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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 marzo 2022

Cassazione n. 17326/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/03/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG. 43383/2021 FATTO E DIRITTO

1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe — in forza della quale è stata confermata la sua condanna alla pena di giustizia per il reato di riciclaggio di una autovettura di provenienza illecita — deducendo due motivi: a. violazione di legge per omessa motivazione sul mancato accoglimento della proposta di concordato in appello; b. vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti di cui all' art. 62 bis c.p.

2. Il ricorso è inammissibile.

2.1. Il primo motivo è manifestamente infondato in ragione del condivisibile orientamento secondo cui non è ricorribile per cassazione il provvedimento di rigetto della richiesta concorde delle parti di accoglimento dei motivi d'appello a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen. (Sez.7 - , Ordinanza n. 20085 del 02/02/2021 Cc. (dep. 20/05/2021 ) Rv. 281512 — 01.

2.2. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato.

Occorre osservare che i giudici di appello, nel negare le circostanze attenuanti generiche all' imputato, hanno correttamente valutato i criteri di cui all'art. 133 c.p., evidenziando anche i gravi precedenti penali dell'imputato.

La Suprema Corte ha, d'altronde, più volte affermato che ai fini dell'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen., il Giudice deve riferirsi ai parametri di cui all'art. 133 c.p., ma non è necessario, a tale fine, che li esamini tutti, essendo sufficiente che specifichi a quale di esso ha inteso fare riferimento. (Si veda ad esempio Sez. 2, Sentenza n. 2285 del 11/1072004 Ud. - dep. 25/01/2005 - Rv. 230691), sicchè la sentenza sul punto è immune da vizi.

3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 22 Marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/03/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG. 43383/2021 FATTO E DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe — in forza della quale è stata confermata la sua condanna alla pena di giustizia per il reato di riciclaggio di una autovettura di provenienza illecita — deducendo due motivi: a. violazione di legge per omessa motivazione sul mancato accoglimento della proposta di concordato in appello; b. vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti di cui all' art. 62 bis c.p. 2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Il primo motivo è manifestamente infondato in ragione del condivisibile orientamento secondo cui non è ricorribile per cassazione il provvedimento di rigetto della richiesta concorde delle parti di accoglimento dei motivi d'appello a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen. (Sez.7 - , Ordinanza n. 20085 del 02/02/2021 Cc. (dep. 20/05/2021 ) Rv. 281512 — 01. 2.2. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. Occorre osservare che i giudici di appello, nel negare le circostanze attenuanti generiche all' imputato, hanno correttamente valutato i criteri di cui all'art. 133 c.p., evidenziando anche i gravi precedenti penali dell'imputato. La Suprema Corte ha, d'altronde, più volte affermato che ai fini dell'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen., il Giudice deve riferirsi ai parametri di cui all'art. 133 c.p., ma non è necessario, a tale fine, che li esamini tutti, essendo sufficiente che specifichi a quale di esso ha inteso fare riferimento. (Si veda ad esempio Sez. 2, Sentenza n. 2285 del 11/1072004 Ud. - dep. 25/01/2005 - Rv. 230691), sicchè la sentenza sul punto è immune da vizi. 3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 22 Marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA]