CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 28340/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rso iscritto al n. 7885/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] de Francesco, con domicilio eletto in Roma, viale Angelico, n. 32, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; contro Comune di Ferentino, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato per la carica presso la casa comunale in piazza G. Matteotti in Ferentino; [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via Panisperna, n. 95, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, Sezione Staccata di Latina, n. 5542/18/18, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. 638/2015. Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione b &- di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta g5gg intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. [OSCURATO:PERSONA] Roma , / [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] n? Oggi, 29 SET