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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 37665/2022

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ORDINANZA sul ricorso 27417-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 63, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - co.ntroricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], COMUNE di ROMA, CAMERA COMMERCIO di ROMA, AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002; - intimati - avverso la sentenza n. 1667/9/2021 della [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO La società contribuente ricorre per la cassazione della sentenza n. 1667/09/2021 con cui la CTR per il [OSCURATO:PERSONA] rigettava l'appello dalla stessa promosso ed avente ad oggetto la sola statuizione afferente alla compensazione delle spese di lite disposta all'esito del giudizio di primo grado.

La CTP di Roma, invero, aveva parzialmente accolto il ricorso introduttivo, ivi compensando le spese di lite.

Insorta in appello la contribuente, la CTR aveva rigettato l'appello condannandola alla rifusione di euro 2.400,00.

Invoca la cassazione della sentenza la società contribuente che si affida a due motivi di ricorso, cui resiste l'Amministrazione finanziaria con tempestivo controricorso, nonché il Comune di [OSCURATO:PERSONA], parimenti con controricorso.

In prossimità dell'adunanza, la parte contribuente ha depositato memoria ad illustrazione delle proprie posizioni.

CONSIDERATO Con il primo motivo la parte ricorrente prospetta la violazione dell'art. 15 d.lgs. n. 546/1992 e dell'art. 12 delle disposizioni sulla legge Ric. 2021 n. 27417 sez.

MT - ud. 22-11-2022 -2- in generale: insufficienza, illogicità o carenza di motivazione.

In sostanza afferma che la sentenza impugnata non avrebbe adeguatamente motivato la disposta compensazione, non potendo quest'ultima trovare valida motivazione resa dal Collegio, radicata nel riconoscimento (contestato in ricorso) dei debiti tributari e nella circostanza che questi ultimi potevano essere non onorati solo per un difetto di notifica delle cartelle opposte.

Il motivo di ricorso non supera il vaglio di ammissibilità avendo la parte ricorrente omesso di trascrivere tanto la sentenza impugnata quanto, e soprattutto, le argomentazioni svolte nei gradi di merito, a partire dalla pretesa contestazione dei debiti tributari.

Peraltro, un ulteriore profilo di inammissibilità viene offerto dalla difesa del patrono erariale che, diversamente dalla ricorrente, si è premurata di trascrivere la motivazione della sentenza oggetto di scrutinio e da cui può evincersi che l'atto di appello è stato rigettato in quanto inammissibile per difetto di specificità dei suoi motivi: merita pertanto condivisione l'eccezione di inammissibilità svolta dall'Avvocatura generale dello Stato secondo cui la parte ricorrente non ha colto l'effettiva ratio decidendi della gravata sentenza (Cfr. Cass., V, n. 28919/2021).

Con il secondo motivo la parte ricorrente lamenta violazione dell'art. 15, co. 2, sexies e dell'art. 13, co. 6, L. n. 247/2012, sostanzialmente affermando come, in applicazione della disciplina in materia di liquidazione delle spese a favore degli enti impositori e dell'Agente della Riscossione ove rappresentati dai loro funzionari, esse debbano essere liquidate nella misura dei compensi spettanti agli avvocati, ridotti del 20%.

Afferma pertanto che, alla luce dei parametri dettati dal d.m. 37/2018, le spese avrebbero dovuto essere liquidare nella misura massima di euro 2.428,00 e non in euro 4.000,00.

Ric. 2021 n. 27417 sez.

MT - ud. 22-11-2022 -3- Il motivo di ricorso si riduce ad una contestazione del potere del giudice di merito di liquidare le spese, entro i termini massimi e minimi previsti dalle tariffe forensi, invocando una riduzione sul valore medio e giungendo a chiedere la liquidazione in €.2.428,00, quando la CTR ha liquidato le spese proprio nella misura indicata come "corretta" dalla società contribuente (anzi, inferiore: €.2.400,00).

In tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014, non sussistendo più il vincolo legale della inderogabilità dei minimi tariffari, i parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in giudizio e le soglie numeriche di riferimento costituiscono criteri di orientamento e individuano la misura economica "standard" del valore della prestazione professionale; pertanto, il giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi (Cass.

VI — 2, 10343/2020).

A questi principi si è attenuta la sentenza in scrutinio, donde il motivo è infondato.

Pertanto, il ricorso è infondato e dev'essere rigettato; le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo; PQM La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio di legittimità a favore dell'Agenzia delle entrate che liquida in €.duemilaquattrocento/00, oltre a spese prenotate a debito.

Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio di legittimità a favore del Comune di [OSCURATO:PERSONA] che liquida in €.duemilaquattrocento/00, oltre ad €.200,00 per esborsi, rimborso nella misura forfettaria del 15%, Iva e c.p.a. come per legge.

Ric. 2021 n. 27417 sez.

