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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 luglio 2025

Cassazione n. 31189/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/05/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ±ue N. 13373/25 [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 368 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso nonché le conclusioni presentate dalla parte civile in data 4 luglio 2025; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, concernente la violazione di legge per il rigetto della richiesta della citazione a prova contraria ex art. 468 co. 4 cod. proc. pen., risulta, oltre che generico, altresì, privo di specificità in quanto riproduttivo di censure adeguatamente vagliate e disattese dal giudice di merito là dove considera la richiesta dell'esame del teste troppo generica e non contenente alcuna indicazione sulle circostanze oggetto dell'invocata deposizione (v. in particolare p. 2); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; Ritenuto che non può accogliersi la richiesta di liquidazione delle spese avanzata dal difensore della parte civile, poiché essa è dovuta purché questa abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, connotazione questa non attribuibile a memoria depositata nell'ambito della già rilevata procedura di inammissibilità del ricorso (Sez. 7, ord. n. 44280 del 13/09/2016, C., Rv. 268139).

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/05/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ±ue N. 13373/25 [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 368 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso nonché le conclusioni presentate dalla parte civile in data 4 luglio 2025; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, concernente la violazione di legge per il rigetto della richiesta della citazione a prova contraria ex art. 468 co. 4 cod. proc. pen., risulta, oltre che generico, altresì, privo di specificità in quanto riproduttivo di censure adeguatamente vagliate e disattese dal giudice di merito là dove considera la richiesta dell'esame del teste troppo generica e non contenente alcuna indicazione sulle circostanze oggetto dell'invocata deposizione (v. in particolare p. 2); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; Ritenuto che non può accogliersi la richiesta di liquidazione delle spese avanzata dal difensore della parte civile, poiché essa è dovuta purché questa abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, connotazione questa non attribuibile a memoria depositata nell'ambito della già rilevata procedura di inammissibilità del ricorso (Sez. 7, ord. n. 44280 del 13/09/2016, C., Rv. 268139). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de
Sentenza Cassazione n. 31189/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris