CassazionedecretoSezione 6Decisione del 5 marzo 2021
Cassazione n. 27237/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 25215-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale erede di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 80415740580; - intimato - avverso il decreto n. CRONOL. 270/2018 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositato il 06/02/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/03/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. FATTO E DIRITTO La Corte di appello di Firenze, con decreto n. 270/2018 depositato il 6 febbraio 2018, in accoglimento dell'opposizione incidentale proposta dal Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 5 ter legge n. 89 del 2001, avverso il decreto del magistrato designato che accogliendo parzialmente la domanda di equa riparazione formulata da [OSCURATO:PERSONA] liquidava l'indennizzo in complessivi curo 2.160,00 e in curo 915,00 le spese del procedimento, ritendo fondata l'eccezione spiegata dall'Amministrazione ad avviso della quale nulla spettava alla opponente principale a titolo di indennizzo per il giudizio pensionistico introdotto dal padre dinanzi alla Corte dei Conti, Sez. giur. Toscana con ricorso del 30.07.1982 definito con sentenza del 07.06.2015, neanche in ragione della quota ereditaria, per manifesta infondatezza della domanda azionata nel giudizio presupposto ex art. 2, comma 2 legge n. 89 del 2001. Avverso il decreto della Corte di appello fiorentina propone ricorso per cassazione la Rizzi, fondato su due motivi. Il Ministero è rimasto intimato. La proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., nel senso della parziale fondatezza del ricorso, è stata notificata alla parte ricorrente, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA], all'esito dell'adunanza camerale, ritiene che non sussistano nella specie i requisiti di cui al n. 5 dell'art. 375 c.p.c., per la trattazione della causa in Camera di consiglio, ossia dell'evidenza decisoria e, pertanto, la stessa deve essere rimessa al Presidente della Seconda sezione civile per la fissazione in pubblica udienza, stante la rilevanza delle critiche mosse circa il criterio di determinazione della temerarietà della lite nel giudizio presupposto. P.Q.M. Ric. 2018 n. 25215 sez. M2 - ud. 05-03-2021 -2- La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la rimessione della stessa in pubblica udienza. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI - 2" Sezione civile della Corte di Cassazione, il 5