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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 10 giugno 2022

Cassazione n. 32880/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/09/2018 del TRIBUNALE di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sulle conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale di Bologna il 13 settembre 2018 ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. la pena concordata con il Pubblico Ministero in relazione all'accusa di lesioni personali stradali gravi ex art. 590-bis cod. pen., fatto contestato come commesso il 15 maggio 2016; per quanto in questa sede rileva, il Giudice ha disposto la revoca della patente di guida.

2. Ricorre per la cassazione della sentenza l'imputato, tramite Difensore di fiducia, affidandosi ad un unico motivo con il quale denunzia violazione di legge (artt. 222 del d.

Igs. 30 aprile 1992, n. 285), per avere il Tribunale illegittimamente applicato, secondo la interpretazione costituzionalmente orientata che si suggerisce, la revoca della patente di guida; in subordine, assume il ricorrente che sarebbe necessario sollevare questione di legittimità costituzionalità dell'art. 222 del codice della strada in relazione agli artt. 3 e 27 della Carta fondamentale.

Si chiede, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente all'applicazione della sanzione amministrativa accessoria.

3. Il P.G. della S.C. nella requisitoria scritta del 10 giugno 2022 ha chiesto annullarsi con rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla scelta della sanzione amministrativa accessoria, se cioè revoca o sospensione della patente. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso (che è stato presentato il 27 settembre 2018 avverso sentenza del 13 settembre 2018; gli atti sono stati trasmessi alla Cancelleria della S.C. il 22 settembre 2021) è fondato.

Come correttamente evidenziato dal P.G., infatti, la Corte costituzionale con la sentenza n. 88 del 19 febbraio - 17 aprile 2019, successiva alla decisione impugnata, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 222, comma 2, quarto periodo, del d.

Igs. n. 285 del 1992, nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., per i reati di cui agli artt. 589-bis (omicidio stradale) e 590-bis (lesioni personali stradali gravi o gravissime) cod. pen., il Giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa ai sensi del secondo e terzo periodo dello stesso comma 2 dell'art. 222 del codice della strada, allorché non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dai rispettivi commi 2 e 3 degli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen. 2.Consegue, di necessità, l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla sanzione amministrativa accessoria, affinchè il Tribunale sciolga, motivando, l'alternativa suindicata.

Motivazione semplificata, dovendosi fare applicazione di principi già reiteratamente affermati dalla Corte di legittimità e condivisi dal Collegio, ricorrendo le condizioni di cui al decreto del [OSCURATO:PERSONA] Presidente della S.C. n. 84 dell'8 giugno 2016.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione concernente la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Bo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/09/2018 del TRIBUNALE di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sulle conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale di Bologna il 13 settembre 2018 ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. la pena concordata con il Pubblico Ministero in relazione all'accusa di lesioni personali stradali gravi ex art. 590-bis cod. pen., fatto contestato come commesso il 15 maggio 2016; per quanto in questa sede rileva, il Giudice ha disposto la revoca della patente di guida. 2. Ricorre per la cassazione della sentenza l'imputato, tramite Difensore di fiducia, affidandosi ad un unico motivo con il quale denunzia violazione di legge (artt. 222 del d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285), per avere il Tribunale illegittimamente applicato, secondo la interpretazione costituzionalmente orientata che si suggerisce, la revoca della patente di guida; in subordine, assume il ricorrente che sarebbe necessario sollevare questione di legittimità costituzionalità dell'art. 222 del codice della strada in relazione agli artt. 3 e 27 della Carta fondamentale. Si chiede, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente all'applicazione della sanzione amministrativa accessoria. 3. Il P.G. della S.C. nella requisitoria scritta del 10 giugno 2022 ha chiesto annullarsi con rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla scelta della sanzione amministrativa accessoria, se cioè revoca o sospensione della patente. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso (che è stato presentato il 27 settembre 2018 avverso sentenza del 13 settembre 2018; gli atti sono stati trasmessi alla Cancelleria della S.C. il 22 settembre 2021) è fondato. Come correttamente evidenziato dal P.G., infatti, la Corte costituzionale con la sentenza n. 88 del 19 febbraio - 17 aprile 2019, successiva alla decisione impugnata, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 222, comma 2, quarto periodo, del d. Igs. n. 285 del 1992, nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., per i reati di cui agli artt. 589-bis (omicidio stradale) e 590-bis (lesioni personali stradali gravi o gravissime) cod. pen., il Giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa ai sensi del secondo e terzo periodo dello stesso comma 2 dell'art. 222 del codice della strada, allorché non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dai rispettivi commi 2 e 3 degli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen. 2.Consegue, di necessità, l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla sanzione amministrativa accessoria, affinchè il Tribunale sciolga, motivando, l'alternativa suindicata. Motivazione semplificata, dovendosi fare applicazione di principi già reiteratamente affermati dalla Corte di legittimità e condivisi dal Collegio, ricorrendo le condizioni di cui al decreto del [OSCURATO:PERSONA] Presidente della S.C. n. 84 dell'8 giugno 2016. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione concernente la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Bo
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