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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 27514/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, in quanto in contrasto con il dato normativo dell'art. 168, comma 1, n. 2, cod. pen., che chiede come presupposto della revoca che il condannato riporti un'altra condanna per un delitto anteriormente commesso a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, supera i limiti stabiliti dall'articolo 163; nel caso in esame, tale presupposto è integrato dalla condanna per art. 74 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, divenuta definitiva, per effetto dei principi sul giudicato progressivo, già in occasione della pronuncia di questa Corte, sez. 2, del 2 ottobre 2019, n. 47137, e quindi entro il quinquennio; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 11 maggio 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, in quanto in contrasto con il dato normativo dell'art. 168, comma 1, n. 2, cod. pen., che chiede come presupposto della revoca che il condannato riporti un'altra condanna per un delitto anteriormente commesso a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, supera i limiti stabiliti dall'articolo 163; nel caso in esame, tale presupposto è integrato dalla condanna per art. 74 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, divenuta definitiva, per effetto dei principi sul giudicato progressivo, già in occasione della pronuncia di questa Corte, sez. 2, del 2 ottobre 2019, n. 47137, e quindi entro il quinquennio; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 maggio 202
Sentenza Cassazione n. 27514/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris