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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 maggio 2022

Cassazione n. 31467/2022

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eguente ORDINANZA sul ricorso n. 17082 - 2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. - c.f./[OSCURATO:PARTITA_IVA] - in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, alla via Cattaro, n. 28, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso.

RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] del fallimento della "[OSCURATO:SOCIETA]", in persona del dottor [OSCURATO:PERSONA].

INTIMATO e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 3442 - 10.7.2020/10.5.2021 Corte d'Appello di Roma, udita la relazione nella camera di consiglio del 18 maggio 2022 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ricorso ex art. 6 I.fall. al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] chiedeva dichiararsi il fallimento della "[OSCURATO:SOCIETA]" [OSCURATO:SOCIETA] essere creditore per spettanze di lavoro alle dipendenze della "[OSCURATO:SOCIETA]".

2. Proponevano separati ricorsi di fallimento [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Del pari deducevano di essere creditori per spettanze di lavoro alle dipendenze del s.r.l. resistente.

3. Riuniti i ricorsi, con sentenza in data 19.10.2016 il Tribunale di Roma dichiarava il fallimento della "[OSCURATO:SOCIETA]" s.r.l.

4. La "[OSCURATO:SOCIETA]" s.r.l. proponeva reclamo.

Instava per la revoca della dichiarazione di fallimento.

5. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA].

Non si costituiva il curatore del fallimento della "[OSCURATO:SOCIETA]" [OSCURATO:SOCIETA] si costituivano [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

6. Con sentenza n. 3442/2021 la Corte d'Appello di Roma rigettava il reclamo e condannava la reclamante alle spese in favore delle parti costituite.

Evidenziava la corte - in ordine al primo ed al secondo motivo di reclamo, con cui la "[OSCURATO:SOCIETA]" aveva addotto la nullità della notifica del ricorso di fallimento e la conseguente nullità della sentenza dichiarativa di fallimento in dipendenza della asserita violazione del diritto di difesa - che l'iter notificatorio era stato del tutto rituale ed appieno conforme alle scansioni, prefigurate in successione, di cui al 3° co. dell'art. 15 I.fall.

Evidenziava ulteriormente che erano in toto ingiustificati i rilievi della reclamante circa la doverosa assimilazione della notifica ex art. 15 I.fall. alla notifica ex art. 140 cod. proc. civ., con susseguente necessità di inoltro della raccomandata a.r. al notificando; ciò viepiù - proseguiva la corte - nel segno della sentenza n. 146/2016, con cui la Corte costituzionale aveva dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata al riguardo.

Evidenziava la corte - in ordine al terzo motivo di reclamo, con cui la "[OSCURATO:SOCIETA]" aveva addotto la sua parziale estraneità rispetto alle azionate pretese creditorie per effetto delle previsioni di cui al contratto di affitto d'azienda registrato in data 15.12.2014, intercorso tra la "Alliance" s.r.I., alle cui dipendenze i creditori istanti erano stati assunti, ed essa reclamante, cui i rapporti di lavoro erano stati trasferiti, e poi risolto per fatto e colpa dell'affittante "Alliance" - che il disposto dell'art. 2112 cod. civ. e dunque la solidale responsabilità del cedente e del cessionario per i crediti del lavoratore al tempo della cessione si applicano pur in ipotesi di affitto d'azienda e sono insuscettibili di deroghe convenzionali.

7. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la "[OSCURATO:SOCIETA]" s.r.I.; ne ha chiesto „ sulla scorta di tre motivi ila cassazione con ogni conseguente statuizione.

Il curatore del fallimento della "[OSCURATO:SOCIETA]" s.r.l. non ha svolto difese.

Del pari non hanno svolto difese [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

8. La ricorrente ha depositato memoria.

9. Con il primo motivo e con il secondo motivo la ricorrente denuncia la nullità della notifica del ricorso ex art. 6 I.fall., l'errata interpretazione dell'art. 15 I.fall., il difetto di motivazione.

Deduce che ai fini del rigetto del primo e del secondo motivo di reclamo la Corte di Roma si è limitata a menzionare la pronuncia n. 146/2016 della Corte costituzionale senza spendere alcuna motivazione.

10. Il primo motivo ed il secondo motivo di ricorso vanno respinti.

11. La corte d'appello ha dato ampiamente conto dell'infondatezza del primo e del secondo motivo di reclamo.

In particolare, la corte di merito ha vagliato analiticamente i singoli passaggi del complessivo iter notificatorio e ha dunque riscontrato in maniera ineccepibile la ritualità della notificazione dei ricorsi ex art. 6 I.fall. ("in data 27 febbraio 2016 la cancelleria ai sensi dell'art. 15, comma 3, L. fall. aveva provveduto a notificare il ricorso ed il decreto via p.e.c. all'indirizzo di posta elettronica certificata della debitrice [OSCURATO:SOCIETA]. risultante dal [OSCURATO:PERSONA]PEC (...).

Acquisito l'esito negativo del tentativo di notifica a mezzo PEC, rispetto al quale la reclamante non ha dedotto alcunché, (...) la successiva notifica del ricorso per la dichiarazione di fallimento, del relativo decreto di fissazione dell'udienza e del verbale dell'udienza del 7 giugno 2016 tramite l'[OSCURATO:PERSONA] presso la sede legale della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., come risultante dalla Visura presso la Camera di Commercio, dava esito negativo (...) e si provvedeva al deposito dell'atto presso la casa comunale, come disposto dall'art. 15, comma 3, L.fall., da parte dell'[OSCURATO:PERSONA] in data 1 agosto 2016": così sentenza d'appello, pagg. 5 - 6).

12. In pari tempo, la corte distrettuale ha valutato la ritualità del percorso notificatorio non solo alla luce della sentenza n. 146/2016 della Corte costituzionale ma pur alla luce della elaborazione giurisprudenziale di questa Corte (cfr. Cass. 20.12.2016, n. 26333, secondo cui, in tema di procedimento per la dichiarazione di fallimento, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 15, 30 co., I.fall. (come sostituito dal dec. leg. n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012), nella parte in cui prevede la notificazione del ricorso alla persona giuridica tramite posta elettronica certificata (PEC) e non nelle forme ordinarie di cui all'art. 145 cod. proc. civ.

Invero, come già affermato da Corte costituzionale 16 giugno 2016, n. 146, la diversità delle fattispecie a confronto giustifica, in termini di ragionevolezza, la differente disciplina, essendo l'art. 145 cod. proc. civ. esclusivamente finalizzato ad assicurare alla persona giuridica l'effettivo esercizio del diritto di difesa in relazione agli atti ad essa indirizzati, mentre la contestata disposizione si propone di coniugare la stessa finalità di tutela del medesimo diritto dell'imprenditore collettivo con le esigenze di celerità e speditezza proprie del procedimento concorsuale, caratterizzato da speciali e complessi interessi, anche di natura pubblica, idonei a rendere ragionevole ed adeguato un diverso meccanismo di garanzia di quel diritto, che tenga conto della violazione, da parte dell'imprenditore collettivo, degli obblighi, previsti per legge, di munirsi di un indirizzo di PEC e di tenerlo attivo durante la vita dell'impresa; Cass. (ord.) [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 7083.

Cfr. altresì Cass. 13.9.2016, n. 17946, secondo cui, in caso di società già cancellata dal registro delle imprese, il ricorso per la dichiarazione di fallimento può essere notificato, ai sensi dell'art. 15, 3° co., I.fall., nel testo successivo alle modifiche apportate dall'art. 17 del dec. leg. n. 179 del 2012, convertito con modificazioni nella legge n. 221 del 2012, all'indirizzo di posta elettronica certificata della società cancellata in precedenza comunicato al registro delle imprese, ovvero, nel caso in cui non risulti possibile - per qualsiasi ragione - la notifica a mezzo PEC, direttamente presso la sua sede risultante dal registro delle imprese ed, in ipotesi di ulteriore esito negativo, mediante deposito presso la casa comunale del luogo in cui la medesima aveva sede; Cass. (ord.) 27.10.2017, n. 25701).

13. I rilievi in tal guisa espressi dalla Corte romana valgono altresì a dar ragione della manifesta infondatezza della quaestio legitimitatis prospettata al riguardo.

Cosicché per nulla si giustifica l'assunto della ricorrente secondo cui la Corte capitolina non avrebbe esplicitato le ragioni per le quali la questione di legittimità costituzionale non era da rimettere ex novo alla Consulta (cfr. ricorso, pag. 6).

14. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia l'errata interpretazione dell'art. 2112 cod. civ., l'errata motivazione.

Deduce che la Corte di Roma ha erroneamente applicato l'art. 2112 cod. civ.15.

Il terzo motivo di ricorso analogamente va respinto.

16. Non sussiste il denunciato "error in iudicando", sub specie di falsa applicazione dell'art. 2112 cod. civ.

Invero questa Corte spiega che, in materia di trasferimento d'azienda, la disciplina dell'art. 2112 cod. civ. si applica ogni qualvolta, rimanendo immutata l'organizzazione aziendale, vi sia la sostituzione della persona del titolare del rapporto di lavoro e il suo subentro nella gestione del complesso dei beni ai fini dell'esercizio dell'impresa, indipendentemente dallo strumento tecnico giuridico adottato e dalla sussistenza di un vincolo contrattuale diretto tra cedente e cessionario (cfr. Cass. sez. lav. 23.10.2018, n. 26808; Cass. 23.7.2012, n. 12771).

A nulla rileva, perciò, che la fattispecie de qua concernei_un'ipotesi di affitto non già di cessione d'azienda.

A nulla rileva, perciò, che gli iniziali ricorrenti haf2No lavorato alle dipendenze della "[OSCURATO:SOCIETA]" s.r.l. per un breve periodo, ossia per il periodo compreso tra il 15.12.2014 ed il 14.3.2016.

17. Si tenga conto che la Corte di Roma ha soggiunto che i creditori istanti, per le rispettive spettanze da lavoro dipendente, avevano chiesto ed ottenuto ingiunzioni di pagamento poi divenute esecutive (non opposte "per i motivi di difetto di notifica di cui sopra", ha asserito tout court la ricorrente: cfr. ricorso, pag. 8).

In tal guisa l'esecutività che connota il riscontro monitorio dei crediti azionati ai sensi dell'art. 6 I.fall., viepiù rende vane le ragioni di pretesa inapplicabilità dell'art. 2112 cod. civ. e viepiù dà conto degli inadempimenti ascrivibili alla "[OSCURATO:SOCIETA]" e, con essi, dello stato di decozione della medesima s.r.l.

18. Il curatore del fallimento della "[OSCURATO:SOCIETA]" s.r.l. non ha svolto difese.

E parimenti non hanno svolto difese [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Nessuna statuizione circa le spese del presente giudizio va perciò assunta.

19. Ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della s.r.l. ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315).

P.Q.M.

