CassazionedecretoSezione 7Decisione del 5 aprile 2024
Cassazione n. 27541/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 23/11/2023 del [OSCURATO:PERSONA] di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso decreto che dispone il giudizio emesso dal Gip del Tribunale di Catania, in ordine al reato di cui all'art.5 Divo n.74 del 2000. Il ricorso per cassazione avverso il decreto che dispone il giudizio è inammissibile, trattandosi di un provvedimento che, in mancanza di una espressa previsione normativa, non è impugnabile. Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con c:ondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 05/04/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente