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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 33601/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

Uditi i difensori Avv.to [OSCURATO:PERSONA] il quale chiede l'accoglimento del ricorso ed avv.to Foti che si riporta ai motivi e ne chiede l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], sezione per il riesame dei provvedimenti cautelari personali, con ordinanza in data 28 ottobre 2022, respingeva l'istanza di riesame avanzata nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del G.I.P. presso il medesimo tribunale del 31-8-2022 che aveva applicato al predetto la misura della custodia cautelare in carcere perché gravemente indiziato di partecipazione ad associazione di 'ndrangheta quale collaboratore di [OSCURATO:PERSONA] nonché prestanome dello stesso, concorso in quattro differenti episodi estorsivi (capi 6-7-19 e 20), violazione della misura di prevenzione ed intestazione fittizia di beni. 1.2 Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato Avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.: - violazione dell'art. 606 lett. b) e c) cod.proc.pen. in relazione alla ritenuta gravità indiziaria per il delitto di cui all'art. 416 bis cod.pen. quanto alla individuazione della partecipazione associativa; premesso che la partecipazione richiede un ruolo dinamico e non può risolversi in \\1) un dato formale richiedendo. un contributo, un apporto concreto, alla vita della compagine associativa, doveva ritenersi che l'ordinanza impugnata aveva violato detti principi non essendosi individuati gli elementi sulla base dei quali ritenere tale ruolo attivo e mancando poi la dimostrazione dell'affectio societatis del [OSCURATO:PERSONA]; si lamentava ancora che il periodo di contestazione appariva indeterminato quanto al momento iniziale e che l'ordinanza aveva tratto gli elementi a carico dell'imputato per il delitto di partecipazione mafiosa esclusivamente dal coinvolgimento nei delitti-fine pervenendo a conclusioni congetturali anche in relazione alla natura dei rapporti con il Fulco caratterizzati non da solidarietà bensì da totale asservimento; [OSCURATO:PERSONA] poi non aveva attivamente partecipato a conversazioni aventi ad oggetto la struttura ed attività dell'associazione emergendo invece come soggetto sottoposto al Fulco; in conclusione, quindi, dall'attività di captazione non emergeva nulla di significativo nei confronti del ricorrente e la partecipazione ad alcuni reati fine non poteva essere valorizzata in via decisiva trattandosi al più di mere prestazioni isolate prive del carattere di stabilità; - violazione di legge penale e processuale penale ex art. 606 lett. b) e c) cod.proc.pen. sotto il profilo della gravità indiziaria per il delitto di cui al capo 6) dell'imputazione (estorsione Tripodi) non sussistendo elementi per affermare il concorso del [OSCURATO:PERSONA] nei fatti; invero, il ricorrente non aveva partecipato ad alcuna delle conversazioni valorizzate che vedevano coinvolto il solo Fulco che aveva assunto l'atteggiamento estorsivo in danno del Tripodi, come risultava dalle intercettazioni che venivano riportate nel ricorso; non vi era dimostrazione del coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA] nella vicenda estorsiva ed in via apodittica il tribunale aveva affermato il concorso pur non emergendo elementi per ritenere che il ricorrente avesse partecipato alla fase ideativa ovvero perseguito con coscienza e volontà lo scopo estorsivo del Fulco che era l'unico a rivolgere minacce al Tripodi in via autonoma; né poteva ritenersi avere concorso nella condotta di questi stante il ruolo meramente passivo e succube; - violazione di legge penale e processuale penale ex art. 606 lett. b) e c) cod.proc.pen. in relazione alla gravità indiziaria per il delitto di cui al capo 7) dell'imputazione (estorsione ai commercianti di Scilla), per il quale erano state valorizzate delle conversazioni nelle quali non compariva il ricorrente; richiamate le conversazioni valorizzate dal tribunale si lamentava, innanzi tutto, che le stesse erano prive del carattere di chiarezza e decifrabilità rimanendo ignoto il contributo fattuale prestato dal [OSCURATO:PERSONA] che era stato affermato apoditticamente dal provvedimento impugnato; non emergevano elementi per affermare che il ricorrente avesse contribuito alla condotta costrittiva, fosse uno degli ideatori dell'estorsione ovvero avesse coscienza e volontà di arrecare un contributo al fatto tipico perseguito da altri posto che le minacce provenivano solo dal Fulco; questi poi agiva in modo del tutto autonomo e senza alcuna concertazione con il [OSCURATO:PERSONA] che ricopriva una veste del tutto passiva; - violazione di legge penale e processuale penale ex art. 606 lett. b) e c) cod.proc.pen. in relazione alla gravità indiziaria per il delitto di cui al capo 19) dell'imputazione (estorsione Bruzzese); anche in relazione a tale episodio difettavano gli elementi sulla base dei quali ritenere un concorso punibile stante la mancata partecipazione alle conversazioni ritenute indizianti;mancava innanzi tutto la chiarezza e decifrabilità del contenuto delle conversazioni e non era individuabile un contributo fattuale dell'indagato essendo