CassazionedecretoSezione 6Decisione del 30 marzo 2022
Cassazione n. 10230/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
____________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 22619 del ruolo generale dell’anno 2020, proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. con unico socio ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona dei rappresentanti per procura [OSCURATO:PERSONA]- gio Distefano e [OSCURATO:PERSONA] rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] M. Tedoldi (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 68A02 F205H) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Melissa (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 79B49 G739K) rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 73S05 E897O) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 58R50 L219N) -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Milano n. 5107/2019, pubblicata in data 20 dicembre 2019; udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 9 marzo 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] ha intimato precetto di paga- mento dell’importo di € 153.396,21 a [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., sulla base di titolo esecutivo giudiziale costituito da decreto ingiun- tivo dichiarato provvisoriamente esecutivo, per compensi Ric. n. 22619/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 9 marzo 2022 – Ordinanza – Pagina 1 di 10 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 22619/2020 Numero sezionale 2769/2022 professionali. La società intimata, pagata la sorta capitale e Numero di raccolta generale 10230/2022Data pubblicazione 30/03/2022 parte della somma richiesta a titolo di interessi (per un totale di € 119.528,70), ha proposto opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615, comma 1, c.p.c., contestando la residua dif- ferenza del credito e, in particolare (per quanto ancora rileva nella presente sede) l’importo degli interessi calcolato nel pre- cetto, con particolare riguardo alla data di decorrenza degli stessi. L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Milano. La Corte di Appello di Milano ha confermato la decisione di primo grado. Ricorre la [OSCURATO:PERSONA]. S.p.A., sulla base di due motivi. Resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA]. È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato manifestamente infondato. È stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della pro- posta. La società ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis, comma 2, c.p.c.. Ragioni della decisione 1. Va in primo luogo disattesa la richiesta formulata dalla so- cietà ricorrente (cfr., in particolare, nella memoria depositata ai sensi dell’art. 380 bis, comma 2, c.p.c.), di riunione del pre- sente ricorso a quello relativo al giudizio di opposizione al de- creto ingiuntivo costituente il titolo posto alla base del precetto opposto, trattandosi di giudizi aventi oggetto autonomo ed in- dipendente. 2. Con il primo motivo del ricorso si denunzia «Ex art. 360, nn. 3 e 4, c.p.c. per violazione e falsa od omessa applicazione Ric. n. 22619/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 9 marzo 2022 – Ordinanza – Pagina 2 di 10 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 22619/2020 dell’art. 474 c.p.c. e dell’art. 643 c.p.c., in relazione agli Numero sezionale 2769/2022Numero di raccolta generale 10230/2022artt.1219, 1224 e 1282 c.c. e al d. lgs. 231/2002». Data pubblicazione 30/03/2022 Il motivo è manifestamente infondato. 2.1 Premesso che con il decreto posto a base del precetto op- posto le era stato ingiunto il pagamento degli interessi, «come da domanda dalla scadenza al saldo», sulla sorta capitale di € 103.381,20 riconosciuta a titolo di compensi professionali in base ad una convenzione stipulata tra le parti e che, nel ricorso monitorio, erano stati richiesti gli interessi ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2002 «dal dovuto al saldo», la società ricorrente sostiene che «l’obbligazione di pagamento di com- pensi professionali di avvocato per attività in materia civile è illiquida e diviene liquida soltanto a seguito di un provvedi- mento, anche monitorio, che quantifichi il compenso e che venga notificato al preteso debitore, producendo gli effetti della mora debendi», onde nella specie «gli interessi sulle somme ingiunte erano dovuti a decorrere dalla data di notifica del de- creto ingiuntivo, che liquidava i compensi e costituiva in mora la pretesa debitrice, non già dalla data di emissione delle note pro forma dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], come erroneamente ritenuto nella sentenza impugnata, in contrasto con la giurisprudenza consolidata di questo Ecc.mo [OSCURATO:PERSONA]». 