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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 febbraio 2022

Cassazione n. 07594/2022

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seguente ORDINANZA Sulla dichiarazione di ricusazione proposta da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Nei confronti della Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la dichiarazione di ricusazione proposta, ai sensi dell'art. 37 cod. proc. pen., da [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del difensore munito di procura speciale, nei confronti della dottoressa [OSCURATO:PERSONA], Presidente del collegio della Prima sezione chiamato a decidere, all'odierna udienza, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento R.G. 18928/21; OSSERVA La dichiarazione è proposta genericamente con riferimento all'art. 37 cod. proc. pen., senza che sia dettagliata la fattispecie, tra le molte previste dalla norma citata, in relazione alla quale la doglianza è formulata.

Il riferimento alla circostanza che la Presidente [OSCURATO:PERSONA] abbia partecipato al collegio che ha emesso, nei confronti del Cubeddu, la sentenza n. 3356/2017, allegata alla dichiarazione, non fa venir meno la suddetta genericità: non è chiarito, infatti, in quali termini la partecipazione della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] alla suddetta decisione possa valere ad integrare una valutazione di merito pregiudicante ai fini dell'odierna decisione.

A tanto aggiungasi come la valutazione pregiudicante avrebbe, altresì, richiesto la indicazione specifica, da parte del richiedente, dei possibili elementi di sovrapposizione delle valutazioni di merito nei due diversi procedimenti.

La dichiarazione di ricusazione è, pertanto, inammissibile per assoluta genericità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile la dichiarazione di ricusazione e condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, udienza camerale del 28 febbraio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Vessichelli A CORTE DI CASSAZIONE V [OSCURATO:PERSONA]—2 MAR 'n7 • FUNZI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA Sulla dichiarazione di ricusazione proposta da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Nei confronti della Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la dichiarazione di ricusazione proposta, ai sensi dell'art. 37 cod. proc. pen., da [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del difensore munito di procura speciale, nei confronti della dottoressa [OSCURATO:PERSONA], Presidente del collegio della Prima sezione chiamato a decidere, all'odierna udienza, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento R.G. 18928/21; OSSERVA La dichiarazione è proposta genericamente con riferimento all'art. 37 cod. proc. pen., senza che sia dettagliata la fattispecie, tra le molte previste dalla norma citata, in relazione alla quale la doglianza è formulata. Il riferimento alla circostanza che la Presidente [OSCURATO:PERSONA] abbia partecipato al collegio che ha emesso, nei confronti del Cubeddu, la sentenza n. 3356/2017, allegata alla dichiarazione, non fa venir meno la suddetta genericità: non è chiarito, infatti, in quali termini la partecipazione della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] alla suddetta decisione possa valere ad integrare una valutazione di merito pregiudicante ai fini dell'odierna decisione. A tanto aggiungasi come la valutazione pregiudicante avrebbe, altresì, richiesto la indicazione specifica, da parte del richiedente, dei possibili elementi di sovrapposizione delle valutazioni di merito nei due diversi procedimenti. La dichiarazione di ricusazione è, pertanto, inammissibile per assoluta genericità. P.Q.M. Dichiara inammissibile la dichiarazione di ricusazione e condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale del 28 febbraio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Vessichelli A CORTE DI CASSAZIONE V [OSCURATO:PERSONA]—2 MAR 'n7 • FUNZI
Sentenza Cassazione n. 07594/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris