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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 27640/2025

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iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] a Milano il 06 / 12 /19 46 avverso la sentenza del 27/09/2024 della Corte d'appello di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] udita la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] ratore Generale, [OSCURATO:PERSONA] , che ha conclusoper l’accoglimento del ricorso; uditi i difensori del ricorrente, avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],i quali hanno insistito per l’accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Brescia, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione nei confronti del ricorrente per il reato ascritto al capo b) della rubrica nonché, quanto a quelli di cui al capo c), limitatamente alla condotta riqualificata come dibancarotta preferenziale per la somma di euro 122.345,00, rideterminando la pena in anni quattro e mesi due di reclusione (in luogo di quella, precedentemente quantificata in anni quattro e mesi quattro di reclusione).

2. Avverso la richiamata sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, mediante i difensor i di fiducia, avv. ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motiv i di impugnazione , di seguito ripercorsi entro i limiti strettamente necessari per la decisione.

2.1. Con il primodenuncia omessa, contraddittoria e/o illogica motivazione della sentenza impugnata per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche poiché, alle pag. 14 e 15, punto

4.4. della decisione, la Corte territoriale ha pretermesso la valutazione dei motivi nuovi depositati in data 4 settembre 2024 , specie con riferimento agli elementi probatori di carattere economico attinenti alla condotta successiva al reato.

A fondamento della censura lamenta, in particolare, che, travisando i dati probatori, la Corte d’Appello di Brescia ha omesso la valutazione di circostanze decisive, sia per la determinazione del trattamento sanzionatorio in forza dell’art. 133, secondo comma, n. 3, cod. pen. per condotte coeve e susseguenti al reato, sia per la concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Sottolinea, segnatamente, che la pronuncia censurata ha assunto che: erano incerti gli esiti della transazione intervenuta con la curatela, che invece era stata effettuata; la proposta transattiva era limitata al pagamento dell’importo di 25.000,00euro, senza dunque considerare né la rinuncia a i crediti professionali nei confronti della procedura per circa 97.000,00 euro né l’escussione da parte del Fallimento della fideiussione di 131.000,00 euro che aveva prestato nei confronti della società fallita.

2.2. Mediante il secondo motivo il [OSCURATO:PERSONA] assume vizio di motiva zi one rispetto alla rideterminazione della pena stante l’eccessivo aumento della stessa operato ai sensi dell’art. 219, comma 2, n. 1, l. fall.

Invero,lamenta che, a fronte della prescrizione della condotta di bancarotta preferenziale così derubricata (tra quelledi bancarotta distrattiva ascritte al cap o c) e della prescrizione dei fatti condotta di cui al capo b), la riduzione della pena, rispetto a quella comminata all’esito del giudizio di primo grado, è di soli due mesi. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il primo motivo non è fondato.

Occorre premettere, al riguardo, che il vizio di travisamento della prova peromissione è configurabile solo se manca la motivazione in ordine alla valutazione di un elemento probatorio acquisito nel processo e potenzialmente decisivo ai fini della decisione(tra le altre, Sez. 6 , n. 8610 del 05/02/2020 , P., Rv. 278457; Sez. 4, n. 50557 del 07/02/2013, Chierici,Rv. 257899).

Ora, se in astratto non è escluso che il vizio possa essere integrato, potendo investire qualsivoglia capo della pronuncia, anche in relazione a quello afferente iltrattamento sanzionatorio, esso non ricorre nella fattispecie in esame.

Se è vero, infatti, che la Corte territorialeha afferma to che manca la prova del perfezionamento della transazione, tuttavia ne ha valuta to in concreto la portata, ponendo in rilievo, con motivazione congrua e di qui insuscettibile di sindacato in questa sede di legittimità, che il versamento dell’importo di 25.000 euro a fronte delle somme distratte dall’imputatopari a oltre ottocentomila euro, non era comunque di rilevanza tale da essere considerato ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Né, peraltro, assume rilevanza, l’omessa considerazione da parte della decisione censurata di una rinuncia da parte del ricorrente a crediti professionali nei confronti della Curatelanella stessa transazione, e ciò in quanto tali crediti erano vantati da una società della qual era legale rappresentante e non crediti propri dell’imputato e, in ogni caso, si trattava della rinuncia ad un credito di euro 97.000, somma ancora una volta non congru a rispetto alle distrazioni accertate a carico del [OSCURATO:PERSONA].

D’altra parte si deve anche considerare, al riguardo, chetil ricorrente ha concorso al compimento di operazioni dolose, costituite dal mancato pagamento di debiti erariali, per circa due milioni e mezzo di euro.

Infine, alcuna incidenza avrebbe potuto avere l’escussione di una fideiussione già prestata prima del fallimento dal [OSCURATO:PERSONA] in favore della società per la somma di euro 131.000,00, essendo il pagamento delle relative somme un atto dovuto in base al precedente impegno negoziale e non già una circostanza valutabile per l’attenuazione della pena ai sensi dell’art. 62-bis cod. pen. 2.Il secondo motivo è manifestamente infondato laddove l’aumento operato a titolo di continuazione c.d. fallimentare è stato giustificato rinviando all’art. 133 cod. pen. che annovera, tra i criterida considerare a tal fine , anche la gravità della condotta, ritraibile dall’elevata entità delle distrazioni commesse e dalle somme non corrisposte all’Erario che hanno finito con il condurre la società al fallimento.

