CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 22 maggio 2021
Cassazione n. 41772/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Ò [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] la ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito il difersbis-ecavv. Giusej:)p--e Carnabuci, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catania, adito in sede di riesame da [OSCURATO:PERSONA], ha confermato il sequestro preventivo disposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagato per plurimi reati di indebita compensazione ex art. 10 quater d. Igs. 74/2000 compiuti nella qualità di legale rappresentante della Confimed Italia, nonché per il delitto di associazione a delinquere ex art. 416 cod. pen., ed eseguito fra l'altro su due immobili e su un'autovettura intestati alla [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA]. di cui era legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], ritenendo che si trattasse di sequestro per equivalente stante la riferibilità dei beni all'indagato [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso il suddetto provvedimento [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di legale rappresentante della IMG s.r.I., ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando un unico motivo. Nel premettere che secondo la ricostruzione accusatoria i beni sequestrati, con riferimento ai due immobili e all'autovettura erano stati acquistati dalla IMG con finanziamenti della Confimed, configuranti proventi di reato e che perciò i beni attinti dalla misura cautelare dovevano considerarsi parte del relativo profitto, di talchè avrebbero dovuto essere attinti attraverso il sequestro diretto lamenta, in relazione al vizio di violazione di legge riferito agli artt. 321, secondo comma cod. proc. pen. e 12-bis d. Igs. 74/2000, la ritenuta riconducibilità della misura eseguita al sequestro per equivalente, e per l'effetto la violazione del principio di sussidiarietà tra il sequestro diretto che deve avere esecuzione in via principale e il sequestro per equivalente eseguibile solo se non sia possibile attingere i beni profitto del reato. Deduce che essendo stati i beni in questione acquistati tramite versamenti a suo tempo effettuati da parte della Confimed alla IMG, di entrambe essendo il Paladino all'epoca il legale rappresentante, con causale espressamente finalizzata al relativo acquisto, tanto l'autovettura quanto i due immobili dovevano ritenersi parte di quelle utilità realizzate dal Paladino come conseguenza anche indiretta della sua attività criminosa e che dovessero perciò costituire oggetto di sequestro diretto, essendone la IGM soltanto la formale intestataria. Precisa che il suo interesse alla corretta qualificazione del disposto sequestro risponde all'esigenza di poter fattivamente dimostrare l'estraneità delle somme versate dal Paladino agli illeciti allo stesso ascrivibili [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso non può essere ritenuto ammissibile. Va in primo luogo evidenziata la manifesta infondatezza delle doglianze svolte in ordine alla natura del sequestro eseguito sui due immobili e sull'autovettura intestati alla IMG s.r.I.. La circostanza che si tratti di beni acquistati direttamente dal Paladino, ancorchè formalmente intestati alla IGM, società terza rispetto alla Confimed, in nome e per conto della quale sono stati posti in essere, secondo la contestazione provvisoria, i reati tributari integranti il fumus della disposta misura cautelare ad opera del Paladino che ne era il legale rappresentante, se consente di ritenere gli stessi siano comunque riferibili all'indagato, esclude ciò nondimeno l'eccepita natura diretta del sequestro attraverso il quale sono stati attinti. Ove infatti si consideri che mentre il sequestro finalizzato alla confisca "diretta" è quello che colpisce i beni che costituiscono il beneficio derivato al suo autore dal compimento dell'illecito, ovverosia il prezzo o il profitto, nel caso, invece, del sequestro finalizzato alla confisca per equivalente, operante solo allorquando non sia possibile disporre quella diretta, l'agente viene privato di beni nella sua disponibilità economica che senza alcuna pertinenzialità con il delitto abbiano un valore pari al prezzo o al profitto dell'illecito, deve escludersi che gli immobili ed il bene mobile registrato attinti dalla misura in esame possano rientrare nel sequestro diretto non trattandosi di beni appartenenti alla società Confimed, per la quale soltanto avrebbero potuto costituire il profitto dei reati tributari contestati al Paladino che ne era il legale rappresentante. Del resto, è la stessa difesa a riconoscere che all'acquisto dei due appartamenti così come dell'autovettura abbia proceduto la IMG s.r.I., alla quale risultavano al momento dell'apposizione del vincolo reale ancora intestati: ma che tale acquisto sia stato realizzato con denaro proprio o invece conferitogli dalla Confimed con la specifica finalità di finanziare gli acquisti in esame è circostanza priva di rilievo ai fini della sequestrabilità dei beni che comunque, fuoriuscendo dalla sfera di appartenenza della Confimed, mai potrebbero costituire il profitto dei delitti ipotizzati. Va infatti chiarito, in ciò annidandosi il vulnus della tesi difensiva, che il nesso di derivazione tra il profitto ed il reato attiene sempre all'illecito che ha determinato l'emissione della misura cautelare e non può perciò estendersi a quei beni che, acquistati o meno con il denaro provento dell'attività delittuosa, siano entrati nella titolarità dell'indagato che abbia agito nel ruolo di rappresentate legale di una società, o siano comunque a costui riferibili, i quali non possono che essere attinti, non facendo comunque parte del patrimonio societario, nella forma del sequestro per equivalente. Peraltro, anche a prescindere dai suddetti rilievi, non può non essere rilevata la carenza in capo al ricorrente dell'interesse all'impugnazione proposta. Quand'anche, in via di ipotesi, la qualificazione dell'eseguito sequestro data dal giudice del riesame non fosse corretta, non è dato evincere quale vantaggio il ricorrente potrebbe, attraverso la proposta impugnativa, conseguirne. Dal momento che la nozione dell'interesse ex art. 568 quarto comma cod. proc. pen., strettamente legata ad una prospettiva sostanzialistica, va intesa come richiesta volta all'eliminazione del concreto pregiudizio sul piano dei diritti personali o patrimoniali che la parte asserisce di aver subito per effetto del provvedimento gravato, suscettibile di essere eliminato dalla riforma o dall'annullamento del medesimo, e non già quale pretesa all'affermazione di principi astratti o comunque non attenenti al contenuto decisorio della pronuncia, ne consegue che il ricorso in esame, mirando solo alla riqualificazione della misura ablatoria eseguita, di cui non è in discussione né l'an né il quantum, difetti dei requisiti dell'attualità e della concretezza che devono necessariamente sorreggere l'impugnazione (Sez. 7, n. 21809 del 18/12/2014 - dep. 25/05/2015. Pm in proc. Letorri, Rv. 263538; Sez. 1, Sentenza n. 47675 del 24/11/2011 - dep. 21/12/2011, Loffredo, Rv. 252183).Segue a tale esito a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere delle spese del presente procedimento e, non sussistendo elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso il [OSCURATO:DATA_NASCITA] Il Consigliere