CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 18231/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2023 del TRIBUNALE di NOLA; dato avviso alle parti;/ udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con sentenza del 24/11/2023, pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., il Tribunale di Noia ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/90. Rilevato che il ricorrente deduce vizio di motivazione in relazione all'art. 129 cod.proc.pen. Considerato che il motivo ha ad oggetto doglianza non consentita in quanto l'art. 448, comma 2-bis, cod.proc.pen. consente il ricorso per cassazione avverso la sentenza che applica la pena su concorde richiesta delle parti «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza». Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e delta somma di euro tremila in favore delta Cassa dette ammende. Così decis