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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 marzo 2024

Cassazione n. 12856/2024

Testo disponibile della fonte

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to la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sulricorso iscritto al n. 17454 /202 1 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domici- liatain Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti rap- presentatie difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (Pec: orestecantillo@or- dineavvocatiroma.org),elettivamente domiciliat i presso l o studio del difensorein Roma, lungotevere dei Mellini 17 ; Oggetto:resp. soci, am- ministratori,liquidatori ex artt.2495 c.c. e 28 comma4d.lgs. 175/2014 –controricorrenti – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dell a Campania,sez. staccata di Salerno , n. 6513 / 2 /20 20 depositata il 22 dicembre2020, non notificata.

Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 1 4 marzo 2024 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevatoche: 1.Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Cam- pania,sez. staccata di Salerno , veniva rigettato l’ appell o d e ll’Agenzia delleEntrate avverso l a sentenz a della [OSCURATO:PERSONA]- vincialedi Salerno n. 2545 / 9 /201 9 che aveva accolto i l ricors o intro- duttivoproposto da [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] .

2. Oggetto del giudizio era l’ avvis o di accertamento n.

TF9030607165/2016per l’anno 20 11 con i l qual e l’Amministrazione finanziaria sulla base di processo verbale di contestazione conte- stava ai contribuenti di aver posto in essere attraverso la società “cartiera”LIGHT S. r . l . , operativa dal 2008 a lla cancellazione dal re- gistrodelle imprese, intervenuta il

10.10. 2012, operazioni inesistenti inrelazione alla compravendita di autovetture .

E ssi venivano indivi- duatia seguito di accertamento ex art.39 comma 1 lett. d) del d.P.R. n.600/1973come ideatori del sistema elusivo/evasivo e amministra- tori/liquidatori di fatto della società e responsabili ex art.36 del d.P.R.n.602/1973 e 2495 cod. civ. . 3.Il giudice di prime cure , disattese le questioni preliminari, acco- glieva il ricorso introduttivo ritenendo che gli atti notificati alla so- cietàestinta prima del 13.12.2014 impedisse ro di applicare l’art.28 deld.lgs. n.175/14, non avendo la norma efficacia retroattiva, e non potendoi contribuenti essere conseguentemente essere considerati responsabiliex art.36 del d.P.R. n.602/1973 e 2495 cod. civ..

4. Il giudice d’appello confermava tale decisione e a vverso la sen- tenza di secondo grado propone ricorso per cassazione l’Agenzia delleEntrate, affidato a due motiv i di ricorso , cui replic a no i contri- buenticon controricorso.

Consideratoche: 5.Con il primo motivo di ricorso , ai fini dell'art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ., l’Agenzia ricorrente prospetta la v iolazione dell’art.2495cod. civ. dell’art. 28 del d.lgs. 175/2014 e dell’art. 36 d.P.R. 602/1973.L’avviso di accertamento è stato notificato a [OSCURATO:PERSONA]- poliin qualità di legale rappresentante dal 29.6.2011 al 10.10.2012 dellaLIGHT S.r.l. e di socia unica della società cancellata , nonché a d EmilianoRuozzo e [OSCURATO:PERSONA] quali ideatori del sistema evasivo/elu- sivo.

Secondo l’Agenzia, con riferimento alla posizione della socia unica [OSCURATO:PERSONA], la CTR non ha fatto corretta applicazione dell’art.2495 cod. civ. 2 comma ratione temporis applicabile . 6.Con il secondo motivo, ai fini dell'art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ.,l’Agenzia ricorrente prospetta la v iolazione de gli art t . 2495 cod. civ., 36 d.P.R. 602/1973 e 7 del d.lgs. n.602/1973, circa la statui- zionedella CTR circa la posizione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] quali ideatori del sistema evasivo/elusivo e amministratori di fatto dellasocietà.

7. In relazione sia al primo che al secondo motivo la controversia dev’essererinviata a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Se- zioni Unite della Corte con riferimento alla questione attualmente pendente sulla cancellazione della società e a lla responsabilità dei sociex art. 2495 cod. civ

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sulricorso iscritto al n. 17454 /202 1 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domici- liatain Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti rap- presentatie difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (Pec: orestecantillo@or- dineavvocatiroma.org),elettivamente domiciliat i presso l o studio del difensorein Roma, lungotevere dei Mellini 17 ; Oggetto:resp. soci, am- ministratori,liquidatori ex artt.2495 c.c. e 28 comma4d.lgs. 175/2014 –controricorrenti – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dell a Campania,sez. staccata di Salerno , n. 6513 / 2 /20 20 depositata il 22 dicembre2020, non notificata. Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 1 4 marzo 2024 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: 1.Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Cam- pania,sez. staccata di Salerno , veniva rigettato l’ appell o d e ll’Agenzia delleEntrate avverso l a sentenz a della [OSCURATO:PERSONA]- vincialedi Salerno n. 2545 / 9 /201 9 che aveva accolto i l ricors o intro- duttivoproposto da [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] . 2. Oggetto del giudizio era l’ avvis o di accertamento n. TF9030607165/2016per l’anno 20 11 con i l qual e l’Amministrazione finanziaria sulla base di processo verbale di contestazione conte- stava ai contribuenti di aver posto in essere attraverso la società “cartiera”LIGHT S. r . l . , operativa dal 2008 a lla cancellazione dal re- gistrodelle imprese, intervenuta il 10.10. 2012, operazioni inesistenti inrelazione alla compravendita di autovetture . E ssi venivano indivi- duatia seguito di accertamento ex art.39 comma 1 lett. d) del d.P.R. n.600/1973come ideatori del sistema elusivo/evasivo e amministra- tori/liquidatori di fatto della società e responsabili ex art.36 del d.P.R.n.602/1973 e 2495 cod. civ. . 3.Il giudice di prime cure , disattese le questioni preliminari, acco- glieva il ricorso introduttivo ritenendo che gli atti notificati alla so- cietàestinta prima del 13.12.2014 impedisse ro di applicare l’art.28 deld.lgs. n.175/14, non avendo la norma efficacia retroattiva, e non potendoi contribuenti essere conseguentemente essere considerati responsabiliex art.36 del d.P.R. n.602/1973 e 2495 cod. civ.. 4. Il giudice d’appello confermava tale decisione e a vverso la sen- tenza di secondo grado propone ricorso per cassazione l’Agenzia delleEntrate, affidato a due motiv i di ricorso , cui replic a no i contri- buenticon controricorso. Consideratoche: 5.Con il primo motivo di ricorso , ai fini dell'art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ., l’Agenzia ricorrente prospetta la v iolazione dell’art.2495cod. civ. dell’art. 28 del d.lgs. 175/2014 e dell’art. 36 d.P.R. 602/1973.L’avviso di accertamento è stato notificato a [OSCURATO:PERSONA]- poliin qualità di legale rappresentante dal 29.6.2011 al 10.10.2012 dellaLIGHT S.r.l. e di socia unica della società cancellata , nonché a d EmilianoRuozzo e [OSCURATO:PERSONA] quali ideatori del sistema evasivo/elu- sivo. Secondo l’Agenzia, con riferimento alla posizione della socia unica [OSCURATO:PERSONA], la CTR non ha fatto corretta applicazione dell’art.2495 cod. civ. 2 comma ratione temporis applicabile . 6.Con il secondo motivo, ai fini dell'art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ.,l’Agenzia ricorrente prospetta la v iolazione de gli art t . 2495 cod. civ., 36 d.P.R. 602/1973 e 7 del d.lgs. n.602/1973, circa la statui- zionedella CTR circa la posizione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] quali ideatori del sistema evasivo/elusivo e amministratori di fatto dellasocietà. 7. In relazione sia al primo che al secondo motivo la controversia dev’essererinviata a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Se- zioni Unite della Corte con riferimento alla questione attualmente pendente sulla cancellazione della società e a lla responsabilità dei sociex art. 2495 cod. civ
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