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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 41764/2025

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o la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto dei ricorsi; letta la memoria del difensore delle ricorrenti che ha insistito per l’accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con decreto dell’8 agosto 2024, la Corte di appello di Catania confermava il provvedimento con il quale il Tribunale di Catania aveva dichiarato l’inammissibilità dell’istanza di revoca della misura di prevenzione patrimoniale relativa al proposto [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20 marzo 1938, avanzata dalle terze interessate [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in ordine al vincolo apposto sulla società Zooagricola 2011 di cui erano socie uniche.

1.1. In risposta di dedotti motivi di appello, la Corte di merito osservava quanto segue.

Muovendo dall’analisi della sentenza delle Sezioni unite [OSCURATO:PERSONA], la n. 43669 del 2022, la Corte riteneva (anche per le critiche da questa mosse alla precedente pronuncia Auddino) che dovessero applicarsi i medesimi principi - in tema di revocazione e di nuove prove - ivi formulati a riguardo della revocazione prevista dall’art 28 d.lgs. n. 159 del 2011 anche ai casi disciplinati dalla precedente normativa, l’art. 7 della legge n. 1423 del 1956.

Così che la documentazione, offerta dalle appellanti, poteva costituire una prova nuova solo qualora - se già esistente all’epoca del processo principale - fosse stata scoperta solo in un momento successivo o fosse stato impossibile, per causa di forza maggiore, tempestivamente produrla.

Si trattava di documentazione afferente i contributi ASP del 200972010, i contributi Aima del 1998, i premi regionali del 1991, gli estratti conto bancari del coniuge di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] dal 2008 al 2011, una consulenza di parte a firma del dott. [OSCURATO:PERSONA] del 2015.

Tutti documenti non sopravvenuti al processo di cui si chiedeva la revocazione, celebrato in fase di appello dal 2014 al 2019.

Né le appellanti avevano congruamente dimostrato l’impossibilità a produrli in tale sede.

L’affermazione del fatto che i documenti erano stati reperiti solo dopo la conclusione del processo principale era infatti priva di ogni concreto riscontro.

Non si trattava pertanto di nuove prove così che la richiesta revocazione non poteva essere accolta.

1.2. La Corte d’appello osservava inoltre, quanto alla memoria depositata dalle appellanti all’udienza di discussione in cui avevano ribadito le difficoltà incontrate a causa del breve termine per appellare il decreto principale e si producevano ulteriori documenti attestati incassi di contributi di assoluta modestia.

A tal proposito, la Corte osservava anche che i contributi ricevuti non erano idonei ad incrementare il patrimonio personale dato che erano finalizzati a favorire la continuità aziendale e non giustificano certo la realizzazione di acquisti di beni personali.

2. Propongono ricorso le predette [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con unico atto ed a mezzo del comune difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo con l’unico motivo, la violazione di legge ed in particolare dell’art. 7 della legge n. 1423 del 1956.

Nel decreto impugnato si erano ritenuti estensibili anche ai procedimenti di prevenzione regolati dalla legge del 1956 i principi di diritto, in tema di prova nuova su cui fondare la revocazione delle misure di prevenzione, formulati nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] delle Sezioni unite (n. 43668 del 2022), nonostante tale pronuncia afferisse espressamente alla disciplina successiva, quella prevista da d. lgs. n. 159 del 2011 (e non citi la precedente legge del 1956).

Non vi erano invece ragioni, per le ricorrenti, per ritenere che la disciplina dettata per la revocazione ex art. 28 del d.lgs del 2011 fosse estensibile, in via di interpretazione, al rimedio dedotto dall’art. 7 della legge n. 1423 del 1956.

La sentenza [OSCURATO:PERSONA] poi aveva assimilato il rimedio dettato dall’art. 28 alla revocazione della sentenza civile disciplinata dall’art. 395 cod. proc. civ., mentre le precedenti pronunce sull’art. 7 della legge del 1956 delle Sezioni unite penali (Prisco ed Auddino) avevano collocato quella revocazione nell’ambito penale facendo così riferimento agli artt. 629 e ss. cod. proc. pen.

Se ne era pertanto dedotto che, per la disciplina antecedente al 2011, dovessero considerarsi prove nuove sia quelle non acquisite nel presente giudizio (seppure già esistenti), sia quelle acquisite ma neppure implicitamente considerate, indipendentemente dalla negligenza del condannato nel proporle.

Principi che si pongono in evidente contraddizione con quanto affermato dalla [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla disciplina successiva al d.lgs. del 2011.

Nel senso auspicato dal ricorrente si era poi pronunciata la sentenza della Sezione 6 n. 7009 del 2024, in cui si era affermato che la prova nuova poteva anche essere preesistente ma non dedotta per causa di forza maggiore o per fatto del terzo, non avendo rilievo il comportamento eventualmente negligente del condannato, così discostandosi dalla sentenza [OSCURATO:PERSONA].

Aveva pertanto errato la Corte distrettuale a non considerare la documentazione offerta – mai neppure implicitamente valutata nel processo originario – ai fini della revocazione.

Tutta documentazione che non era stato possibile, alle ricorrenti, produrre nel giudizio originario non avendo le predette interessate partecipato (in prime cure, essendo intervenute solo in fase di appello) al medesimo.

Né avrebbero potuto produrre alcunchè nella fase d’appello per le limitazioni del devolutum.

Anche considerando il brevissimo termine per proporre quella impugnazione.

3. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha inviato requisitoria scritta con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso anche alla luce della recente pronuncia delle Sezioni unite sulla revocazione prevista dall’art. 7 legge n. 1423/1956.

4. Il difensore delle ricorrenti ha inviato memoria scritta con la quale ha insistito per l’accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi non meritano accoglimento.

1. Nelle more della presente fase di legittimità, le Sezioni unite di questa Corte, decidendo a seguito di rimessione della medesima questione oggetto del presente ricorso (a causa della quale la discussione del presente ricorso era stata rinviata all’odierna udienza), hanno affermato, con sentenza pronunciata il 10 luglio 2025, che la revoca della confisca di prevenzione a norma dell'art. 7, legge 27 dicembre 1956, n. 1423non può essere disposta sulla base di elementi preesistenti alla definizione del procedimento diprevenzione che, sebbene astrattamente deducibili in tale sede, non siano stati però dedotti inassenza di cause di forza maggiore.

Così confermando la tesi in diritto propugnata dalla Corte di merito nell’odierno processo di revocazione.

2. A ciò deve solo aggiungersi che le generiche indicazioni fornite dalla ricorrenti circa il fatto che non avrebbero potuto produrre i documenti ritenuti decisivi per la invocata revocazione al giudizio di appello, a cui avevano partecipato (in un ampio lasso di tempo, dal 2015 al 2019, che avrebbe loro consentito di effettuare tutte le ricerche documentale possibili, chiedendone poi l’ammissione in quanto prove nuove), non costituiscono certo una causa di forza maggiore, peraltro in sostanza neppure concretamente invocata.

Si deve infatti ricordare che di forza maggiore può parlarsi solo in relazione al il verificarsi di un impedimento assoluto, tale da rendere vano ogni sforzo umano, che derivi da cause esterne ai prevenuti non imputabili, in cui l’onero probatorio incombe su chi l’afferma (così in generale Sez. 1, n. 12712 del 28/02/2020, Giglio, Rv. 278706 – 01).

3. Al rigetto dei ricorsi segue la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese process

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto dei ricorsi; letta la memoria del difensore delle ricorrenti che ha insistito per l’accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto dell’8 agosto 2024, la Corte di appello di Catania confermava il provvedimento con il quale il Tribunale di Catania aveva dichiarato l’inammissibilità dell’istanza di revoca della misura di prevenzione patrimoniale relativa al proposto [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20 marzo 1938, avanzata dalle terze interessate [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in ordine al vincolo apposto sulla società Zooagricola 2011 di cui erano socie uniche. 1.1. In risposta di dedotti motivi di appello, la Corte di merito osservava quanto segue. Muovendo dall’analisi della sentenza delle Sezioni unite [OSCURATO:PERSONA], la n. 43669 del 2022, la Corte riteneva (anche per le critiche da questa mosse alla precedente pronuncia Auddino) che dovessero applicarsi i medesimi principi - in tema di revocazione e di nuove prove - ivi formulati a riguardo della revocazione prevista dall’art 28 d.lgs. n. 159 del 2011 anche ai casi disciplinati dalla precedente normativa, l’art. 7 della legge n. 1423 del 1956. Così che la documentazione, offerta dalle appellanti, poteva costituire una prova nuova solo qualora - se già esistente all’epoca del processo principale - fosse stata scoperta solo in un momento successivo o fosse stato impossibile, per causa di forza maggiore, tempestivamente produrla. Si trattava di documentazione afferente i contributi ASP del 200972010, i contributi Aima del 1998, i premi regionali del 1991, gli estratti conto bancari del coniuge di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] dal 2008 al 2011, una consulenza di parte a firma del dott. [OSCURATO:PERSONA] del 2015. Tutti documenti non sopravvenuti al processo di cui si chiedeva la revocazione, celebrato in fase di appello dal 2014 al 2019. Né le appellanti avevano congruamente dimostrato l’impossibilità a produrli in tale sede. L’affermazione del fatto che i documenti erano stati reperiti solo dopo la conclusione del processo principale era infatti priva di ogni concreto riscontro. Non si trattava pertanto di nuove prove così che la richiesta revocazione non poteva essere accolta. 1.2. La Corte d’appello osservava inoltre, quanto alla memoria depositata dalle appellanti all’udienza di discussione in cui avevano ribadito le difficoltà incontrate a causa del breve termine per appellare il decreto principale e si producevano ulteriori documenti attestati incassi di contributi di assoluta modestia. A tal proposito, la Corte osservava anche che i contributi ricevuti non erano idonei ad incrementare il patrimonio personale dato che erano finalizzati a favorire la continuità aziendale e non giustificano certo la realizzazione di acquisti di beni personali. 2. Propongono ricorso le predette [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con unico atto ed a mezzo del comune difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo con l’unico motivo, la violazione di legge ed in particolare dell’art. 7 della legge n. 1423 del 1956. Nel decreto impugnato si erano ritenuti estensibili anche ai procedimenti di prevenzione regolati dalla legge del 1956 i principi di diritto, in tema di prova nuova su cui fondare la revocazione delle misure di prevenzione, formulati nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] delle Sezioni unite (n. 43668 del 2022), nonostante tale pronuncia afferisse espressamente alla disciplina successiva, quella prevista da d. lgs. n. 159 del 2011 (e non citi la precedente legge del 1956). Non vi erano invece ragioni, per le ricorrenti, per ritenere che la disciplina dettata per la revocazione ex art. 28 del d.lgs del 2011 fosse estensibile, in via di interpretazione, al rimedio dedotto dall’art. 7 della legge n. 1423 del 1956. La sentenza [OSCURATO:PERSONA] poi aveva assimilato il rimedio dettato dall’art. 28 alla revocazione della sentenza civile disciplinata dall’art. 395 cod. proc. civ., mentre le precedenti pronunce sull’art. 7 della legge del 1956 delle Sezioni unite penali (Prisco ed Auddino) avevano collocato quella revocazione nell’ambito penale facendo così riferimento agli artt. 629 e ss. cod. proc. pen. Se ne era pertanto dedotto che, per la disciplina antecedente al 2011, dovessero considerarsi prove nuove sia quelle non acquisite nel presente giudizio (seppure già esistenti), sia quelle acquisite ma neppure implicitamente considerate, indipendentemente dalla negligenza del condannato nel proporle. Principi che si pongono in evidente contraddizione con quanto affermato dalla [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla disciplina successiva al d.lgs. del 2011. Nel senso auspicato dal ricorrente si era poi pronunciata la sentenza della Sezione 6 n. 7009 del 2024, in cui si era affermato che la prova nuova poteva anche essere preesistente ma non dedotta per causa di forza maggiore o per fatto del terzo, non avendo rilievo il comportamento eventualmente negligente del condannato, così discostandosi dalla sentenza [OSCURATO:PERSONA]. Aveva pertanto errato la Corte distrettuale a non considerare la documentazione offerta – mai neppure implicitamente valutata nel processo originario – ai fini della revocazione. Tutta documentazione che non era stato possibile, alle ricorrenti, produrre nel giudizio originario non avendo le predette interessate partecipato (in prime cure, essendo intervenute solo in fase di appello) al medesimo. Né avrebbero potuto produrre alcunchè nella fase d’appello per le limitazioni del devolutum. Anche considerando il brevissimo termine per proporre quella impugnazione. 3. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha inviato requisitoria scritta con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso anche alla luce della recente pronuncia delle Sezioni unite sulla revocazione prevista dall’art. 7 legge n. 1423/1956. 4. Il difensore delle ricorrenti ha inviato memoria scritta con la quale ha insistito per l’accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi non meritano accoglimento. 1. Nelle more della presente fase di legittimità, le Sezioni unite di questa Corte, decidendo a seguito di rimessione della medesima questione oggetto del presente ricorso (a causa della quale la discussione del presente ricorso era stata rinviata all’odierna udienza), hanno affermato, con sentenza pronunciata il 10 luglio 2025, che la revoca della confisca di prevenzione a norma dell'art. 7, legge 27 dicembre 1956, n. 1423non può essere disposta sulla base di elementi preesistenti alla definizione del procedimento diprevenzione che, sebbene astrattamente deducibili in tale sede, non siano stati però dedotti inassenza di cause di forza maggiore. Così confermando la tesi in diritto propugnata dalla Corte di merito nell’odierno processo di revocazione. 2. A ciò deve solo aggiungersi che le generiche indicazioni fornite dalla ricorrenti circa il fatto che non avrebbero potuto produrre i documenti ritenuti decisivi per la invocata revocazione al giudizio di appello, a cui avevano partecipato (in un ampio lasso di tempo, dal 2015 al 2019, che avrebbe loro consentito di effettuare tutte le ricerche documentale possibili, chiedendone poi l’ammissione in quanto prove nuove), non costituiscono certo una causa di forza maggiore, peraltro in sostanza neppure concretamente invocata. Si deve infatti ricordare che di forza maggiore può parlarsi solo in relazione al il verificarsi di un impedimento assoluto, tale da rendere vano ogni sforzo umano, che derivi da cause esterne ai prevenuti non imputabili, in cui l’onero probatorio incombe su chi l’afferma (così in generale Sez. 1, n. 12712 del 28/02/2020, Giglio, Rv. 278706 – 01). 3. Al rigetto dei ricorsi segue la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese process
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