CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 29 marzo 2022
Cassazione n. 17052/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio. letta la memoria del nuovo difensore del Conidi avv.to [OSCURATO:PERSONA] con la quale si insiste nei motivi ed in particolare sulla insussistenza delle esigenze cautelari anche alla luce di quanto disposto dalla sentenza di annullamento con rinvio di questa sezione n. 18308/2021. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Con ordinanza in data 4 novembre 2021, il tribunale della libertà di Catanzaro, rigettava l'appello avanzato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del G.I.P. del medesimo tribunale del 4-5-2021 che aveva respinto la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari in atto applicati allo stesso perché ritenuto gravemente indiziato dei delitti di cui agli artt. 452 bis e 452 quaterdecies aggravati ex art. 416bisl cod.pen.. 1.2 Avverso detta ordinanza proponevano ricorso per cassazione i difensori dell'imputato, avv.ti Mazzotta e [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con distinti motivi: - violazione di legge ex art. 606 lett. e) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 274 e 310, contraddittorietà e mancanza di motivazione del provvedimento impugnato con riferimento all'attualità delle esigenze cautelari; al proposito si lamentava che il tribunale aveva fatto riferimento all'esistenza di un giudicato cautelare senza fornire risposta alle nuove e differenti emergenze individuate dalla difesa; si aggiungeva, poi, che/ in caso di considerevole lasso di tempo trascorso tra l'emissione della misura ed i fatti contestati inon poteva ritenersi sussistere il requisito dell'attualità e cheiinoltreinon si poteva richiamare il precedente provvedimento dal quale risultavano decorsi altri 6 mesi; inoltre, i fatti risultavano consumati nel 2017 senza che potesse tenersi conto di una generica tendenza a delinquere; - violazione dell'art. 606 lett. e) cod.proc.pen. illogicità della motivazione con riferimento alla natura dei reati contestati posto che si era fatto riferimento al reato di cui all'art. 416 bis cod.pen. sebbene il ricorrente rispondesse soltanto dei delitti fine di cui ai capi 97 e 99 e cioè di due ipotesi di reato di danno consumate nel 2017. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 Entrambi i motivi sono infondati ed il ricorso, pertanto, deve essere respinto. Quanto al primo motivo, va ricordato come in tema di presupposti per l'applicazione delle misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, introdotto espressamente dalla legge 16 aprile 2015, n. 47 nel testo dell'art. 274 lett. c) cod. proc. pen., costituiva già prima della entrata in vigore della legge in questione un presupposto implicito per l'adozione della misura cautelare, in quanto necessariamente insito in quello della concretezza del pericolo, posto che l'attualità deve essere intesa non come imminenza del pericolo di commissione di ulteriori reati, ma come prognosi di commissioni di delitti analoghi, fondata su elementi concreti - e non congetturali - rivelatori di una continuità ed effettività del pericolo di reiterazione, attualizzata al momento della adozione della misura (Sez. 6, n. 9894 del 16/02/2016 Rv. 266421). Si è anche precisato che in tema di misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio- ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza. (Sez. 5 - , n. 11250 del 19/11/2018, Rv. 277242 - 01). Orbene, nel caso in esame, il giudice dell'appello cautelare richiamando un precedente provvedimento ha confermato le ragioni che avevano portato a concludere per la sussistenza del pericolo di recidiva in riferimento alle modalità di consumazione del fatto,avuto anche riguardo alla contestazione dell'aggravante di cui all'art. 416bisl cod.pen. che faceva ritenere la condotta posta in essere al fine di agevolare la cosca. Né è decisivo l'argomento relativo all'annullamento disposto con altra sentenza di questa sezione (n. 18308/2021) posto che in quel provvedimento l'annullamento con rinvio era stato disposto per difetto di motivazione in punto esigenze cautelari, lacuna poi colmata dal successivo provvedimento emesso proprio in sede di rinvio .dal tribunale della libertà in altra composizione chiamato nuovamente a pronunciarsi. Il secondo motivo è manifestamente infondato posto che il tribunale non ha errato nell'indicare i fatti contestati avendo, già nell'esposizione, richiamato il provvedimento di annullamento dell'ordinanza genetica per il delitto di cui all'art. 416 bis cod.pen. indicato al capo n.1 e sottolineato come le esigenze siano state valutate in relazione ai soli delitti fine aggravati ex 416 bis1 cod.pen.. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi infondata; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Roma, 29 marzo 2022 IL ¶ONSIGLIERE,EST. D . ard LA/ IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]. L gostin