apodittica la conclusione del tribunale del riesame secondo cui [OSCURATO:PERSONA] aveva accompagnato Fulco ad un incontro per la ripartizione dei proventi dell'estorsione; non sussistevano elementi per affermarne il coinvolgimento né come ideatore che come soggetto attivo della minaccia estorsiva non potendosi il contributo concreto ricavarsi dall'essersi recato insieme a Fulco in [OSCURATO:PERSONA] posto che, l'avere solamente ascoltato le conversazioni del coimputato, non poteva dimostrare un contributo punibile stante la completa autonomia di Fulco e l'assenza di concertazione con [OSCURATO:PERSONA] che mai aveva posto alcuna condotta intimidatoria; - violazione di legge penale e processuale penale ex art. 606 lett. b) e c) cod.proc.pen. quanto alla gravità indiziaria per il delitto di cui al capo 20) dell'imputazione (estorsione Zagari); anche per tale episodio mancavano elementi per affermare un concorso punibile del ricorrente nei fatti e le conversazioni in parte riportate non consentivano di individuare un contributo fattuale né sotto il profilo di una condotta caratterizzata da costrizione mediante violenza, né in relazione alla ideazione della richiesta illecita né sotto il profilo della coscienza e volontà di arrecare un contributo al raggiungimento dello scopo estorsivo perseguito da altri; difatti gli incontri, gli accordi ed il pagamento sarebbero tutti avvenuti nell'assenza del ricorrente e vedevano agire il Fulco autonomamente; - violazione di legge penale e processuale penale ex art. 606 lett. b) e c) cod.proc.pen. in relazione alla ritenuta gravità indiziaria per il delitto di cui al capo 21 dell'imputazione (violazione della misura di prevenzione); invero anche con riguardo a tale episodio che il tribunale aveva ritenuto dimostrato dalle condotte di allontanamento dal comune di Scilla ove vigeva l'obbligo di soggiorno si affermava l'assenza di elementi idonei stante la frequentazione meramente occasionale con il Fulco e il difetto di consapevolezza di violare il precetto; - violazione di legge penale e processuale penale ex art. 606 lett. b) e c) cod.proc.pen. sotto il profilo della gravità indiziarla per il delitto di cui al capo 22) dell'imputazione (art. 512 bis in relazione all'impresa individuale [OSCURATO:PERSONA]); premesse alcune considerazioni sulla natura del reato si sottolineava come l'ordinanza si fosse limitata ad esporre elementi per affermare la natura dell'interposizione senza nulla dire circa la capacità elusiva dell'operazione ad impedire l'applicazione di misure di prevenzione; gli elementi confluiti nell'ordinanza non permettevano di dedurre tale capacità e dalle conversazioni valorizzate, che in parte erano riprodotte nel ricorso, apoditticamente il tribunale aveva affermato che il Fulco agisse da dominus; in ogni caso il tema del dolo specifico nel concorso di persone nel reato imponeva la ricerca della precisa finalità elusiva quanto meno in capo ad uno dei concorrenti e la consapevolezza dell'altro di agire al fine di sottrarre i beni alle misure di prevenzione, circostanze queste rimaste inesplorate; peraltro secondo un più recente orientamento tutti i concorrenti nel delitto di cui all'art. 512 bis cod.pen. devono essere animati dallo stesso dolo specifico mentre nel caso in esame il rapporto Fulco-[OSCURATO:PERSONA] non rientrava in detto paradigma trattandosi di intromissione forzata del primo nell'attività del ricorrente;- violazione di legge penale e processuale, penale ex art. 606 lett. b) e c) cod.proc.pen..quanto alla gravità indiziaria ritenuta per il delitto di cui al capo 23) dell'imputazione (intestazione fittizia nella [OSCURATO:SOCIETA]); mancava qualsiasi elemento per affermare che il ricorrente avesse fornito anche per tale delitto un contributo rilevante nonché che avesse agito con finalità elusiva come poteva ricavarsi dalle conversazioni ritenute rilevanti dal tribunale ed in parte riportate nel ricorso; il giudice del riesame aveva proceduto ad una lettura acritica di dette conversazioni e mancava qualsiasi approfondimento sull'aspetto della finalità elusiva in caso di concorso di persone nel reato; peraltro si era evidenziato come non sussistevano elementi per potere affermare una interposizione del Fiore rispetto a Fulco che comunque aveva agito del tutto autonomamente; - violazione ex art. 606 lett. c) cod.proc.pen. quanto alle esigenze cautelari posto che la valutazione era stata cumulativa per tutti gli indagati e desunta esclusivamente dalla natura dei reati; quanto al [OSCURATO:PERSONA] doveva ritenersi superata la presunzione di cui all'art. 275 comma 3 cod.proc.pen. e difettava una adeguata motivazione posto che il tribunale aveva fatto uso di presunzioni pur non emergendo stabili legami con l'associazione ed avuto riguardo alla incertezza del periodo temporale di contestazione; - violazione ex art. 606 lett. e) cod.proc.pen. quanto alla omessa valutazione degli argomenti esplicitati nella memoria depositata il 27 ottobre 2022 in tema di esigenze non emergendo elementi idonei ad affermare l'attualità delle stesse ed essendo meramente apparente la motivazione sul punto. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 Il ricorso è proposto per motivi infondati e deve, pertanto, essere respinto.

Ed invero quanto al primo motivo che deduce violazione di legge relativamente alla gravità indiziaria per il contestato delitto di partecipazione ad associazione di tipo 'ndrangheta, va ricordato come secondo il più recente orientamento delle Sezioni Unite della Corte di cassazione la condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si caratterizza per lo stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa dell'associazione, idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua 'messa a disposizione' in favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi (Sez.

U, n. 36958 del 27/05/2021, Rv. 281889 - 01).

Nel caso di specie il tribunale del riesame appare avare fatto corretta applicazione di detto criterio interpretativo posto che si ricavava lo stabile inserimento del [OSCURATO:PERSONA] nell'articolazione di ndrangheta di Scilla sulla base dell'accertato coinvolgimento dello stesso in plurimi episodi estorsivi caratteristici dell'imposizione di un controllo mafioso sulle attività imprenditoriali di quel centro cittadino e del potere intimidatorio esercitato sulla collettività.

In particolare, con le osservazioni svolte alle pagine 75-77 dell'ordinanza, il giudice del riesame riassume le emergenze indiziarie valorizzate e ricavate dalla valutazione dei singoli delitti-fine contestati, pervenendo alla conclusione, priva di qualsiasi illogicità, della piena operatività della cosca criminale dimostrata dalla particolare penetrazione dell'economia legale.

Valorizzato tale dato ed accertato che all'interno di tale gruppo criminale operava con ruolo direttivo [OSCURATO:PERSONA], correttamente il giudice del riesame valorizzava il contenuto dei dialoghi intercettati tra questi ed il [OSCURATO:PERSONA] attribuendo a quest'ultimo il ruolo di uomo di fiducia del primo per inferirne la partecipazione punibile stante il coinvolgimento nelle intestazioni fittizie e nelle vicende estorsive che vedevano proprio Fulco attore principale.

Così che il lamentato vizio non appare proprio sussistere posto che l'inserimento organico risulta, quantomeno a livello di gravità indiziaria, correttamente desunto da plurimi elementi significativi proprio di quel ruolo dinamico-funzionale che il ricorso vanamente contesta. 2.2 Quanto al secondo, terzo, quarto e quinto motivo, con i quali si contesta la gravità indiziaria in relazione al coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA] nelle vicende estorsive aggravate di cui ai capi 6), 7), 19) e 20) va ricordato come in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez.

U, n. 11 del 22/03/2000, Rv. 215828 - 01); e nel caso in esame tale valutazione appare essere stata esattamente compiuta dal tribunale del riesame che per ciascuno degli episodi ha sottolineato gli elementi sulla base dei quali ritenere l'attivo coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA] nelle singole vicende estorsive aventi ad oggetto o l'imposizione di relazioni commerciali agli operatori economici scillesi (capi 6 e 7) con metodi tipicamente espressivi del potere intimidatorio esercitato su quel territorio di operatività, ovvero il pagamento di somme da parte di imprese aggiudicatrici o subappaltatrici di appalti pubblici relativi ad opere di consolidamento o rifacimento stradale (capi 19 e 20).

E il tribunale del riesame non ha violato le norme sull'individuazione del concorso punibile ex art. 110 cod.pen., ripetutamente richiamate dalle doglianze proposte nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA], poiché per ciascuno degli episodi ha invece evidenziato il coinvolgimento attivo del ricorrente nelle attività illecite escludendo che lo stesso svolgesse un ruolo meramente passivo rispetto al Fulco di cui rivestiva il ruolo di fidato collaboratore, ricavato dal contenuto di plurime conversazioni intercettate anche tra i due. 2.3 II sesto motivo è manifestamente infondato posto che il tribunale del riesame ha ricavato l'avvenuta violazione della misura di prevenzione dalla ripetuta descrizione di trasferte effettuate dal [OSCURATO:PERSONA] al di fuori del comune di Scilla ove vigeva l'obbligo di soggiorno; e tale valutazione appare evidentemente priva dei lamentati vizi. 2.4 Quanto ai motivi in tema di intestazione fittizia con le osservazioni svolte alle pagine 62 e seguenti il tribunale ha fornito spiegazione degli specifici elementi sulla base dei quali affermare che nella gestione della ditta individuale il ricorrente agisse quale prestanome proprio del Fulco ed a tale conclusione si perveniva in forza di molteplici elementi dai quali risultava che quest'ultimo dirigeva le attività commerciali e si interessava ai rapporti, peraltro spesso frutto di imposizione intimidatoria, coni vari clienti.

E con le osservazioni svolte a pagina 68 il tribunale fornisce anche spiegazione delle ragioni di tale fittizia intestazione finalizzata a schermare la presenza del Fulco esponente di spicco della locale criminalità.

Ad analoghe considerazioni deve pervenirsi anche in relazione al capo 23 per il quale, sulla base di precisi elementi, si inferisce la gravità indiziaria della fittizia intestazione anche della [OSCURATO:SOCIETA]; al proposito il tribunale riporta detti elementi a pagina 68 e sulla base degli stessi ritiene che proprio lo stesso era attivamente coinvolto nell'intestazione fittizia a Fiore di un'attività riconducibile al Fulco stante il ripetuto coinvolgimento di questi nelle scelte aziendali e nelle iniziative da assumere che non potevano avere altra diversa giustificazione.

Quanto ai motivi sulla configurabilità del reato in capo al terzo, va ricordato come risponde del reato di cui all'art. 512 bis cod.pen. a titolo di concorso ex art. 110 cod.pen. non soltanto il soggetto che si renda prestanome dell'intestatario fittizio ma anche colui che si intromette nella gestione di attività sociali al fine di rendere operativa e stabile la fittizia intestazione svolgendo mansioni operative nell'interesse dell'interponente nel cui interesse l'operazione di schermatura è effettuata.

In relazione al profilo dell'elemento soggettivo e della finalità elusiva che il ricorso contesta in relazione ad entrambe le imputazioni di cui all'art. 512 bis cod.pen. va ricordato come secondo l'orientamento della corte di legittimità in tema di trasferimento fraudolento di valori, risponde a titolo di concorso ex art. 110 cod. pen. anche colui che non è animato dal dolo specifico di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione, a condizione che almeno uno degli altri concorrenti - non necessariamente l'esecutore materiale - agisca con tale intenzione e che della stessa il primo sia consapevole (Sez. 2, n. 38044 del 14/07/2021, Rv. 282202 - 01).

Ne deriva affermare che nel caso di specie il [OSCURATO:PERSONA] risponde a titolo di concorso anche solo a conoscenza della finalità elusiva perseguita con le operazioni dal Fulco; e tale specifico scopo dell'azione, reso palese dalla molteplicità delle condotte di interposizione soggettiva, il tribunale ricavava anche da precisi elementi indicati a pag. 75 dell'ordinanza ed in particolare da una conversazione dalla quale risultava che proprio Fulco agiva al fine di impedire il sequestro delle aziende.

Trattasi pertanto di conclusione che anche sul punto appare esente dai lamentati vizi perché fondata su precisi elementi di prova adeguatamente interpretati in assenza di qualsiasi illogicità. 2.5 Infine esente da censure appare anche la motivazione in punto esigenze cautelari poiché con le diffuse argomentazioni esposte alle pagine 77-78 l'impugnata pronuncia ha proprio precisato che nel caso in esame non sussistono elementi specifici per ritenere superata la presunzione di cui all'art. 275 comma 3 cod.proc.pen. circa la sussistenza del pericolo di reiterazione e l'adeguatezza della custodia in carcere in presenza di ritenuta partecipazione a c.d. mafie storiche.

In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi infondata a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.f P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Uditi i difensori Avv.to [OSCURATO:PERSONA] il quale chiede l'accoglimento del ricorso ed avv.to Foti che si riporta ai motivi e ne chiede l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], sezione per il riesame dei provvedimenti cautelari personali, con ordinanza in data 28 ottobre 2022, respingeva l'istanza di riesame avanzata nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del G.I.P. presso il medesimo tribunale del 31-8-2022 che aveva applicato al predetto la misura della custodia cautelare in carcere perché gravemente indiziato di partecipazione ad associazione di 'ndrangheta quale collaboratore di [OSCURATO:PERSONA] nonché prestanome dello stesso, concorso in quattro differenti episodi estorsivi (capi 6-7-19 e 20), violazione della misura di prevenzione ed intestazione fittizia di beni. 1.2 Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato Avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.: - violazione dell'art. 606 lett. b) e c) cod.proc.pen. in relazione alla ritenuta gravità indiziaria per il delitto di cui all'art. 416 bis cod.pen. quanto alla individuazione della partecipazione associativa; premesso che la partecipazione richiede un ruolo dinamico e non può risolversi in \\1) un dato formale richiedendo. un contributo, un apporto concreto, alla vita della compagine associativa, doveva ritenersi che l'ordinanza impugnata aveva violato detti principi non essendosi individuati gli elementi sulla base dei quali ritenere tale ruolo attivo e mancando poi la dimostrazione dell'affectio societatis del [OSCURATO:PERSONA]; si lamentava ancora che il periodo di contestazione appariva indeterminato quanto al momento iniziale e che l'ordinanza aveva tratto gli elementi a carico dell'imputato per il delitto di partecipazione mafiosa esclusivamente dal coinvolgimento nei delitti-fine pervenendo a conclusioni congetturali anche in relazione alla natura dei rapporti con il Fulco caratterizzati non da solidarietà bensì da totale asservimento; [OSCURATO:PERSONA] poi non aveva attivamente partecipato a conversazioni aventi ad oggetto la struttura ed attività dell'associazione emergendo invece come soggetto sottoposto al Fulco; in conclusione, quindi, dall'attività di captazione non emergeva nulla di significativo nei confronti del ricorrente e la partecipazione ad alcuni reati fine non poteva essere valorizzata in via decisiva trattandosi al più di mere prestazioni isolate prive del carattere di stabilità; - violazione di legge penale e processuale penale ex art. 606 lett. b) e c) cod.proc.pen. sotto il profilo della gravità indiziaria per il delitto di cui al capo 6) dell'imputazione (estorsione Tripodi) non sussistendo elementi per affermare il concorso del [OSCURATO:PERSONA] nei fatti; invero, il ricorrente non aveva partecipato ad alcuna delle conversazioni valorizzate che vedevano coinvolto il solo Fulco che aveva assunto l'atteggiamento estorsivo in danno del Tripodi, come risultava dalle intercettazioni che venivano riportate nel ricorso; non vi era dimostrazione del coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA] nella vicenda estorsiva ed in via apodittica il tribunale aveva affermato il concorso pur non emergendo elementi per ritenere che il ricorrente avesse partecipato alla fase ideativa ovvero perseguito con coscienza e volontà lo scopo estorsivo del Fulco che era l'unico a rivolgere minacce al Tripodi in via autonoma; né poteva ritenersi avere concorso nella condotta di questi stante il ruolo meramente passivo e succube; - violazione di legge penale e processuale penale ex art. 606 lett. b) e c) cod.proc.pen. in relazione alla gravità indiziaria per il delitto di cui al capo 7) dell'imputazione (estorsione ai commercianti di Scilla), per il quale erano state valorizzate delle conversazioni nelle quali non compariva il ricorrente; richiamate le conversazioni valorizzate dal tribunale si lamentava, innanzi tutto, che le stesse erano prive del carattere di chiarezza e decifrabilità rimanendo ignoto il contributo fattuale prestato dal [OSCURATO:PERSONA] che era stato affermato apoditticamente dal provvedimento impugnato; non emergevano elementi per affermare che il ricorrente avesse contribuito alla condotta costrittiva, fosse uno degli ideatori dell'estorsione ovvero avesse coscienza e volontà di arrecare un contributo al fatto tipico perseguito da altri posto che le minacce provenivano solo dal Fulco; questi poi agiva in modo del tutto autonomo e senza alcuna concertazione con il [OSCURATO:PERSONA] che ricopriva una veste del tutto passiva; - violazione di legge penale e processuale penale ex art. 606 lett. b) e c) cod.proc.pen. in relazione alla gravità indiziaria per il delitto di cui al capo 19) dell'imputazione (estorsione Bruzzese); anche in relazione a tale episodio difettavano gli elementi sulla base dei quali ritenere un concorso punibile stante la mancata partecipazione alle conversazioni ritenute indizianti;mancava innanzi tutto la chiarezza e decifrabilità del contenuto delle conversazioni e non era individuabile un contributo fattuale dell'indagato essendo apodittica la conclusione del tribunale del riesame secondo cui [OSCURATO:PERSONA] aveva accompagnato Fulco ad un incontro per la ripartizione dei proventi dell'estorsione; non sussistevano elementi per affermarne il coinvolgimento né come ideatore che come soggetto attivo della minaccia estorsiva non potendosi il contributo concreto ricavarsi dall'essersi recato insieme a Fulco in [OSCURATO:PERSONA] posto che, l'avere solamente ascoltato le conversazioni del coimputato, non poteva dimostrare un contributo punibile stante la completa autonomia di Fulco e l'assenza di concertazione con [OSCURATO:PERSONA] che mai aveva posto alcuna condotta intimidatoria; - violazione di legge penale e processuale penale ex art. 606 lett. b) e c) cod.proc.pen. quanto alla gravità indiziaria per il delitto di cui al capo 20) dell'imputazione (estorsione Zagari); anche per tale episodio mancavano elementi per affermare un concorso punibile del ricorrente nei fatti e le conversazioni in parte riportate non consentivano di individuare un contributo fattuale né sotto il profilo di una condotta caratterizzata da costrizione mediante violenza, né in relazione alla ideazione della richiesta illecita né sotto il profilo della coscienza e volontà di arrecare un contributo al raggiungimento dello scopo estorsivo perseguito da altri; difatti gli incontri, gli accordi ed il pagamento sarebbero tutti avvenuti nell'assenza del ricorrente e vedevano agire il Fulco autonomamente; - violazione di legge penale e processuale penale ex art. 606 lett. b) e c) cod.proc.pen. in relazione alla ritenuta gravità indiziaria per il delitto di cui al capo 21 dell'imputazione (violazione della misura di prevenzione); invero anche con riguardo a tale episodio che il tribunale aveva ritenuto dimostrato dalle condotte di allontanamento dal comune di Scilla ove vigeva l'obbligo di soggiorno si affermava l'assenza di elementi idonei stante la frequentazione meramente occasionale con il Fulco e il difetto di consapevolezza di violare il precetto; - violazione di legge penale e processuale penale ex art. 606 lett. b) e c) cod.proc.pen. sotto il profilo della gravità indiziarla per il delitto di cui al capo 22) dell'imputazione (art. 512 bis in relazione all'impresa individuale [OSCURATO:PERSONA]); premesse alcune considerazioni sulla natura del reato si sottolineava come l'ordinanza si fosse limitata ad esporre elementi per affermare la natura dell'interposizione senza nulla dire circa la capacità elusiva dell'operazione ad impedire l'applicazione di misure di prevenzione; gli elementi confluiti nell'ordinanza non permettevano di dedurre tale capacità e dalle conversazioni valorizzate, che in parte erano riprodotte nel ricorso, apoditticamente il tribunale aveva affermato che il Fulco agisse da dominus; in ogni caso il tema del dolo specifico nel concorso di persone nel reato imponeva la ricerca della precisa finalità elusiva quanto meno in capo ad uno dei concorrenti e la consapevolezza dell'altro di agire al fine di sottrarre i beni alle misure di prevenzione, circostanze queste rimaste inesplorate; peraltro secondo un più recente orientamento tutti i concorrenti nel delitto di cui all'art. 512 bis cod.pen. devono essere animati dallo stesso dolo specifico mentre nel caso in esame il rapporto Fulco-[OSCURATO:PERSONA] non rientrava in detto paradigma trattandosi di intromissione forzata del primo nell'attività del ricorrente;- violazione di legge penale e processuale, penale ex art. 606 lett. b) e c) cod.proc.pen..quanto alla gravità indiziaria ritenuta per il delitto di cui al capo 23) dell'imputazione (intestazione fittizia nella [OSCURATO:SOCIETA]); mancava qualsiasi elemento per affermare che il ricorrente avesse fornito anche per tale delitto un contributo rilevante nonché che avesse agito con finalità elusiva come poteva ricavarsi dalle conversazioni ritenute rilevanti dal tribunale ed in parte riportate nel ricorso; il giudice del riesame aveva proceduto ad una lettura acritica di dette conversazioni e mancava qualsiasi