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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 07703/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/04/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Brescia confermava la sentenza in data 09/09/2021 del Tribunale di Bergamo, con la quale l'attuale ricorrente era stato dichiarato responsabile dei reati di cui agli artt. 10 e 5 d.lgs 74/2000 e condannato alla pena ritenuta di giustizia.

Rilevato che con un unico motivo di ricorso si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità, con riferimento al ruolo di amministratore di fatto ascritto all'imputato; Ritenuto che il motivo dedotto non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, volte a proporre una diversa valutazione delle risultanze istruttorie, preclusa in sede di legittimità, a fronte di adeguata e non manifestamente illogica motivazione (si veda pag 7,8,9, ove, in aderenza alle risultanze istruttorie, si evidenziano plurimi e convergenti elementi fattuale dimostrativi della stabile gestione di fatto da parte del Rubagotti di tutti gli aspetti della vita societaria della "Alfa e [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.) Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/04/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Brescia confermava la sentenza in data 09/09/2021 del Tribunale di Bergamo, con la quale l'attuale ricorrente era stato dichiarato responsabile dei reati di cui agli artt. 10 e 5 d.lgs 74/2000 e condannato alla pena ritenuta di giustizia. Rilevato che con un unico motivo di ricorso si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità, con riferimento al ruolo di amministratore di fatto ascritto all'imputato; Ritenuto che il motivo dedotto non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, volte a proporre una diversa valutazione delle risultanze istruttorie, preclusa in sede di legittimità, a fronte di adeguata e non manifestamente illogica motivazione (si veda pag 7,8,9, ove, in aderenza alle risultanze istruttorie, si evidenziano plurimi e convergenti elementi fattuale dimostrativi della stabile gestione di fatto da parte del Rubagotti di tutti gli aspetti della vita societaria della "Alfa e [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.) Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deci
Sentenza Cassazione n. 07703/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris