CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 07658/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Palermo il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Palermo in data 9/4/2024 visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sost. Proc.Gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha illustrato i motivi, chiedendone l'accoglimento [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Palermo, per quanto in questa sede rileva, confermava la decisione del locale Tribunale che, in data 16/5/2022, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di ricettazione e, riconosciuta l'attenuante speciale di cui all'art. 648,comma 4, cod.pen., l'aveva condannato alla pena di mesi nove di reclusione ed euro 300,00 di multa.2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 2.1 la violazione degli artt. 405,407,comma 3, cod.proc.pen. con riguardo all'inutilizzabilità della nota della Questura di Palermo in data 27/4/2016 e relativi allegati concernente gli accertamenti circa i proprietari dei beni oggetto di sequestro, acquisita all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e delle dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA] nonché contraddittorietà della motivazione. Il difensore lamenta che la Corte territoriale ha disatteso l'eccezione di inutilizzabilità di alcuni atti di indagine eseguiti oltre il termine di legge con motivazione erronea ritenendo, in contrasto con gli artt. 405 e 407 codice di rito, legittima l'acquisizione della nota della Questura di Palermo e dell'esame di [OSCURATO:PERSONA], ammesso dal primo giudice ex art. 507 cod.proc.pen., in quanto la delega di indagine era stata formalizzata prima della scadenza del termine sebbene pacificamente la stessa fosse stata evasa in epoca successiva. Secondo il difensore si tratta di un'interpretazione estensiva che si pone in contrasto con il tenore della norma. Aggiunge con riguardo al teste Gaetani che lo stesso è stato ammesso a riferire sugli accertamenti di cui si è eccepita l'inutilizzabilità e che gli stessi hanno carattere di decisività in quanto danno conto della provenienza illecita del blocco motore; 2.2 la violazione dell'art. 648 cod.pen. e la mancanza di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica della condotta del ricorrente a fronte dell'assoluzione dei concorrenti nel reato. Il difensore segnala che la Corte territoriale ha disatteso le censure in punto di responsabilità asserendo di condividere la contraddittoria motivazione dei primo giudice, incorrendo nel travisamento delle dichiarazioni del teste di P.g. [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva riferito che i cassettoni nel quale era stato trovato il blocco motore di provenienza furtiva erano posti su un'area in uso a diversi soggetti e non erano una componente dell'autocarro [OSCURATO:PERSONA] di proprietà di [OSCURATO:PERSONA]. Aggiunge che la Corte di merito non ha fornito risposta alle censure svolte nel secondo motivo d'appello con il quale si è contestata l'appartenenza dell'area e del reperto al prevenuto, assumendo in maniera erronea che siffatto dato non fosse contestato. Inoltre, la sentenza impugnata ha valorizzato il rinvenimento nell'autovettura dell'imputato di una chiave universale idonea ad aprire diverse autovetture e in particolare le [OSCURATO:PERSONA], senza tuttavia valutare che il blocco motore in contestazione era pertinente ad una [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo è nel complesso infondato. La difesa lamenta l'avvenuta utilizzazione a fini probatori degli esiti delle indagini svolte dalla Questura di Palermo in ordine all'abbinamento della [OSCURATO:PERSONA], denunziata rubata da [OSCURATO:PERSONA], al blocco motore in contestazione, sebbene effettuate in epoca successiva allo spirare del termine utile ex art. 405 cod.proc.pen. nonché delle dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA], chiamato a riferire delle stesse ai sensi dell'art. 507 cod.proc.pen. Questa Corte ha autorevolmente chiarito in tema di ricorso per cassazione che è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne, altresì, la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, [OSCURATO:PERSONA]. 243416 - 01). Il mancato sviluppo del profilo relativo alla c.d. prova di resistenza rende la censura generica. Inoltre, nella specie, dalla sentenza di primo grado risulta che, pur opponendosi la difesa, il giudice ammetteva a norma dell'art. 507 cod.proc.pen. l'esame del teste di P.g. Gatani, escusso all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], e all'esito il P.m. " chiedeva di poter acquisire dalla Renault la scheda dei dati di abbinamento della [OSCURATO:PERSONA] avente numero di telaio...targata EM... al blocco motore n....; il giudice disponeva in conformità" (sent. Trib. pag. 2). Pertanto, ferma l'erroneità dell'assunto della Corte territoriale che ha ritenuto legittima l'acquisizione della nota della Questura di Palermo sulla base della tempestività della richiesta di indagini, sebbene pacificamente evasa in maniera tardiva, deve rilevarsi che i contenuti della deposizione del teste Gatani non risultano richiamati a sostegno della provenienza delittuosa del blocco motore, avendo il primo giudice al riguardo evocato sia la denunzia di furto del [OSCURATO:PERSONA]- acquisita con il consenso e su richiesta delle parti- che l'accertamento documentale relativo all'abbinamento veicolo-motore che, alla luce del passaggio motivo segnalato, risulta disposto d'ufficio su impulso del P.m. nell'ambito di un corretto esercizio dei poteri integrativi riconosciuti al giudice ai sensi dell'art. 507 cod.proc.pen. (sul punto, Sez. U. n. 41281 del 17/10/2006,Pm in proc. Greco, Rv. 234907-01). 2. Il secondo motivo è ugualmente infondato, in maniera manifesta laddove introduce censure tendenti ad una rivalutazione del compendio probatorio, preclusa in questa sede a fronte di una motivazione esente da travisamenti e decisive frizioni logiche. 2.1 II primo giudice ha dato conto, sulla scorta della deposizione testimoniale dell'ass. [OSCURATO:PERSONA], dell'ispezione effettuata nell'area recintata e chiusa con un cancello, destinata a deposito di veicoli e cassoni di autocarro, dalla quale il teste di P.G. aveva notato uscire il ricorrente unitamente agli originari coimputati. Il controllo di vari pezzi meccanici di autovetture consentiva di rinvenire all'interno di un cassone abbinato ad un autocarro [OSCURATO:PERSONA], in uso al prevenuto e al padre [OSCURATO:PERSONA], il blocco motore di provenienza furtiva, accertato come tale tramite consultazione della banca dati. La difesa assume il travisamento delle affermazioni del dichiarante e contesta l'assunto della Corte territoriale relativo alla mancata confutazione in sede di gravame della proprietà o, comunque, della disponibilità del mezzo in cui fu rinvenuto il blocco motore in capo al prevenuto unitamente al genitore. Osserva il Collegio che la motivazione rassegnata dalla Corte di merito si sottrae a censura giacché la dedotta disponibilità dell'area destinata al deposito di veicoli e pezzi di ricambio da parte di più persone non impinge i dati processuali posti a fondamento della responsabilità dell'imputato ovvero la riferibilità del [OSCURATO:PERSONA] e del cassone contenente il reperto contestato "ai Billitteri", affermazione in ordine alla quale le deduzioni difensive risultano del tutto assertive, come pure la incontestata proprietà in capo al ricorrente di altro veicolo rinvenuto nell'area, all'interno del quale la P.g. repertava una chiave universale idonea all'apertura di diverse autovetture, tra cui le [OSCURATO:PERSONA], elemento ritenuto sintomatico di una più vasta attività illecita in considerazione del contestuale sequestro in un container di pezzi derivanti dalla cannibalizzazione di un veicolo Smart, provento di furto. La valutazione della sentenza impugnata risulta, pertanto, immune dai vizi denunziati e resistente alle obiezioni difensive, avendo posto a fondamento dell'affermazione di responsabilità circostanze adeguatamente dimostrative del collegamento del prevenuto con il bene di provenienza delittuosa in contestazione in ordine alle quali non constano né l'interessato ha fornito alternative e plausibili giustificazioni. 3. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali C