Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 1/2011
ECLI:EU:T:2011:475
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 15 settembre 2011 – [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] UK / [OSCURATO:PERSONA]
(causa T‑216/06)
«Concorrenza – Intese – Mercato dei metacrilati – Decisione che constata una violazione dell’art. 81 CE e dell’art. 53 dell’accordo SEE – Ammende – Gravità dell’infrazione – Circostanze attenuanti – Mancata applicazione di fatto degli accordi o delle pratiche concordate»
1.
Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Criteri – Gravità dell’infrazione – Gravità della partecipazione di ciascuna
impresa – Distinzione (Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23; comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] 98/C 9/03, punti 1A,
2 e 3) (v. punti 45‑47, 52-53, 55)
2.
Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Principio della parità di trattamento (Regolamento del Consiglio n. 1/2003,
art. 23; comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] 98/C 9/03) (v. punto 59)
3.
Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione con cui vengono inflitte ammende – Indicazione degli
elementi di valutazione che hanno permesso alla [OSCURATO:PERSONA] di misurare la gravità e la durata dell’infrazione – Indicazione
sufficiente (Art. 253 CE; comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] 98/C 9/03) (v. punto 61)
4.
Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Criteri – Gravità dell’infrazione – Principio di personalità delle sanzioni
– Applicazione alla presa in considerazione delle circostanze attenuanti o aggravanti (Regolamento del Consiglio n. 1/2003,
art. 23; comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] 98/C 9/03, punti 2 e 3) (v. punti 87‑89)
5.
Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Orientamenti adottati dalla [OSCURATO:PERSONA] – Obbligo per essa di conformarvisi
– Mantenimento di un margine discrezionale sostanziale della [OSCURATO:PERSONA] (Regolamento del Consiglio n. 1/2003; comunicazione
della [OSCURATO:PERSONA] 98/C 9/03) (v. punti 90‑93)
6.
Concorrenza – Regole comunitarie – Infrazioni – Ammende – Infrazione commessa intenzionalmente o per negligenza – Imputabilità
ad un’impresa del comportamento dei suoi organi – Presupposti (Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, n. 2) (v. punto 95)
7.
Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione di applicazione delle norme sulla concorrenza – Obbligo
di esaminare tutti i punti di fatto e di diritto sollevati dagli interessati – Insussistenza (Art. 253 CE) (v. punto 103)
8.
Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Criteri – Circostanze attenuanti – Comportamento divergente da quello convenuto
in seno all’intesa – Obbligo di tenerne conto in forza degli orientamenti adottati dalla [OSCURATO:PERSONA] (Regolamento del Consiglio
n. 1/2003, art. 23, n. 2; comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] 98/C 9/03, punto 3, secondo trattino) (v. punto 109)
9.
Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Contesto giuridico – Orientamenti adottati dalla [OSCURATO:PERSONA] – Potere discrezionale
della [OSCURATO:PERSONA] – Sindacato giurisdizionale – Competenza del Tribunale a conoscere della legittimità e del merito (Art. 261
TFUE, regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 31) (v. punto 120)
10.
Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Criteri – Circostanze attenuanti – Aspetti da prendere in considerazione
(Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23; comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] 98/C 9/03, punto 3) (v. punto 171)
[OSCURATO:PERSONA] di riduzione dell’ammenda inflitta alle ricorrenti in forza dell’art. 2, lett. d), della decisione della [OSCURATO:PERSONA]
31 maggio 2006, C (2006) 2098 def., relativa ad un procedimento di applicazione dell’art. 81 CE e dell’art. 53 dell’accordo
SEE (caso COMP/F/38.645 – Metacrilati).
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La domanda della [OSCURATO:PERSONA] diretta alla revoca dell’immunità è respinta.
3)
[OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] UK Ltd sopporteranno il 90% delle proprie spese e il 90% delle spese
sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA].
4)
[OSCURATO:PERSONA] sopporterà il 10% delle proprie spese e il 10% delle spese sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA] UK.