approfondimento sull'aspetto della finalità elusiva in caso di concorso di persone nel reato; peraltro si era evidenziato come non sussistevano elementi per potere affermare una interposizione del Fiore rispetto a Fulco che comunque aveva agito del tutto autonomamente; - violazione ex art. 606 lett. c) cod.proc.pen. quanto alle esigenze cautelari posto che la valutazione era stata cumulativa per tutti gli indagati e desunta esclusivamente dalla natura dei reati; quanto al [OSCURATO:PERSONA] doveva ritenersi superata la presunzione di cui all'art. 275 comma 3 cod.proc.pen. e difettava una adeguata motivazione posto che il tribunale aveva fatto uso di presunzioni pur non emergendo stabili legami con l'associazione ed avuto riguardo alla incertezza del periodo temporale di contestazione; - violazione ex art. 606 lett. e) cod.proc.pen. quanto alla omessa valutazione degli argomenti esplicitati nella memoria depositata il 27 ottobre 2022 in tema di esigenze non emergendo elementi idonei ad affermare l'attualità delle stesse ed essendo meramente apparente la motivazione sul punto. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 Il ricorso è proposto per motivi infondati e deve, pertanto, essere respinto. Ed invero quanto al primo motivo che deduce violazione di legge relativamente alla gravità indiziaria per il contestato delitto di partecipazione ad associazione di tipo 'ndrangheta, va ricordato come secondo il più recente orientamento delle Sezioni Unite della Corte di cassazione la condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si caratterizza per lo stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa dell'associazione, idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua 'messa a disposizione' in favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Rv. 281889 - 01). Nel caso di specie il tribunale del riesame appare avare fatto corretta applicazione di detto criterio interpretativo posto che si ricavava lo stabile inserimento del [OSCURATO:PERSONA] nell'articolazione di ndrangheta di Scilla sulla base dell'accertato coinvolgimento dello stesso in plurimi episodi estorsivi caratteristici dell'imposizione di un controllo mafioso sulle attività imprenditoriali di quel centro cittadino e del potere intimidatorio esercitato sulla collettività. In particolare, con le osservazioni svolte alle pagine 75-77 dell'ordinanza, il giudice del riesame riassume le emergenze indiziarie valorizzate e ricavate dalla valutazione dei singoli delitti-fine contestati, pervenendo alla conclusione, priva di qualsiasi illogicità, della piena operatività della cosca criminale dimostrata dalla particolare penetrazione dell'economia legale. Valorizzato tale dato ed accertato che all'interno di tale gruppo criminale operava con ruolo direttivo [OSCURATO:PERSONA], correttamente il giudice del riesame valorizzava il contenuto dei dialoghi intercettati tra questi ed il [OSCURATO:PERSONA] attribuendo a quest'ultimo il ruolo di uomo di fiducia del primo per inferirne la partecipazione punibile stante il coinvolgimento nelle intestazioni fittizie e nelle vicende estorsive che vedevano proprio Fulco attore principale. Così che il lamentato vizio non appare proprio sussistere posto che l'inserimento organico risulta, quantomeno a livello di gravità indiziaria, correttamente desunto da plurimi elementi significativi proprio di quel ruolo dinamico-funzionale che il ricorso vanamente contesta. 2.2 Quanto al secondo, terzo, quarto e quinto motivo, con i quali si contesta la gravità indiziaria in relazione al coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA] nelle vicende estorsive aggravate di cui ai capi 6), 7), 19) e 20) va ricordato come in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Rv. 215828 - 01); e nel caso in esame tale valutazione appare essere stata esattamente compiuta dal tribunale del riesame che per ciascuno degli episodi ha sottolineato gli elementi sulla base dei quali ritenere l'attivo coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA] nelle singole vicende estorsive aventi ad oggetto o l'imposizione di relazioni commerciali agli operatori economici scillesi (capi 6 e 7) con metodi tipicamente espressivi del potere intimidatorio esercitato su quel territorio di operatività, ovvero il pagamento di somme da parte di imprese aggiudicatrici o subappaltatrici di appalti pubblici relativi ad opere di consolidamento o rifacimento stradale (capi 19 e 20). E il tribunale del riesame non ha violato le norme sull'individuazione del concorso punibile ex art. 110 cod.pen., ripetutamente richiamate dalle doglianze proposte nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA], poiché per ciascuno degli episodi ha invece evidenziato il coinvolgimento attivo del ricorrente nelle attività illecite escludendo che lo stesso svolgesse un ruolo meramente passivo rispetto al Fulco di cui rivestiva il ruolo di fidato collaboratore, ricavato dal contenuto di plurime conversazioni intercettate anche tra i due. 2.3 II sesto motivo è manifestamente infondato posto che il tribunale del riesame ha ricavato l'avvenuta violazione della misura di prevenzione dalla ripetuta descrizione di trasferte effettuate dal [OSCURATO:PERSONA] al di fuori del comune di Scilla ove vigeva l'obbligo di soggiorno; e tale valutazione appare evidentemente priva dei lamentati vizi. 2.4 Quanto ai motivi in tema di intestazione fittizia con le osservazioni svolte alle pagine 62 e seguenti il tribunale ha fornito spiegazione degli specifici elementi sulla base dei quali affermare che nella gestione della ditta individuale il ricorrente agisse quale prestanome proprio del Fulco ed a tale conclusione si perveniva in forza di molteplici elementi dai quali risultava che quest'ultimo dirigeva le attività commerciali e si interessava ai rapporti, peraltro spesso frutto di imposizione intimidatoria, coni vari clienti. E con le osservazioni svolte a pagina 68 il tribunale fornisce anche spiegazione delle ragioni di tale fittizia intestazione finalizzata a schermare la presenza del Fulco esponente di spicco della locale criminalità. Ad analoghe considerazioni deve pervenirsi anche in relazione al capo 23 per il quale, sulla base di precisi elementi, si inferisce la gravità indiziaria della fittizia intestazione anche della [OSCURATO:SOCIETA]; al proposito il tribunale riporta detti elementi a pagina 68 e sulla base degli stessi ritiene che proprio lo stesso era attivamente coinvolto nell'intestazione fittizia a Fiore di un'attività riconducibile al Fulco stante il ripetuto coinvolgimento di questi nelle scelte aziendali e nelle iniziative da assumere che non potevano avere altra diversa giustificazione. Quanto ai motivi sulla configurabilità del reato in capo al terzo, va ricordato come risponde del reato di cui all'art. 512 bis cod.pen. a titolo di concorso ex art. 110 cod.pen. non soltanto il soggetto che si renda prestanome dell'intestatario fittizio ma anche colui che si intromette nella gestione di attività sociali al fine di rendere operativa e stabile la fittizia intestazione svolgendo mansioni operative nell'interesse dell'interponente nel cui interesse l'operazione di schermatura è effettuata. In relazione al profilo dell'elemento soggettivo e della finalità elusiva che il ricorso contesta in relazione ad entrambe le imputazioni di cui all'art. 512 bis cod.pen. va ricordato come secondo l'orientamento della corte di legittimità in tema di trasferimento fraudolento di valori, risponde a titolo di concorso ex art. 110 cod. pen. anche colui che non è animato dal dolo specifico di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione, a condizione che almeno uno degli altri concorrenti - non necessariamente l'esecutore materiale - agisca con tale intenzione e che della stessa il primo sia consapevole (Sez. 2, n. 38044 del 14/07/2021, Rv. 282202 - 01). Ne deriva affermare che nel caso di specie il [OSCURATO:PERSONA] risponde a titolo di concorso anche solo a conoscenza della finalità elusiva perseguita con le operazioni dal Fulco; e tale specifico scopo dell'azione, reso palese dalla molteplicità delle condotte di interposizione soggettiva, il tribunale ricavava anche da precisi elementi indicati a pag. 75 dell'ordinanza ed in particolare da una conversazione dalla quale risultava che proprio Fulco agiva al fine di impedire il sequestro delle aziende. Trattasi pertanto di conclusione che anche sul punto appare esente dai lamentati vizi perché fondata su precisi elementi di prova adeguatamente interpretati in assenza di qualsiasi illogicità. 2.5 Infine esente da censure appare anche la motivazione in punto esigenze cautelari poiché con le diffuse argomentazioni esposte alle pagine 77-78 l'impugnata pronuncia ha proprio precisato che nel caso in esame non sussistono elementi specifici per ritenere superata la presunzione di cui all'art. 275 comma 3 cod.proc.pen. circa la sussistenza del pericolo di reiterazione e l'adeguatezza della custodia in carcere in presenza di ritenuta partecipazione a c.d. mafie storiche. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi infondata a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.f P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 c
Sentenza Cassazione n. 33601/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris