CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 03765/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/04/2021 del Tribunale di Teramo, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 23 aprile 2021, il Tribunale di Teramo ha condannato l'imputato alla pena di euro 100,00 di ammenda, in relazione al reato di cui agli artt. 9 e 17, primo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS; r.d. n. 733 del 1931), perché, nella qualità di titolare dell'istituto di investigazione privata denominato "[OSCURATO:PERSONA]" sito in Teramo, esercitava l'attività di investigazione, per la quale è richiesta licenza prefettizia, sulla base di un decreto la cui efficacia autorizzativa era scaduta, in quanto non ne aveva richiesto il rinnovo con congruo anticipo. 2. Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento. 2.1. Con una prima doglianza, si deduce la violazione del combinato disposto degli artt. 9 e 17 del r.d. n. 733 del 1931, in quanto la violazione contestata non costituirebbe reato, bensì un mero illecito amministrativo. A parere della difesa, la violazione della prescrizione dell'autorità di pubblica sicurezza - imposta dal Prefetto di Teramo nel decreto autorizzativo e concernente il congruo anticipo per la trasmissione della dichiarazione di prosecuzione dell'attività investigativa - sarebbe sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 17 -bis del TUPLS, che prevede l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria a chiunque, ottenuta un'autorizzazione, contravvenga alle disposizioni di cui agli artt. 8 e 9 del TUPLS, come avvenuto nel caso di specie. 2.2. Con un secondo motivo di ricorso, si lamenta il difetto di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'art. 17 -bis del TUPLS, sul rilievo che l'argomentazione offerta dal giudice monocratico in ordine alla colpevolezza del ricorrente sarebbe destituita di fondamento sotto un duplice profilo: per un verso, se è vero che le prescrizioni si applicano soltanto durante il periodo di vigenza della licenza, allora se la licenza è scaduta non si potrà applicare neppure la sanzione penale; per altro verso, se si vuole applicare comunque il combinato disposto degli artt. 9 e 17 del TUPLS, ancorché dopo il periodo di validità della licenza, allora si dovrà prendere atto della clausola di salvezza di cui all'art. 17 -bis e applicarla conseguentemente. 2.3. In terzo luogo, ci si duole della manifesta illogicità della motivazione in ordine alla prescrizione contenuta nella licenza de qua, nella parte in cui il Tribunale avrebbe considerato la disposizione relativa alla dichiarazione di prosecuzione dell'attività come una prescrizione. Secondo la difesa, a fronte della possibilità offerta all'amministrato di scegliere se presentare o meno la richiesta con congruo anticipo, la disposizione in oggetto non potrebbe essere considerata una prescrizione, con la conseguenza che la stessa dovrà essere comunque esclusa dal novero della violazione penale. 2.4. Con un quarto motivo di doglianza, si censura la violazione dell'art. 17- bis del TUPLS in ordine alla falsa applicazione della contestata sanzione penale in luogo di quella amministrativa, stante il rinnovo della licenza riconosciuto con efficacia ex tunc. In particolare, la difesa sostiene che l'imputato non avrebbe completamente omesso di trasmettere la dichiarazione di prosecuzione dell'attività alla Prefettura di Teramo, bensì vi avrebbe provveduto con ritardo, precisamente in data 28 novembre 2016. Ciononostante, la prefettura competente avrebbe rinnovato la licenza necessaria allo svolgimento dell'attività investigativa con decreto del 14 settembre 2017, prot. n. 37764/Area I, valido a far data dal 13 giungo 2016 e sino al 13 giungo 2019, con evidente efficacia retroattiva. 2.5. Con un ultimo motivo, si deduce la violazione dell'art. 131-bis cod. pen. per aver il Tribunale escluso la particolare tenuità del fatto in virtù del perdurante inadempimento durato alcuni mesi, nonostante detta condotta non potesse ritenersi né plurima né reiterata e, dunque, non ostativa all'applicazione della causa di non punibilità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il quarto motivo di ricorso - con cui si deduce la violazione di legge a fronte del rinnovo retroattivo della licenza - è fondato e va trattato prioritariamente in quanto pregiudiziale dal punto di vista logico. Nella specie la difesa, nel ritenere falsamente applicata la sanzione penale in luogo della sanzione amministrativa, ha opportunemante posto l'accento sul decreto - allegato al ricorso - emanato dalla Prefettura di Teramo in data 14 settembre 2017, con cui si rinnovava fino al 13 giugno 2019 l'autorizzazione necessaria all'imputato per la gestione dell'istituto di investigazione privata. Sul punto, tuttavia, la sentenza impugnata non può reputarsi corretta, laddove il giudice, pur rilevando l'esistenza di tale rinnovo, ha ritenuto, senza chiarirne le ragioni, che detta autorizzazione non potesse estendersi retroattivamente al periodo intermedio interessato. Trattasi di un'interpretazione manifestamente illogica, perché, come si evince chiaramente dal provvedimento prefettizio allegato, l'autorizzazione iniziale datata 18 giugno 2013 è stata rinnovata automaticamente fino al 13 giugno 2019, cosicché deve ritenersi compreso e coperto dalla licenza anche il periodo oggetto della violazione in esame, individuato tra il 18 giungo 2016 e il 28 novembre 2016. L'accoglimento del quarto motivo di ricorso, cui consegue l'assoluzione dell'imputato perché il fatto non sussiste, comporta l'assorbimento delle altre censure proposte. 2. In forza delle considerazioni che precedono, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fa