CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 00338/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 29043/22 [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che la prima doglianza contenuta nel ricorso per cassazione, che denunzia il vizio di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento della detenzione della sostanza ai fini di uso personale non è consentita in sede di legittimità, trattandosi di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte territoriale con argomenti giuridici corretti e motivazione lineare e priva di fratture logiche (cfr. pag. 4); Ritenuto inoltre, quanto al secondo motivo, che il ricorrente non si confronta con la puntuale argomentazione fornita dalla Corte territoriale circa la mancata concessione delle attenuanti generiche là dove ha rappresentato la presenza di significativi precedenti a fronte della mancanza di elementi positivi di valutazione, del resto neppure indicati nel ricorso; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i