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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 settembre 2022

Cassazione n. 35073/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza emessa in data 22/09/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Vasto in data 15/01/2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di ricettazione.

Ritenuto che i primi due motivi di impugnazione con i quali i ricorrenti lamentano il vizio di legge ed il difetto di motivazione in ordine alle rispettive affermazioni di penale responsabilità sono generici ed aspecifici.

I ricorrenti a fronte di una motivazione coerente con le risultanze probatorie e logicamente corretta, si limitano a dedurre affermazioni generiche e prive di un nesso critico con il percorso argomentativo delle sentenze di merito.

Peraltro, i giudici di appello hanno indicato la pluralità di elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità dei ricorrenti (vedi pag. 4 della sentenza impugnata), motivazione che non può esser rivalutata, in questa sede, in assenza di contraddizioni o illogicità manifeste e non essendosi il ricorrente confrontato con il percorso argomentativo con il quale la Corte di merito ha confutato i motivi di appello.

L'ulteriore doglianza con la quale viene eccepita la mancata riqualificazione del fatto nella fattispecie attenuata di cui all'art. 648, comma secondo, cod. pen. è aspecifica; i ricorrenti si limitano, infatti, a reiterare le doglianze dedotte in appello senza confrontarsi con le logiche argomentazioni contenute nella sentenza impugnata (vedi pag. 4 della sentenza in ordine alla quantità di beni ricettati e delle concrete modalità del fatto).

Ritenuto, infine, che l'ultimo motivo con il quale viene eccepita la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. è manifestamente infondato.

La Corte di appello ha correttamente escluso l'applicazione del disposto di cui all'art. 131-bis cod. pen., non ravvisando nella condotta dei ricorrenti gli estremi della tenuità del fatto, in considerazione della materiale condotta posta in essere e del mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuata di ricettazione.

Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza emessa in data 22/09/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Vasto in data 15/01/2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di ricettazione. Ritenuto che i primi due motivi di impugnazione con i quali i ricorrenti lamentano il vizio di legge ed il difetto di motivazione in ordine alle rispettive affermazioni di penale responsabilità sono generici ed aspecifici. I ricorrenti a fronte di una motivazione coerente con le risultanze probatorie e logicamente corretta, si limitano a dedurre affermazioni generiche e prive di un nesso critico con il percorso argomentativo delle sentenze di merito. Peraltro, i giudici di appello hanno indicato la pluralità di elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità dei ricorrenti (vedi pag. 4 della sentenza impugnata), motivazione che non può esser rivalutata, in questa sede, in assenza di contraddizioni o illogicità manifeste e non essendosi il ricorrente confrontato con il percorso argomentativo con il quale la Corte di merito ha confutato i motivi di appello. L'ulteriore doglianza con la quale viene eccepita la mancata riqualificazione del fatto nella fattispecie attenuata di cui all'art. 648, comma secondo, cod. pen. è aspecifica; i ricorrenti si limitano, infatti, a reiterare le doglianze dedotte in appello senza confrontarsi con le logiche argomentazioni contenute nella sentenza impugnata (vedi pag. 4 della sentenza in ordine alla quantità di beni ricettati e delle concrete modalità del fatto). Ritenuto, infine, che l'ultimo motivo con il quale viene eccepita la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. è manifestamente infondato. La Corte di appello ha correttamente escluso l'applicazione del disposto di cui all'art. 131-bis cod. pen., non ravvisando nella condotta dei ricorrenti gli estremi della tenuità del fatto, in considerazione della materiale condotta posta in essere e del mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuata di ricettazione. Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci
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