3. In definitiva, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma il 2 lug

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] a Milano il 06 / 12 /19 46 avverso la sentenza del 27/09/2024 della Corte d'appello di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] udita la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] ratore Generale, [OSCURATO:PERSONA] , che ha conclusoper l’accoglimento del ricorso; uditi i difensori del ricorrente, avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],i quali hanno insistito per l’accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Brescia, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione nei confronti del ricorrente per il reato ascritto al capo b) della rubrica nonché, quanto a quelli di cui al capo c), limitatamente alla condotta riqualificata come dibancarotta preferenziale per la somma di euro 122.345,00, rideterminando la pena in anni quattro e mesi due di reclusione (in luogo di quella, precedentemente quantificata in anni quattro e mesi quattro di reclusione). 2. Avverso la richiamata sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, mediante i difensor i di fiducia, avv. ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motiv i di impugnazione , di seguito ripercorsi entro i limiti strettamente necessari per la decisione. 2.1. Con il primodenuncia omessa, contraddittoria e/o illogica motivazione della sentenza impugnata per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche poiché, alle pag. 14 e 15, punto 4.4. della decisione, la Corte territoriale ha pretermesso la valutazione dei motivi nuovi depositati in data 4 settembre 2024 , specie con riferimento agli elementi probatori di carattere economico attinenti alla condotta successiva al reato. A fondamento della censura lamenta, in particolare, che, travisando i dati probatori, la Corte d’Appello di Brescia ha omesso la valutazione di circostanze decisive, sia per la determinazione del trattamento sanzionatorio in forza dell’art. 133, secondo comma, n. 3, cod. pen. per condotte coeve e susseguenti al reato, sia per la concessione delle circostanze attenuanti generiche. Sottolinea, segnatamente, che la pronuncia censurata ha assunto che: erano incerti gli esiti della transazione intervenuta con la curatela, che invece era stata effettuata; la proposta transattiva era limitata al pagamento dell’importo di 25.000,00euro, senza dunque considerare né la rinuncia a i crediti professionali nei confronti della procedura per circa 97.000,00 euro né l’escussione da parte del Fallimento della fideiussione di 131.000,00 euro che aveva prestato nei confronti della società fallita. 2.2. Mediante il secondo motivo il [OSCURATO:PERSONA] assume vizio di motiva zi one rispetto alla rideterminazione della pena stante l’eccessivo aumento della stessa operato ai sensi dell’art. 219, comma 2, n. 1, l. fall. Invero,lamenta che, a fronte della prescrizione della condotta di bancarotta preferenziale così derubricata (tra quelledi bancarotta distrattiva ascritte al cap o c) e della prescrizione dei fatti condotta di cui al capo b), la riduzione della pena, rispetto a quella comminata all’esito del giudizio di primo grado, è di soli due mesi. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il primo motivo non è fondato. Occorre premettere, al riguardo, che il vizio di travisamento della prova peromissione è configurabile solo se manca la motivazione in ordine alla valutazione di un elemento probatorio acquisito nel processo e potenzialmente decisivo ai fini della decisione(tra le altre, Sez. 6 , n. 8610 del 05/02/2020 , P., Rv. 278457; Sez. 4, n. 50557 del 07/02/2013, Chierici,Rv. 257899). Ora, se in astratto non è escluso che il vizio possa essere integrato, potendo investire qualsivoglia capo della pronuncia, anche in relazione a quello afferente iltrattamento sanzionatorio, esso non ricorre nella fattispecie in esame. Se è vero, infatti, che la Corte territorialeha afferma to che manca la prova del perfezionamento della transazione, tuttavia ne ha valuta to in concreto la portata, ponendo in rilievo, con motivazione congrua e di qui insuscettibile di sindacato in questa sede di legittimità, che il versamento dell’importo di 25.000 euro a fronte delle somme distratte dall’imputatopari a oltre ottocentomila euro, non era comunque di rilevanza tale da essere considerato ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche. Né, peraltro, assume rilevanza, l’omessa considerazione da parte della decisione censurata di una rinuncia da parte del ricorrente a crediti professionali nei confronti della Curatelanella stessa transazione, e ciò in quanto tali crediti erano vantati da una società della qual era legale rappresentante e non crediti propri dell’imputato e, in ogni caso, si trattava della rinuncia ad un credito di euro 97.000, somma ancora una volta non congru a rispetto alle distrazioni accertate a carico del [OSCURATO:PERSONA]. D’altra parte si deve anche considerare, al riguardo, chetil ricorrente ha concorso al compimento di operazioni dolose, costituite dal mancato pagamento di debiti erariali, per circa due milioni e mezzo di euro. Infine, alcuna incidenza avrebbe potuto avere l’escussione di una fideiussione già prestata prima del fallimento dal [OSCURATO:PERSONA] in favore della società per la somma di euro 131.000,00, essendo il pagamento delle relative somme un atto dovuto in base al precedente impegno negoziale e non già una circostanza valutabile per l’attenuazione della pena ai sensi dell’art. 62-bis cod. pen. 2.Il secondo motivo è manifestamente infondato laddove l’aumento operato a titolo di continuazione c.d. fallimentare è stato giustificato rinviando all’art. 133 cod. pen. che annovera, tra i criterida considerare a tal fine , anche la gravità della condotta, ritraibile dall’elevata entità delle distrazioni commesse e dalle somme non corrisposte all’Erario che hanno finito con il condurre la società al fallimento. 3. In definitiva, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 2 lug