2.2 In realtà, sia il tribunale che la corte di appello, con doppia decisione conforme, hanno (correttamente, come meglio si ve- drà) ritenuto – a prescindere da ogni astratta questione di di- ritto sulla decorrenza, in generale, degli interessi sulle somme dovute a titolo di compensi professionali, da riservare eventual- mente al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo – che il punto in contestazione in sede di opposizione all’esecuzione do- vesse essere risolto sulla base dell’interpretazione di quanto previsto nel titolo esecutivo. Ed entrambi i giudici di merito, interpretando il titolo esecutivo, che riconosceva alla creditrice gli interessi «come da domanda Ric. n. 22619/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 9 marzo 2022 – Ordinanza – Pagina 3 di 10 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 22619/2020 Numero sezionale 2769/2022 dalla scadenza al saldo», hanno ritenuto che, con la sua do-Numero di raccolta generale 10230/2022Data pubblicazione 30/03/2022 manda monitoria, la [OSCURATO:PERSONA] aveva richiesto (e, quindi, le erano stati riconosciuti) gli interessi sui compensi maturati in proprio favore in base alla convenzione stipulata con la società debitrice, a decorrere dalla data in cui era dovuto (almeno nella sua stessa prospettazione) il pagamento di ciascuno di tali com- pensi, cioè dalla data di emissione delle relative note pro forma (documenti che risultavano peraltro regolarmente prodotti in sede monitoria). 2.3 Secondo la società ricorrente, al contrario, il titolo esecu- tivo dovrebbe interpretarsi come se esso fosse privo di una ef- fettiva e concreta decisione in ordine alla data di decorrenza degli interessi, limitandosi a fare generico riferimento alla de- correnza «dovuta», da intendersi come un mero richiamo ai principi generali di diritto applicabili nella fattispecie. 2.4 Ad avviso del collegio, l’interpretazione del titolo esecutivo – anche a volerne ritenere possibile un diretto sindacato nella presente sede – risulta correttamente effettuata dai giudici di merito e va, quindi, confermata. In base alla tesi della società ricorrente, come già rilevato, sia la richiesta degli interessi da parte della creditrice, sia la rela- tiva decisione in sede monitoria sarebbero in realtà generiche e consisterebbero in un mero richiamo alle norme di diritto ap- plicabili alla fattispecie, da individuare in sede esecutiva: in altri termini, la concreta liquidazione degli interessi non sarebbe stata effettivamente richiesta nel ricorso per decreto ingiuntivo e non sarebbe stata, di conseguenza, effettuata dal giudice che lo aveva emesso. Non può infatti certo ritenersi tale una liqui- dazione che faccia generico riferimento alla normativa vigente, senza una sua effettiva applicazione nella fattispecie concreta: in sostanza, secondo tale prospettazione, la liquidazione degli interessi sarebbe stata rimessa alla sede esecutiva. Ric. n. 22619/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 9 marzo 2022 – Ordinanza – Pagina 4 di 10 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 22619/2020 I giudici di merito hanno invece ritenuto che, dal contesto del Numero sezionale 2769/2022Numero di raccolta generale 10230/2022 ricorso monitorio, si potesse desumere che la ricorrente avesse Data pubblicazione 30/03/2022 richiesto la concreta liquidazione degli interessi e, in particolare che, anche facendo riferimento all’applicabilità delle previsioni di cui al decreto legislativo n. 231 del 2002, l’avesse richiesta con decorrenza dalla data in cui ciascun compenso, almeno nella sua complessiva prospettazione, era dovuto, cioè dalla data di emissione della relativa nota pro forma prodotta. 2.5 Orbene, in primo luogo la tesi della società ricorrente, al fine di sostenere l’assunto per cui non sarebbe stata chiesta una effettiva liquidazione degli interessi, nel ricorso per decreto ingiuntivo, avrebbe certamente implicato la necessità di un più preciso e puntuale richiamo del complessivo contenuto dell’in- tero ricorso monitorio, ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., mentre nel ricorso per cassazione vi è un mero richiamo alla formulazione del dispositivo del decreto ingiuntivo (con il riconoscimento degli interessi «come da domanda dalla sca- denza al saldo») ed alla richiesta della creditrice di interessi «dal dovuto», richiami che non possono certamente ritenersi idonei e adeguati, di per sé, a consentire la verifica della fon- datezza di quell’assunto. Sotto tale profilo le censure in esame risultano prive della ne- cessaria specificità. 