La Corte così provvede: rigetta il ricorso; ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della s.r.l. ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co. bis,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso n. 17082 - 2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. - c.f./[OSCURATO:PARTITA_IVA] - in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, alla via Cattaro, n. 28, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso. RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] del fallimento della "[OSCURATO:SOCIETA]", in persona del dottor [OSCURATO:PERSONA]. INTIMATO e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 3442 - 10.7.2020/10.5.2021 Corte d'Appello di Roma, udita la relazione nella camera di consiglio del 18 maggio 2022 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso ex art. 6 I.fall. al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] chiedeva dichiararsi il fallimento della "[OSCURATO:SOCIETA]" [OSCURATO:SOCIETA] essere creditore per spettanze di lavoro alle dipendenze della "[OSCURATO:SOCIETA]". 2. Proponevano separati ricorsi di fallimento [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Del pari deducevano di essere creditori per spettanze di lavoro alle dipendenze del s.r.l. resistente. 3. Riuniti i ricorsi, con sentenza in data 19.10.2016 il Tribunale di Roma dichiarava il fallimento della "[OSCURATO:SOCIETA]" s.r.l. 4. La "[OSCURATO:SOCIETA]" s.r.l. proponeva reclamo. Instava per la revoca della dichiarazione di fallimento. 5. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]. Non si costituiva il curatore del fallimento della "[OSCURATO:SOCIETA]" [OSCURATO:SOCIETA] si costituivano [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 6. Con sentenza n. 3442/2021 la Corte d'Appello di Roma rigettava il reclamo e condannava la reclamante alle spese in favore delle parti costituite. Evidenziava la corte - in ordine al primo ed al secondo motivo di reclamo, con cui la "[OSCURATO:SOCIETA]" aveva addotto la nullità della notifica del ricorso di fallimento e la conseguente nullità della sentenza dichiarativa di fallimento in dipendenza della asserita violazione del diritto di difesa - che l'iter notificatorio era stato del tutto rituale ed appieno conforme alle scansioni, prefigurate in successione, di cui al 3° co. dell'art. 15 I.fall. Evidenziava ulteriormente che erano in toto ingiustificati i rilievi della reclamante circa la doverosa assimilazione della notifica ex art. 15 I.fall. alla notifica ex art. 140 cod. proc. civ., con susseguente necessità di inoltro della raccomandata a.r. al notificando; ciò viepiù - proseguiva la corte - nel segno della sentenza n. 146/2016, con cui la Corte costituzionale aveva dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata al riguardo. Evidenziava la corte - in ordine al terzo motivo di reclamo, con cui la "[OSCURATO:SOCIETA]" aveva addotto la sua parziale estraneità rispetto alle azionate pretese creditorie per effetto delle previsioni di cui al contratto di affitto d'azienda registrato in data 15.12.2014, intercorso tra la "Alliance" s.r.I., alle cui dipendenze i creditori istanti erano stati assunti, ed essa reclamante, cui i rapporti di lavoro erano stati trasferiti, e poi risolto per fatto e colpa dell'affittante "Alliance" - che il disposto dell'art. 2112 cod. civ. e dunque la solidale responsabilità del cedente e del cessionario per i crediti del lavoratore al tempo della cessione si applicano pur in ipotesi di affitto d'azienda e sono insuscettibili di deroghe convenzionali. 7. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la "[OSCURATO:SOCIETA]" s.r.I.; ne ha chiesto „ sulla scorta di tre motivi ila cassazione con ogni conseguente statuizione. Il curatore del fallimento della "[OSCURATO:SOCIETA]" s.r.l. non ha svolto difese. Del pari non hanno svolto difese [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 8. La ricorrente ha depositato memoria. 9. Con il primo motivo e con il secondo motivo la ricorrente denuncia la nullità della notifica del ricorso ex art. 6 I.fall., l'errata interpretazione dell'art. 15 I.fall., il difetto di motivazione. Deduce che ai fini del rigetto del primo e del secondo motivo di reclamo la Corte di Roma si è limitata a menzionare la pronuncia n. 146/2016 della Corte costituzionale senza spendere alcuna motivazione. 10. Il primo motivo ed il secondo motivo di ricorso vanno respinti. 11. La corte d'appello ha dato ampiamente conto dell'infondatezza del primo e del secondo motivo di reclamo. In particolare, la corte di merito ha vagliato analiticamente i singoli passaggi del complessivo iter notificatorio e ha dunque riscontrato in maniera ineccepibile la ritualità della notificazione dei ricorsi ex art. 6 I.fall. ("in data 27 febbraio 2016 la cancelleria ai sensi dell'art. 15, comma 3, L. fall. aveva provveduto a notificare il ricorso ed il decreto via p.e.c. all'indirizzo di posta elettronica certificata della debitrice [OSCURATO:SOCIETA]. risultante dal [OSCURATO:PERSONA]PEC (...). Acquisito l'esito negativo del tentativo di notifica a mezzo PEC, rispetto al quale la reclamante non ha dedotto alcunché, (...) la successiva notifica del ricorso per la dichiarazione di fallimento, del relativo decreto di fissazione dell'udienza e del verbale dell'udienza del 7 giugno 2016 tramite l'[OSCURATO:PERSONA] presso la sede legale della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., come risultante dalla Visura presso la Camera di Commercio, dava esito negativo (...) e si provvedeva al deposito dell'atto presso la casa comunale, come disposto dall'art. 15, comma 3, L.fall., da parte dell'[OSCURATO:PERSONA] in data 1 agosto 2016": così sentenza d'appello, pagg. 5 - 6). 12. In pari tempo, la corte distrettuale ha valutato la ritualità del percorso notificatorio non solo alla luce della sentenza n. 146/2016 della Corte costituzionale ma pur alla luce della elaborazione giurisprudenziale di questa Corte (cfr. Cass. 20.12.2016, n. 26333, secondo cui, in tema di procedimento per la dichiarazione di fallimento, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 15, 30 co., I.fall. (come sostituito dal dec. leg. n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012), nella parte in cui prevede la notificazione del ricorso alla persona giuridica tramite posta elettronica certificata (PEC) e non nelle forme ordinarie di cui all'art. 145 cod. proc. civ. Invero, come già affermato da Corte costituzionale 16 giugno 2016, n. 146, la diversità delle fattispecie a confronto giustifica, in termini di ragionevolezza, la differente disciplina, essendo l'art. 145 cod. proc. civ. esclusivamente finalizzato ad assicurare alla persona giuridica l'effettivo esercizio del diritto di difesa in relazione agli atti ad essa indirizzati, mentre la contestata disposizione si propone di coniugare la stessa finalità di tutela del medesimo diritto dell'imprenditore collettivo con le esigenze di celerità e speditezza proprie del procedimento concorsuale, caratterizzato da speciali e complessi interessi, anche di natura pubblica, idonei a rendere ragionevole ed adeguato un diverso meccanismo di garanzia di quel diritto, che tenga conto della violazione, da parte dell'imprenditore collettivo, degli obblighi, previsti per legge, di munirsi di un indirizzo di PEC e di tenerlo attivo durante la vita dell'impresa; Cass. (ord.) [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 7083. Cfr. altresì Cass. 13.9.2016, n. 17946, secondo cui, in caso di società già cancellata dal registro delle imprese, il ricorso per la dichiarazione di fallimento può essere notificato, ai sensi dell'art. 15, 3° co., I.fall., nel testo successivo alle modifiche apportate dall'art. 17 del dec. leg. n. 179 del 2012, convertito con modificazioni nella legge n. 221 del 2012, all'indirizzo di posta elettronica certificata della società cancellata in precedenza comunicato al registro delle imprese, ovvero, nel caso in cui non risulti possibile - per qualsiasi ragione - la notifica a mezzo PEC, direttamente presso la sua sede risultante dal registro delle imprese ed, in ipotesi di ulteriore esito negativo, mediante deposito presso la casa comunale del luogo in cui la medesima aveva sede; Cass. (ord.) 27.10.2017, n. 25701). 13. I rilievi in tal guisa espressi dalla Corte romana valgono altresì a dar ragione della manifesta infondatezza della quaestio legitimitatis prospettata al riguardo. Cosicché per nulla si giustifica l'assunto della ricorrente secondo cui la Corte capitolina non avrebbe esplicitato le ragioni per le quali la questione di legittimità costituzionale non era da rimettere ex novo alla Consulta (cfr. ricorso, pag. 6). 14. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia l'errata interpretazione dell'art. 2112 cod. civ., l'errata motivazione. Deduce che la Corte di Roma ha erroneamente applicato l'art. 2112 cod. civ.15. Il terzo motivo di ricorso analogamente va respinto. 16. Non sussiste il denunciato "error in iudicando", sub specie di falsa applicazione dell'art. 2112 cod. civ. Invero questa Corte spiega che, in materia di trasferimento d'azienda, la disciplina dell'art. 2112 cod. civ. si applica ogni qualvolta, rimanendo immutata l'organizzazione aziendale, vi sia la sostituzione della persona del titolare del rapporto di lavoro e il suo subentro nella gestione del complesso dei beni ai fini dell'esercizio dell'impresa, indipendentemente dallo strumento tecnico giuridico adottato e dalla sussistenza di un vincolo contrattuale diretto tra cedente e cessionario (cfr. Cass. sez. lav. 23.10.2018, n. 26808; Cass. 23.7.2012, n. 12771). A nulla rileva, perciò, che la fattispecie de qua concernei_un'ipotesi di affitto non già di cessione d'azienda. A nulla rileva, perciò, che gli iniziali ricorrenti haf2No lavorato alle dipendenze della "[OSCURATO:SOCIETA]" s.r.l. per un breve periodo, ossia per il periodo compreso tra il 15.12.2014 ed il 14.3.2016. 17. Si tenga conto che la Corte di Roma ha soggiunto che i creditori istanti, per le rispettive spettanze da lavoro dipendente, avevano chiesto ed ottenuto ingiunzioni di pagamento poi divenute esecutive (non opposte "per i motivi di difetto di notifica di cui sopra", ha asserito tout court la ricorrente: cfr. ricorso, pag. 8). In tal guisa l'esecutività che connota il riscontro monitorio dei crediti azionati ai sensi dell'art. 6 I.fall., viepiù rende vane le ragioni di pretesa inapplicabilità dell'art. 2112 cod. civ. e viepiù dà conto degli inadempimenti ascrivibili alla "[OSCURATO:SOCIETA]" e, con essi, dello stato di decozione della medesima s.r.l. 18. Il curatore del fallimento della "[OSCURATO:SOCIETA]" s.r.l. non ha svolto difese. E parimenti non hanno svolto difese [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Nessuna statuizione circa le spese del presente giudizio va perciò assunta. 19. Ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della s.r.l. ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315). P.Q.M. La Corte così provvede: rigetta il ricorso; ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della s.r.l. ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co. bis,
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