CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31584/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/02/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; ì-- OSSERVA Ritenuto che il difensore di [OSCURATO:PERSONA], con unico motivo, ha dedotto il vizio di motivazione della sentenza impugnata, con riferimento alla determinazione della pena in misura superiore al minimo edittale e al mancato riconoscimento del vizio parziale di mente dell'imputato; Considerato che tali censure sono inammissibili per aspecificità, in quanto non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata sui punti censurati (pag. 3 e 4 della sentenza impugnata) e, pur deducendo formalmente vizi della sentenza impugnata, si risolvono nella sollecitazione ad una diversa valutazione delle risultanze probatorie, non consentita in sede di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 7 luglio 20