MT - ud. 22-11-2022 -4- Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma del comma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 27417-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 63, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - co.ntroricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], COMUNE di ROMA, CAMERA COMMERCIO di ROMA, AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002; - intimati - avverso la sentenza n. 1667/9/2021 della [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO La società contribuente ricorre per la cassazione della sentenza n. 1667/09/2021 con cui la CTR per il [OSCURATO:PERSONA] rigettava l'appello dalla stessa promosso ed avente ad oggetto la sola statuizione afferente alla compensazione delle spese di lite disposta all'esito del giudizio di primo grado. La CTP di Roma, invero, aveva parzialmente accolto il ricorso introduttivo, ivi compensando le spese di lite. Insorta in appello la contribuente, la CTR aveva rigettato l'appello condannandola alla rifusione di euro 2.400,00. Invoca la cassazione della sentenza la società contribuente che si affida a due motivi di ricorso, cui resiste l'Amministrazione finanziaria con tempestivo controricorso, nonché il Comune di [OSCURATO:PERSONA], parimenti con controricorso. In prossimità dell'adunanza, la parte contribuente ha depositato memoria ad illustrazione delle proprie posizioni. CONSIDERATO Con il primo motivo la parte ricorrente prospetta la violazione dell'art. 15 d.lgs. n. 546/1992 e dell'art. 12 delle disposizioni sulla legge Ric. 2021 n. 27417 sez. MT - ud. 22-11-2022 -2- in generale: insufficienza, illogicità o carenza di motivazione. In sostanza afferma che la sentenza impugnata non avrebbe adeguatamente motivato la disposta compensazione, non potendo quest'ultima trovare valida motivazione resa dal Collegio, radicata nel riconoscimento (contestato in ricorso) dei debiti tributari e nella circostanza che questi ultimi potevano essere non onorati solo per un difetto di notifica delle cartelle opposte. Il motivo di ricorso non supera il vaglio di ammissibilità avendo la parte ricorrente omesso di trascrivere tanto la sentenza impugnata quanto, e soprattutto, le argomentazioni svolte nei gradi di merito, a partire dalla pretesa contestazione dei debiti tributari. Peraltro, un ulteriore profilo di inammissibilità viene offerto dalla difesa del patrono erariale che, diversamente dalla ricorrente, si è premurata di trascrivere la motivazione della sentenza oggetto di scrutinio e da cui può evincersi che l'atto di appello è stato rigettato in quanto inammissibile per difetto di specificità dei suoi motivi: merita pertanto condivisione l'eccezione di inammissibilità svolta dall'Avvocatura generale dello Stato secondo cui la parte ricorrente non ha colto l'effettiva ratio decidendi della gravata sentenza (Cfr. Cass., V, n. 28919/2021). Con il secondo motivo la parte ricorrente lamenta violazione dell'art. 15, co. 2, sexies e dell'art. 13, co. 6, L. n. 247/2012, sostanzialmente affermando come, in applicazione della disciplina in materia di liquidazione delle spese a favore degli enti impositori e dell'Agente della Riscossione ove rappresentati dai loro funzionari, esse debbano essere liquidate nella misura dei compensi spettanti agli avvocati, ridotti del 20%. Afferma pertanto che, alla luce dei parametri dettati dal d.m. 37/2018, le spese avrebbero dovuto essere liquidare nella misura massima di euro 2.428,00 e non in euro 4.000,00. Ric. 2021 n. 27417 sez. MT - ud. 22-11-2022 -3- Il motivo di ricorso si riduce ad una contestazione del potere del giudice di merito di liquidare le spese, entro i termini massimi e minimi previsti dalle tariffe forensi, invocando una riduzione sul valore medio e giungendo a chiedere la liquidazione in €.2.428,00, quando la CTR ha liquidato le spese proprio nella misura indicata come "corretta" dalla società contribuente (anzi, inferiore: €.2.400,00). In tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014, non sussistendo più il vincolo legale della inderogabilità dei minimi tariffari, i parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in giudizio e le soglie numeriche di riferimento costituiscono criteri di orientamento e individuano la misura economica "standard" del valore della prestazione professionale; pertanto, il giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi (Cass. VI — 2, 10343/2020). A questi principi si è attenuta la sentenza in scrutinio, donde il motivo è infondato. Pertanto, il ricorso è infondato e dev'essere rigettato; le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo; PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio di legittimità a favore dell'Agenzia delle entrate che liquida in €.duemilaquattrocento/00, oltre a spese prenotate a debito. Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio di legittimità a favore del Comune di [OSCURATO:PERSONA] che liquida in €.duemilaquattrocento/00, oltre ad €.200,00 per esborsi, rimborso nella misura forfettaria del 15%, Iva e c.p.a. come per legge. Ric. 2021 n. 27417 sez. MT - ud. 22-11-2022 -4- Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma del comma
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