CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 14 settembre 2021
Cassazione n. 09219/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/06/2020 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; preso atto che il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scritta rassegnata ai sensi dell'art. 23 d.l. n. 137 del 2020 e sudc. modd., ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con l'adozione delle statuizioni consequenziali; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, emessa il 4 giugno 2020, la Corte di assise di appello di Napoli ha, per la posizione che qui rileva, confermato la decisione resa il 24 maggio 2019 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli che aveva giudicato con il rito abbreviato, oltre ad altri coimputati, [OSCURATO:PERSONA] (nato il 22 settembre 1990), imputato, in concorso con altri, dei seguenti reati: - reato di cui agli artt. 110, 112, primo comma, n. 1, 575, 577, primo comma, n. 3, 416-bis.1, primo comma, cod. pen., per avere, in concorso con altri, cagionato la morte di [OSCURATO:PERSONA]Andò, componente del clan Amato - Pagano, la cui fazione facente capo a Pagano vedeva al vertice [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (classe 1971), essendo stato - il suddetto D'Andò, referente della consorteria nella gestione delle estorsioni e del mercato all'ingrosso e al dettaglio degli stupefacenti appartenente alla fazione degli Amato - attirato con un tranello nel covo di Melito, al fine di condurlo a Marano, per l'addotta ragione di dover incontrare Riccio; invece D'Andò, a cagione dell'attività del gruppo di fuoco, formato dai due capi nonché da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], classe 1989, [OSCURATO:PERSONA], classe 1990, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], era stato posto al cospetto, in particolare, di [OSCURATO:PERSONA], che lo aveva ucciso attingendolo con colpi di arma da fuoco; con la premeditazione e con l'aggravante del metodo e del fine camorristico (capo A); - reato di cui agli artt. 110, 61, n. 2, 81, 110, 416-bis.1, primo comma, cod. pen., 2, 4 e 7 legge 2 ottobre 1967, n. 895, relativo al concorso nella detenzione e nel porto illegali della pistola usata per l'omicidio (capo B); - reato di cui agli artt. 110, 411, 416-bis.1, primo comma, cod. pen, per la distruzione del cadavere di D'Andò, operazione di cui si erano occupati materialmente [OSCURATO:PERSONA], classe 1990, [OSCURATO:PERSONA], classe 1989, Ferraiuolo e Scognamiglio (capo C); - fatti avvenuti in Marano, il 22 febbraio 2011, con la recidiva specifica infraquinquennale per il suddetto imputato. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] (classe 1990) responsabile dei reati ascrittigli, riuniti in continuazione, e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate ad eccezione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., esclusa la recidiva e computata la diminuente per il rito, lo aveva condannato alla pena di anni venti di reclusione, con l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e l'interdizione legale durante l'esecuzione della pena, nonché con l'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni tre, oltre alla condanna al risarcimento del danno in favore delle parti civili Domenico e [OSCURATO:PERSONA]Andò, da liquidarsi in separata sede, con condanna dell'imputato al pagamento della provvisionale di euro 100.000,00 a ciascuno dei due creditori. 2. Avverso la decisione di appello ha proposto ricorso la difesa di [OSCURATO:PERSONA] (classe 1990) chiedendone l'annullamento sulla base di Un unico motivo con cui prospetta la nullità della sentenza per l'erronea applicazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen. e per l'illogicità della motivazione sul corrispondente tema. La difesa fa rilevare che, a seguito della rinuncia dei motivi di appello relativi alla responsabilità, il gravame era stato limitato alla dosimetria della pena e si fondava anche sul comportamento tenuto dall'imputato nel corso del giudizio di primo grado, quando, oltre ad ammettere i fatti, egli aveva portato un contributo per l'accertamento degli accadimenti, consentendo il rinvenimento del corpo dell'ucciso, con l'effetto che il primo giudice gli aveva riconosciuto le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza con le aggravanti, esclusa l'insussistente recidiva. In questa prospettiva, tuttavia, proprio quel comportamento collaborativo, corroborato dalle dichiarazioni rese nel corso del giudizio di appello, avrebbe dovuto, secondo il ricorrente, indurre la Corte territoriale a una più attenta e corretta applicazione delle norme indicate, con la conseguente revisione in melius della sanzione inflitta. 3. All'udienza di discussione del 14 settembre 2021, fissata per il relativo procedimento, in cui unitamente ricorso di [OSCURATO:PERSONA] risultavano convogliate le impugnazioni dei coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], si prendeva atto dell'impedimento per motivi di salute del difensore del medesimo [OSCURATO:PERSONA], con conseguente separazione della sua posizione, formazione di autonomo fascicolo e differimento dell'inerente processo all'udienza dell'il novembre 2021. 4. In vista di quest'ultima udienza, il Procuratore generale ha rassegnato requisitoria scritta, ai sensi dell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 (la cui disciplina è stata prorogata dall'art. 7 dl. 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126), con cui ha prospettato la declaratoria di inammissibilità del ricorso, manifestamente infondato, il comportamento processuale dell'imputato, pur come enfatizzato dalla difesa, non consentendo l'applicazione di un trattamento sanzionatorio più mite.[OSCURATO:PERSONA] 1. Ribadito che, dopo la separazione delle posizioni processuali relative ai ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], in questa sede deve scrutinarsi la sola posizionè di [OSCURATO:PERSONA], la Corte ritiene che l'impugnazione proposta da quest'ultimo imputato sia inammissibile. 2. L'esame dell'unico motivo evidenzia che esso è finalizzato a censurare la scelta della Corte territoriale che ha confermato la determinazione del primo giudice di riconoscere all'imputato le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza con le contestate, e ritenute, circostanze aggravanti, escluso l'aumento autonomo per l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1, primo comma, cod. pen. La difesa, nella sostanza, lamenta che, invece, sussistevano tutte le condizioni affinché le attenuanti generiche fossero valutate in regime di prevalenza, nonostante l'imputato, nella prospettiva impugnatoria, meritasse il più favorevole giudizio di bilanciamento. 2.1. Va, ad ogni buon fine, puntualizzato che per l'applicazione della pena il ragionamento svolto dal primo giudice, confermato dal giudice di appello, è stato il seguente: dopo aver ritenuto, con articolata motivazione, di dover riconoscere a tutti i coimputati e, quindi, anche a [OSCURATO:PERSONA] le circostanze attenuanti generiche, in ragione delle dichiarazioni confessorie dagli stessi rese e del comportamento susseguente costituito nel consentire il ritrovamento del cadavere dopo molti anni, inteso quale manifestazione di resipiscenza, il primo giudice ha stimato che tali attenuanti andassero valutate in regime di equivalenza rispetto alle aggravanti comuni pure ritenute. Indi, applicata anche la continuazione, ha reputato che per il più grave reato di omicidio la pena base dovesse individuarsi nel massimo di anni ventiquattro di reclusione, spiegando che militava a supporto di questa opzione dosimetrica la valutazione della gravità del fatto, della negativa personalità degli imputati, del contesto criminale nel quale esso venne concepito e perpetrato, nonché delle brutali modalità esecutive. La pena è stata poi aumentata di anni otto di reclusione ex art. 416-bis.1, primo comma, cod. pen.; l'aumento per la detenzione dell'arma è stato fissato in anni tre di reclusione e l'aumento per la soppressione di cadavere è stato di anni due di reclusione. La somma delle pene ha dato come risultato quella di complessivi anni trentasette di reclusione.Il decidente ha, poi, tenuto conto (come era corretto fare: Sez. U, n. 45583 del 25/10/2007, Volpe, Rv. 237692 - 01; fra le successive, Sez. 1, n. 40280 del 21/5/2013, Agostino, Rv. 257325 - 01) del criterio moderatore dell'art. 78 cod. pen., con riconfigurazione della pena in quella di anni trenta di reclusione, e ha, infine, applicato la riduzione per il rito, ex art. 442 cod. proc. pen., pervenendo alla pena finale di anni venti di reclusione. 2.2. La Corte di assise di appello, rispondendo alle deduzioni svolte dalla difesa con la corrispondente impugnazione, ha esposto le ragioni per le quali non ha ritenuto giuridicamente appropriato statuire l'invocato regime di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, dando atto di condividere le ragioni esposte dal primo giudice, siccome adeguate a individuare il bilanciamento giusto in quello inerente al rapporto di equivalenza. In tal senso, i giudici di appello hanno, fra l'altro, rimarcato che tutti gli imputati - compreso [OSCURATO:PERSONA] - erano gravati da precedenti penali, in tal senso (ossia per ponderare la capacità criminale e la personalità degli interessati) rilevando anche le condanne successive al fatto qui giudicato. Pure con riferimento all'entità della pena, la Corte territoriale ha condiviso la valutazione compiuta dal primo giudice stimando la sanzione in concreto irrogata all'imputato, anche quanto all'articolazione della commisurazione dell'aumento per la continuazione, equa e perfettamente commisurata alla gravità dei fatti. 2.3. Posto ciò, si richiama il principio di diritto secondo cui le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi anche quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/2/2010, Contaldo, Rv. 245931 - 01; Sez. 2, n. 31543 del 8/6/2017, Pennelli, Rv. 270450 - 01). Né può obliterarsi che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale - per assolvere al relativo obbligo di motivazione - deve dare conto, pure con locuzioni lessicali di natura sintetica, ma espressive dalla valutazione compiuta, di avere congruamente ponderato la fattispecie alla stregua dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., così come significativo si profila il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere del reo, esigendosi uno più specifico e dettagliato onere giustificativo del percorso logico seguito laddove si irroghino pene sensibilmente divaricate rispetto al minimo edittale (Sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288 - 01; Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243 - 01). 2.4. Nel caso in esame, il discorso giustificativo è stato adeguatamente articolato e ha avuto ad oggetto sia la ponderata stima inerente alla scelta della pena base, sia quella relativa a ciascuno degli aumenti corrispondenti ai reati diversi dall'omicidio, la valutazione — non assertiva, ma accuratamente spiegata — di rilevante gravità operata dai giudici di merito avendo avuto riguardo in modo chiaro e netto anche questi ultimi delitti. Quanto alla protesta di non adeguata valorizzazione del contributo fornito dall'imputato nel ritrovamento dei resti dell'ucciso, essa si profila avere esorbitato in una prospettazione avente contenuto di merito: invero, la deduzione è risultata proiettata a censurare l'approdo sanzionatorio per non avere i giudici di appello valorizzato l'addotta mancata considerazione dell'apporto, prefigurato dalla difesa come fondamentale, dato dalla condotta di [OSCURATO:PERSONA] al ritrovamento del cadavere di D'Andò. Al contrario, i giudici di secondo grado non hanno mancato di prendere in considerazione le argomentazioni svolte dalla difesa sul tema poi nuovamente posto alla base del ricorso per cassazione: essi, però, hanno espressamente obiettato, in primo luogo, che le ammissioni di [OSCURATO:PERSONA], in via generale, oltre a risultare "anodine" nella loro sostanza, si erano caratterizzate per la loro tardività, avendo questo imputato ammesso pienamente la commissione dell'omicidio soltanto innanzi alla Corte di assise di appello, mentre in precedenza egli aveva limitato la sua ammissione alla sola sottrazione del cadavere; hanno, poi, rimarcato, in secondo ma non secondario luogo, che l'indicazione del luogo di sepoltura del cadavere della vittima era avvenuta dopo un tempo pari a ben otto anni dai fatti e, considerati tutti gli elementi caratterizzanti la vicenda, aveva concretato una circostanza di fatto equamente valutata dal primo giudice, per gli effetti dosimetrici conseguenti. In definitiva, nella presente sede di legittimità, non si rileva alcuna iniquità della sanzione inflitta a [OSCURATO:PERSONA], dal momento che la complessiva condotta annessa alla sua posizione non è risultata essere stata incongruamente o irragionevolmente enfatizzata dai giudici di merito, nell'esercizio del discrezionale e motivato potere di commisurazione loro riservato dall'ordinamento, ai fini della quantificazione della sanzione penale inflitta all'imputato. 2.5. Il complesso dei richiamati elementi conduce alla necessaria conclusione che, sussistendo una motivazione adeguata alla base della sentenza impugnata, le deduzioni svolte dal ricorrente si esauriscono in censure, da un lato, aspecifiche e, dall'altro, tali da sollecitare il sovvertimento della motivazione della sentenza impugnata con puntualizzazioni di merito, non consentite in questa sede.3. Le considerazioni svolte conducono all'inammissibilità dell'impugnazione proposta dal suddetto imputato. Discende dalla corrispondente declaratoria, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sent. n. 186 del 2000) - di una somma alla Cassa delle ammende in misura che, per il contenuto dei motivi dedotti, si stima equo fissare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d