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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 aprile 2023

Cassazione n. 32908/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2022 della CORTE di APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di rigettare il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha confermato, anche agli effetti civili, la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt.582-585 cod. pen. (capo A) e 4 legge n. 110 del 1975 (capo B), commessi il 23 aprile 2018.

2. Avverso l'indicata pronuncia ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo un unico motivo con il quale si duole della assenza di motivazione in punto di subordinazione della sospensione condizionale della pena al pagamento della provvisionale liquidata in 5.000,00 euro senza alcuna verifica sulle capacità economiche dell'imputato, quando invece nel corso del giudizio erano state rappresentate le precarie condizioni economiche dell'imputato (persona giovane priva di stabile occupazione).

3. Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020 e successive modifiche. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Il Tribunale non ha fornito alcuna motivazione sulla subordinazione, al versamento della provvisionale, della sospensione condizionale (per la prima volta concessa all'imputato sinora incensurato).

2.1. La Corte di appello, investita di specifico motivo di gravame sul punto, si è limitata a rispondere che l'obbligo di versamento della provvisionale, quale condizione per beneficiare della sospensione condizionale della pena, «può essere imposto dal giudice a prescindere dalle condizioni economiche e sociali dell'imputato».

2.2. L'affermazione, nella sua assolutezza, è errata.

È pacifico che, secondo i principi costituzionali e sovranazionali, le condizioni economiche dell'imputato possono rilevare ai fini della valutazione della sua capacità di adempiere alla condizione posta.

Semmai la giurisprudenza di legittimità registra un contrasto in merito alla necessità o meno, per il giudice, di svolgere sempre un accertamento al riguardo, acquisendo informazioni di ufficio.

Tra le ultime, motivate, decisioni si annovera Sez. 5, n. 46834 del 12/10/2022, V., Rv. 283902 - 01, secondo cui: «Il giudice che intende subordinare il beneficio della sospensione condizionale della pena all'adempimento dell'obbligo risarcitorio (nella specie, al pagamento della provvisionale liquidata ex art. 539, comma 2, cod. proc. pen.) è tenuto a valutare, motivando anche sommariamente sul punto, le reali condizioni economiche del condannato, onde verificare se lo stesso sia concretamente in grado di effettuare il pagamento entro il termine prefissato» in motivazione, la Corte ha precisato che la subordinazione del beneficio a una condizione inesigibile contrasta con il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost. e con la funzione rieducativa della pena di cui all'art. 27 Cost. (Conf.

N. 40041 del 2019 Rv. 277604 - 01, N. 21557 del 2015 Rv. 263675 - 01, N. 4527 del 2011 Rv. 249248 - 01, N. 22342 del 2013 Rv. 255665 - 01).

In senso opposto si schierano, però, numerose sentenze (N. 48534 del 2003 Rv. 228599 - 01, N. 26221 del 2015 Rv. 264013 - 01, N. 3450 del 1998 Rv. 210088 - 01, N. 3197 del 2009 Rv. 242177 - 01, N. 4626 del 2020 Rv. 278290 - 01, N. 38345 del 2013 Rv. 256385 - 01, N. 15800 del 2016 Rv. 266690 - 01, N. 33020 del 2014 Rv. 260555 - 01, N. 12614 del 2016 Rv. 266873 - 01, N. 2390 del 2000 Rv. 217115 - 01).

In ogni caso, al di là del contrasto, diversi e recenti arresti della Corte di cassazione, che il collegio condivide, impongono al giudice di merito di effettuare un motivato apprezzamento delle condizioni economiche dell'imputato se dagli atti emergono elementi che inducono a dubitare della capacità di soddisfare la condizione imposta ovvero quando tali elementi vengono forniti dalla parte interessata in vista della decisione (tra le altre Sez. 5, n. 11299 del 09/12/2019, dep. 2020, Gullino, Rv. 278799 - 01; Sez. 6, n. 1867 del 06/10/2020, dep. 2021, Z, Rv. 280344; Sez. 6, n. 22094 del 18/03/2021, A., Rv. 281510).

2.3. Nella fattispecie, con il gravame, il difensore aveva addotto la mancanza di risorse economiche da parte dell'imputato (pag. 9 atto di appello), chiedendo di tenerle in considerazione ai fini della valutazione sulla capacità di assolvere la condizione posta.

La Corte distrettuale ha omesso qualunque apprezzamento, incorrendo in un palese vizio di motivazione.

3. La caducazione della pronuncia di condanna sul punto del beneficio ex art.163 cod. pen. osta al passaggio in giudicato dei restanti punti concernenti la contravvenzione di cui al capo B) (arg. da Sez.

U, n. 1 del 19/01/2000, Tuzzolino, Rv. 216239).

Ergo, in difetto di elementi che possano comportare in modo assolutamente non contestabile, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., il proscioglimento nel merito dell'imputato, va rilevato che, non risultando periodi di sospensione, in data 23 aprile 2023 è decorso il termine massimo di prescrizione del reato contravvenzionale sub B).

4. Consegue: -l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo B), perché estinto per prescrizione, con eliminazione della relativa pena di mesi due di reclusione (cfr. pag. 4 sentenza primo grado); - l'annullamento della sentenza impugnata relativamente alla subordinazione della sospensione condizionale della pena residua (per il capo A) al pagamento della provvisionale con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Napoli.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo B), perché estinto per prescrizione ed elimina la relativa pena di mesi due di reclusione.

Annulla la sentenza impugnata relativamente alla subordinazione della sospensione condizionale della pena al pagamento della provvisionale e rinvia per nuovo esame sul punto

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2022 della CORTE di APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di rigettare il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha confermato, anche agli effetti civili, la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt.582-585 cod. pen. (capo A) e 4 legge n. 110 del 1975 (capo B), commessi il 23 aprile 2018. 2. Avverso l'indicata pronuncia ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo un unico motivo con il quale si duole della assenza di motivazione in punto di subordinazione della sospensione condizionale della pena al pagamento della provvisionale liquidata in 5.000,00 euro senza alcuna verifica sulle capacità economiche dell'imputato, quando invece nel corso del giudizio erano state rappresentate le precarie condizioni economiche dell'imputato (persona giovane priva di stabile occupazione). 3. Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020 e successive modifiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Il Tribunale non ha fornito alcuna motivazione sulla subordinazione, al versamento della provvisionale, della sospensione condizionale (per la prima volta concessa all'imputato sinora incensurato). 2.1. La Corte di appello, investita di specifico motivo di gravame sul punto, si è limitata a rispondere che l'obbligo di versamento della provvisionale, quale condizione per beneficiare della sospensione condizionale della pena, «può essere imposto dal giudice a prescindere dalle condizioni economiche e sociali dell'imputato». 2.2. L'affermazione, nella sua assolutezza, è errata. È pacifico che, secondo i principi costituzionali e sovranazionali, le condizioni economiche dell'imputato possono rilevare ai fini della valutazione della sua capacità di adempiere alla condizione posta. Semmai la giurisprudenza di legittimità registra un contrasto in merito alla necessità o meno, per il giudice, di svolgere sempre un accertamento al riguardo, acquisendo informazioni di ufficio. Tra le ultime, motivate, decisioni si annovera Sez. 5, n. 46834 del 12/10/2022, V., Rv. 283902 - 01, secondo cui: «Il giudice che intende subordinare il beneficio della sospensione condizionale della pena all'adempimento dell'obbligo risarcitorio (nella specie, al pagamento della provvisionale liquidata ex art. 539, comma 2, cod. proc. pen.) è tenuto a valutare, motivando anche sommariamente sul punto, le reali condizioni economiche del condannato, onde verificare se lo stesso sia concretamente in grado di effettuare il pagamento entro il termine prefissato» in motivazione, la Corte ha precisato che la subordinazione del beneficio a una condizione inesigibile contrasta con il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost. e con la funzione rieducativa della pena di cui all'art. 27 Cost. (Conf. N. 40041 del 2019 Rv. 277604 - 01, N. 21557 del 2015 Rv. 263675 - 01, N. 4527 del 2011 Rv. 249248 - 01, N. 22342 del 2013 Rv. 255665 - 01). In senso opposto si schierano, però, numerose sentenze (N. 48534 del 2003 Rv. 228599 - 01, N. 26221 del 2015 Rv. 264013 - 01, N. 3450 del 1998 Rv. 210088 - 01, N. 3197 del 2009 Rv. 242177 - 01, N. 4626 del 2020 Rv. 278290 - 01, N. 38345 del 2013 Rv. 256385 - 01, N. 15800 del 2016 Rv. 266690 - 01, N. 33020 del 2014 Rv. 260555 - 01, N. 12614 del 2016 Rv. 266873 - 01, N. 2390 del 2000 Rv. 217115 - 01). In ogni caso, al di là del contrasto, diversi e recenti arresti della Corte di cassazione, che il collegio condivide, impongono al giudice di merito di effettuare un motivato apprezzamento delle condizioni economiche dell'imputato se dagli atti emergono elementi che inducono a dubitare della capacità di soddisfare la condizione imposta ovvero quando tali elementi vengono forniti dalla parte interessata in vista della decisione (tra le altre Sez. 5, n. 11299 del 09/12/2019, dep. 2020, Gullino, Rv. 278799 - 01; Sez. 6, n. 1867 del 06/10/2020, dep. 2021, Z, Rv. 280344; Sez. 6, n. 22094 del 18/03/2021, A., Rv. 281510). 2.3. Nella fattispecie, con il gravame, il difensore aveva addotto la mancanza di risorse economiche da parte dell'imputato (pag. 9 atto di appello), chiedendo di tenerle in considerazione ai fini della valutazione sulla capacità di assolvere la condizione posta. La Corte distrettuale ha omesso qualunque apprezzamento, incorrendo in un palese vizio di motivazione. 3. La caducazione della pronuncia di condanna sul punto del beneficio ex art.163 cod. pen. osta al passaggio in giudicato dei restanti punti concernenti la contravvenzione di cui al capo B) (arg. da Sez. U, n. 1 del 19/01/2000, Tuzzolino, Rv. 216239). Ergo, in difetto di elementi che possano comportare in modo assolutamente non contestabile, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., il proscioglimento nel merito dell'imputato, va rilevato che, non risultando periodi di sospensione, in data 23 aprile 2023 è decorso il termine massimo di prescrizione del reato contravvenzionale sub B). 4. Consegue: -l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo B), perché estinto per prescrizione, con eliminazione della relativa pena di mesi due di reclusione (cfr. pag. 4 sentenza primo grado); - l'annullamento della sentenza impugnata relativamente alla subordinazione della sospensione condizionale della pena residua (per il capo A) al pagamento della provvisionale con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo B), perché estinto per prescrizione ed elimina la relativa pena di mesi due di reclusione. Annulla la sentenza impugnata relativamente alla subordinazione della sospensione condizionale della pena al pagamento della provvisionale e rinvia per nuovo esame sul punto
Sentenza Cassazione n. 32908/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris