenuto da asserzioni irragionevoli o paradossali (vedi Sez. 3, Sentenza n. 27115 del 19/02/2015, [OSCURATO:PERSONA] e altri, Rv. 264020 — 01). Relativamente poi alla mancata concessione delle attenuanti generiche, la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto, e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato; nel caso in esame, a fronte della motivazione della Corte di appello, il ricorrente pretende di fornire una propria valutazione, operazione non consentita in sede di legittimità. 2.11 ricorso deve, pertanto dichiarato inammissibile Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 alla Cassa delle ammende. Così deciso il 29/10/2021 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]