2.6 In ogni caso, l’interpretazione del titolo esecutivo effettuata dai giudici di merito è in concreto corretta e va confermata an- che in questa sede, dovendosi valutare a tal fine l’intero conte- nuto del ricorso monitorio. La suddetta valutazione porta a concludere, come è del resto logico: a) che la creditrice avesse chiesto in sede monitoria la concreta liquidazione del proprio credito per interessi; b) che, anche in virtù del richiamo alla convenzione stipulata, al de- creto legislativo n. 231 del 2002 ed alle note pro forma pro- dotte, tale richiesta di liquidazione del credito per interessi Ric. n. 22619/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 9 marzo 2022 – Ordinanza – Pagina 5 di 10 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 22619/2020 fosse stata da lei formulata, anche implicitamente, ma inequi- Numero sezionale 2769/2022Numero di raccolta generale 10230/2022 vocabilmente, in relazione alla pretesa scadenza di ciascuna ob- Data pubblicazione 30/03/2022 bligazione, cioè in relazione alla data di emissione delle relative note pro forma; c) che tale richiesta sia stata accolta in sede di emissione del decreto ingiuntivo, avendo il giudice riconosciuto gli interessi «come da domanda». In definitiva, deve ritenersi corretta l’interpretazione del titolo esecutivo fornita dai giudici di merito, con doppia decisione con- forme, nel senso che lo stesso contenesse il riconoscimento in favore della creditrice ricorrente in sede monitoria, oltre che dei compensi professionali richiesti, anche degli interessi, ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2002, su ciascun compenso, con decorrenza dalla data di emissione della relativa nota pro forma, e che ogni contestazione in ordine alla correttezza di tale decisione avrebbe potuto e dovuto eventualmente essere avan- zata esclusivamente in sede di opposizione al decreto ingiun- tivo. 3. Con il secondo motivo si denunzia «Ex art. 360, nn. 3 e 4, c.p.c. per violazione e falsa od omessa applicazione dell’art. 474 c.p.c., nonché dell’art. 101, comma 2, c.p.c. e (in subordine) degli artt. 1362 e 1366 c.c.» Anche questo motivo è manifestamente infondato. Secondo la società ricorrente, «la sentenza impugnata ha erro- neamente ritenuto di poter integrare il titolo esecutivo in via extratestuale, facendo riferimento alle previsioni del contratto 20.12.2011 concluso tra le parti, senza che vi fossero le condi- zioni per compiere una siffatta integrazione extracartolare, po- sto che la questione della decorrenza degli interessi non era stata minimamente trattata nel corso del procedimento moni- torio e non poteva ritenersi univocamente definita, secondo quanto prevede il consolidato indirizzo della Ecc.ma Suprema Corte nelle eccezionali ipotesi di integrazione extratestuale del titolo esecutivo; inoltre la Corte territoriale non ha sottoposto Ric. n. 22619/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 9 marzo 2022 – Ordinanza – Pagina 6 di 10 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 22619/2020 alle parti la questione inerente al contratto del 20.12.2011, ri- Numero sezionale 2769/2022Numero di raccolta generale 10230/2022 levata ex officio, a mente dell’art. 101, comma 2, c.p.c.»; inol- Data pubblicazione 30/03/2022 tre, «peraltro e in ogni caso, le note pro forma monitoriamente azionate dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] non concernevano affatto il compenso forfettario cui fa riferimento la lett. h) del contratto 20.12.2011 richiamata in sentenza, bensì la richiesta di com- pensi per prestazioni professionali (asseritamente) diverse da quelle incluse nel compenso forfettario, oggetto di contesta- zione nel giudizio di merito di opposizione al decreto ingiun- tivo»; infine, «la lettera del contratto riportata in sentenza (“dietro emissione di nota pro forma cui seguirà regolare fat- tura”) non implica affatto, secondo i criteri di cui all’art. 1362 c.c. nonché secondo buona fede oggettiva, che il preteso cre- dito per compensi professionali divenga liquido ed esigibile sol per effetto dell’emissione unilaterale e in autoliquidazione della nota pro forma dell’avvocato, in contrasto con il consolidato orientamento di cui al precedente motivo, che sancisce il carat- tere illiquido del credito per compensi professionali di avvo- cato». 3.1 Buona parte delle questioni poste con il motivo di ricorso in esame trovano risposta e restano quindi di fatto assorbite in virtù di quanto osservato con riguardo al primo motivo del ri- corso, cui si fa rinvio. Infatti, una volta chiarito che è corretta l’interpretazione del ti- tolo esecutivo fatta propria dai giudici di merito, nel senso che lo stesso contenesse il riconoscimento, in favore della creditrice ricorrente in sede monitoria, oltre che dei compensi professio- nali richiesti, anche degli interessi, ai sensi del decreto legisla- tivo n. 231 del 2002, su ciascun compenso, con decorrenza dalla data di emissione della relativa nota pro forma, onde ogni contestazione in ordine alla correttezza di tale decisione avrebbe potuto e dovuto eventualmente essere avanzata esclu- sivamente in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, ne Ric. n. 22619/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 9 marzo 2022 – Ordinanza – Pagina 7 di 10 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 22619/2020 Numero sezionale 2769/2022 discende, di conseguenza, che tutte le questioni poste dalla so-Numero di raccolta generale 10230/2022Data pubblicazione 30/03/2022 cietà ricorrente in relazione all’interpretazione delle previsioni del contratto stipulato dalle parti in data 20 dicembre 2011, alla liquidità ed esigibilità dei compensi dovuti in base a tale con- tratto ed alla decorrenza dei relativi interessi, non possono ri- tenersi ammissibili nella presente sede. 3.2 D’altra parte, in conformità all’indicata interpretazione del titolo esecutivo, è altresì evidente che si tratta di un titolo ese- cutivo implicante una espressa (e legittima) integrazione extra- testuale, sulla base dei documenti prodotti in sede monitoria e, precisamente, delle note pro forma emesse dal legale, per cia- scuno dei compensi riconosciuti come dovuti. Tale integrazione è ben possibile (come correttamente rilevato, ancora una volta, dai giudici di merito), in virtù della avvenuta produzione di detti documenti nel procedimento monitorio, do- vendo gli stessi ritenersi esaminati e valutati dal giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo, il quale ad essi ha fatto implicito rinvio nel liquidare gli interessi. Ciò implica che la relativa questione sia stata “trattata” e “de- finita” nel procedimento all’esito del quale si è formato il titolo, dovendo in proposito ovviamente tenersi conto della struttura e delle caratteristiche del procedimento monitorio. Sotto tale aspetto, la decisione impugnata risulta, quindi, pie- namente conforme all’indirizzo consolidato di questa Corte, se- condo cui «il titolo esecutivo giudiziale, ai sensi dell’art. 474, comma 2, n. 1, c.p.c., non si identifica, né si esaurisce, nel documento giudiziario in cui è consacrato l’obbligo da eseguire, essendo consentita l’interpretazione extratestuale del provve- dimento, sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel pro- cesso in cui esso si è formato, purché le relative questioni siano state trattate nel corso dello stesso e possano intendersi come ivi univocamente definite, essendo mancata, piuttosto, la con- creta estrinsecazione della soluzione come operata nel Ric. n. 22619/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 9 marzo 2022 – Ordinanza – Pagina 8 di 10 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 22619/2020 dispositivo o perfino nel tenore stesso del titolo» (cfr. Cass., Numero sezionale 2769/2022Numero di raccolta generale 10230/2022 Sez. U, Sentenza n. 11066 del 02/07/2012, Rv. 622929 – 01; Data pubblicazione 30/03/2022 Sez. 3, Sentenza n. 9161 del 16/04/2013, Rv. 625825 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 23159 del 31/10/2014, Rv. 633259 – 01; Sez. L, Sentenza n. 19641 del 01/10/2015, Rv. 637527 – 01 Sez. 3, Sentenza n. 24635 del 02/12/2016, Rv. 642326 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14356 del 05/06/2018, Rv. 649427 – 01; Sez. L, Ordinanza n. 5049 del 25/02/2020, Rv. 656939 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 10806 del 05/06/2020, Rv. 658033 - 02). 3.3 Proprio in virtù dell’implicito ma inequivoco rinvio conte- nuto nel titolo esecutivo ai documenti regolarmente prodotti in sede monitoria non può ritenersi, infine, fondato neanche l’as- sunto della società secondo cui, nell’operazione di interpreta- zione del titolo stesso, vi sarebbe stato da parte del giudice di appello il rilievo di ufficio di una questione non sottoposta al contraddittorio delle parti, in violazione dell’art. 101, comma 2, c.p.c.. In realtà, il giudice di secondo grado si è limitato a confermare l’interpretazione in concreto del titolo esecutivo già fornita dal giudice di primo grado e contestata dalla società appellante, richiamando le previsioni del contratto stipulato dalle parti (che costituiva del resto il titolo della pretesa azionata in sede mo- nitoria e poi dell’atto di precetto) al solo fine di dare una rispo- sta alle affermazioni della stessa appellante relative alla que- stione della decorrenza, in generale ed in linea di stretto diritto, degli interessi sui crediti per compensi professionali di avvo- cato, questione che peraltro si è già chiarito non essere ammis- sibile oggetto della presente opposizione all’esecuzione, in virtù del decisivo e assorbente rilievo da dare all’interpretazione in concreto del titolo esecutivo. 4. Il ricorso è rigettato. Ric. n. 22619/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 9 marzo 2022 – Ordinanza – Pagina 9 di 10 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 22619/2020 Numero sezionale 2769/2022 Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base Numero di raccolta generale 10230/2022Data pubblicazione 30/03/2022 del principio della soccombenza, come in dispositivo. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228. per questi motivi La Corte: - rigetta il ricorso; - condanna la società ricorrente a pagare le spese del giu- dizio di legittimità in favore della controricorrente, liqui- dandole in complessivi € 2.500,00, oltre € 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a ti- tolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso nella camera di consiglio della Sesta Sezione Ci- vile, Sottosezione 3, in data 9 marzo 2022. Il presidente [OSCURATO:PERSONA]. n. 22619/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 9 marzo 2022 – Ordinanza – Pagina 10 di 10 F i r m a t o D a : V A L I