CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 02534/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n. 12722 / 20 24 propost o da : [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] , rappresentat o e difes o , in virtù di procura speciale allegata a l ricorso, da ll’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio digitale in atti; –ricorrente – contro Agenzia delle Entrate-[OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, rappresentat a e difes a , ex lege , dall’Avvocatura Generale [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 12722/2024a.c. [OSCURATO:DATA_NASCITA]Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] dello Stato, presso i cui uffici in Roma è domiciliata alla via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – Avverso la sentenza della C O [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] n. 745 / 20 2 3 , depositat a in data 17/11/2023; Udita la relazione della caus a svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] camer a di consiglio del 4 dicembre 202 5 ; Fatti di causa Con il ricorso del primo grado di giudizio, [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in avanti, “il ricorrente”)depositava ricorso dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Genova avverso le cartelle di pagamento n.04820020031172600, n.04820020018402379, n.04820020022777932, n.04820010171058159 e n.04820010188611610, di cui il ricorrente ha avuto conoscenzain data 06/06/2019. Eccepiva l’omessa notifica delle cartelle di pagamento n.04820020031172600, n.04820020018402379, n.04820020022777932, n.04820010171058159 e n.04820010188611610, con prescrizione dei crediti. Si costituiva in giudizio l’Agenzia delle Entrate-[OSCURATO:PERSONA] (d’ora in poi, anche “l’agente della riscossione”) la quale allegava in atti del giudizio documentazione volta a confutare le eccezioni di parte ricorrente e chiedeva rigettarsi l’opposizione per sua infondatezza ed inammissibilità. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] di Genova, dato che l’ Agenzia delle Entrate riconosceva il fondamento dell’impugnazione con riferimento alle cartelle n. 04820020018402379, 04820020022777932, 04820010171058159 e r.g. n. 12722/2024a.c. 4/12/2025Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 04820010188611610, rispetto alle quali dichiarava di aver accolto il reclamo interposto dalricorrente, decideva con sentenza n.529/2/2020 pubblicata il 25.11.2020, accogliendo il r icorso , dichiarando la prescrizione della cartella di pagamento n.04820020031172600. La sentenza di primo grado veniva impugnata con ricorso in appello dell’Agenzia delleEntrate [OSCURATO:PERSONA], la quale argomentava in merito alla presunta non correttezza deldecisum di p rime c ure. Insisteva nella sussistenza della prova della notifica della cartelladi pagamento e degli atti interruttivi della prescrizione. L’odierno ricorrente si costituiva, spiegando le proprie difese ed insisteva nel rigetto dell’ a ppello e nella conferma della sentenza di primo grado. Con sentenza n.745/2023, resa della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria, quest’ultima accoglieva il gravame, rigettando il ricorso di primo grado, non ritenendo maturata la prescrizionedell’unica cartella ancora in contestazione. Ciò premesso, con il presente atto il ricorrente propone ricorso per cassazionecontro la sentenza d’appello con un solo motivo. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate-[OSCURATO:PERSONA]. Ricevuta una proposta di decisione accelerata, il contribuente ha chiesto la decisione nelle forme ordinarie con una istanza-memoria ex art. 380 bis.1. c.p.c. Ragioni della decisione 1.Con il primo ed unico motivo di ricorso, rubricato “ex art. 360, 1° comma, n. 3 e n.5, per omessa motivazione, violazione e falsa applicazione degli artt. 60, co.1, lett. e) DPR 600/73, per non aver dichiarato illegittima ed erronea la notifica degli atti successivi, intimazione di pagamento n.04820159019349019 e preavviso di ipoteca n.04876201800001182, indicati nel ricorso introduttivo del r.g. n. 12722/2024a.c. 4/12/2025Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] giudizio di primo grado”, il contribuente deduce che l’agente della riscossione non avrebbe mai fornito la prova di aver ritualmente notificato “atti successivi, relativi al titolo impugnato ed annullato”. In ogni caso, nella denegata ipotesi in cui la documentazione prodotta in copia venisse considerata valida, il contribuente contesta la validità della notificazione dell’intimazione di pagamento n.04820159019349019 e del preavviso di ipoteca n.04876201800001182. 1.1. Il ricorso è inammissibile. Esso manca di specificità, perché non dà conto adeguatamente dello svolgimento del processo nei gradi di merito, onde consentire a questa Corte di comprendere esattamente quali atti erano stati contestati con il ricorso di primo grado ed in quale fase processuale erano stati introdotti in giudizio l’intimazione di pagamento di cui si discorre nel motivo di ricorso, e il preavviso di iscrizione ipotecaria, di cui non vi è menzione alcuna nella sentenza impugnata. Anche nella più recente declinazione del principio di specificità del ricorso per cassazione, in ossequio ai principi elaborati dalla CEDU, questa Corte afferma che comunque nel ricorso vi debba essere un “richiamo essenziale” degli atti e dei documenti su cui esso si fonda, “in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l'attività del giudice di legittimità e garantire al tempo stesso la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia” (Cass., Sez. 3 -, Sentenza n. 8117 del 14/03/2022, Rv. 664252 -01). Orbene, il ricorso in esame non solo non contiene l’indicazione degli atti impugnati in primo grado e di quelli sui quali si siano fondate le difese dell’agente della riscossione, ma non contiene nemmeno l’indicazione e l’allegazione dei documenti necessari a questa Corte per verificare la ritualità delle notifiche da esso contestate. r.g. n. 12722/2024a.c. 4/12/2025Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2.Dall’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del contribuente al pagamento delle spesedi lite, liquidate in dispositivo. Il contribuente deve essere altresì condannato al pagamento delle somme, determinate in dispositivo,di cui all’art. 96, commi 3 e 4 c.p.c., rispettivamente a favore dell’agente della riscossione e della cassa delle ammende. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate-[OSCURATO:PERSONA], delle spese del giudizio, che si liquidano in euro quattromilatrecentoper compensi, oltre alle spese prenotate a debito. [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate-[OSCURATO:PERSONA], della somma di euro duemilacentocinquanta. [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di euro mille. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ric