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CassazionesentenzaSezione FDecisione del 28 gennaio 2025

Cassazione n. 34779/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/01/2025 della Corte di appello di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che la sentenza impugnata sia annullata, con rinvio alla Corte d'Appello di Bologna. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 28 gennaio 2025, la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del GUP del Tribunale di Parma del 17 ottobre 2023, resa all'esito di giudizio abbreviato, con cui l'imputato era stato condannato, per il reato di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000, perché, nella sua qualità di amministratore di fatto di una società, si avvaleva di fatture per operazioni inesistenti a fini di evasione di imposte nella dichiarazione riferita all'anno 2014.

2. Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, lamentando, con un unico motivo di doglianza, l'erronea applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., con riferimento al diniego del riconoscimento della causa di non punibilità ivi prevista.

Non si sarebbe considerato che la vigente formulazione dalla disposizione, applicabile retroattivamente in bonam partem in ragione della sua natura sostanziale, ricomprende i reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel minimo a due anni di reclusione, tra i quali rientra quello per cui si procede. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

Deve premettersi che lo stesso non riguarda l'accertamento della responsabilità penale, che deve pertanto essere ritenuto definitivo.

Il reato di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000, contestato all'imputato, è stato commesso il 12 settembre 2015 e ha per oggetto elementi passivi fittizi per euro 9.980,00, con un'evasione di imposta di euro 2.745,00.

Secondo la formulazione della disposizione incriminatrice vigente all'epoca del fatto, il reato era punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni; secondo la formulazione attualmente vigente, se — come nel caso di specie — l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni" (comma 2-bis del richiamato art. 2).

Tale essendo la cornice edittale, la Corte d'appello ritiene che l'art. 131-bis cod. pen. possa trovare applicazione solo per i reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, implicitamente richiamando la formulazione della disposizione vigente fino al 29 dicembre 2022.

Con la modifica introdotta dal d.lgs. n. 150 del 2022, a partire dal 30 dicembre 2022, l'applicazione della causa di non punibilità è però consentita per i reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel minimo a due anni, fra cui rientra la fattispecie in esame.

La retroattività di tale nuova formulazione è già stata affermata da questa Corte, la quale ha precisato che la causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen., come novellato dall'art. 1, comma 1, lettera c), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in quanto istituto di natura sostanziale, trova applicazione anche nei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della modifica, relativi a reati commessi in precedenza (Sez. 6, n. 7573 del 27/01/2023, Rv. 284241 - 02).

La preclusione del limite di pena a cui fa riferimento la Corte di appello è, dunque, insussistente.

2. Da quanto precede, consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata, limitatamente all'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna, perché proceda a nuovo giudizio sul punto, con libertà di esito, facendo applicazione del principio di diritto sopra enunciato.

Visto l'art. 624 cod. proc. pen., deve essere dichiarata la irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata, limitatamente all'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, ad altra sezione della Corte di appello di Bologna.

Visto l'art. 624 cod. proc. pen., dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale respon

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/01/2025 della Corte di appello di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che la sentenza impugnata sia annullata, con rinvio alla Corte d'Appello di Bologna. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 28 gennaio 2025, la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del GUP del Tribunale di Parma del 17 ottobre 2023, resa all'esito di giudizio abbreviato, con cui l'imputato era stato condannato, per il reato di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000, perché, nella sua qualità di amministratore di fatto di una società, si avvaleva di fatture per operazioni inesistenti a fini di evasione di imposte nella dichiarazione riferita all'anno 2014. 2. Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, lamentando, con un unico motivo di doglianza, l'erronea applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., con riferimento al diniego del riconoscimento della causa di non punibilità ivi prevista. Non si sarebbe considerato che la vigente formulazione dalla disposizione, applicabile retroattivamente in bonam partem in ragione della sua natura sostanziale, ricomprende i reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel minimo a due anni di reclusione, tra i quali rientra quello per cui si procede. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. Deve premettersi che lo stesso non riguarda l'accertamento della responsabilità penale, che deve pertanto essere ritenuto definitivo. Il reato di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000, contestato all'imputato, è stato commesso il 12 settembre 2015 e ha per oggetto elementi passivi fittizi per euro 9.980,00, con un'evasione di imposta di euro 2.745,00. Secondo la formulazione della disposizione incriminatrice vigente all'epoca del fatto, il reato era punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni; secondo la formulazione attualmente vigente, se — come nel caso di specie — l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni" (comma 2-bis del richiamato art. 2). Tale essendo la cornice edittale, la Corte d'appello ritiene che l'art. 131-bis cod. pen. possa trovare applicazione solo per i reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, implicitamente richiamando la formulazione della disposizione vigente fino al 29 dicembre 2022. Con la modifica introdotta dal d.lgs. n. 150 del 2022, a partire dal 30 dicembre 2022, l'applicazione della causa di non punibilità è però consentita per i reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel minimo a due anni, fra cui rientra la fattispecie in esame. La retroattività di tale nuova formulazione è già stata affermata da questa Corte, la quale ha precisato che la causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen., come novellato dall'art. 1, comma 1, lettera c), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in quanto istituto di natura sostanziale, trova applicazione anche nei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della modifica, relativi a reati commessi in precedenza (Sez. 6, n. 7573 del 27/01/2023, Rv. 284241 - 02). La preclusione del limite di pena a cui fa riferimento la Corte di appello è, dunque, insussistente. 2. Da quanto precede, consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata, limitatamente all'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna, perché proceda a nuovo giudizio sul punto, con libertà di esito, facendo applicazione del principio di diritto sopra enunciato. Visto l'art. 624 cod. proc. pen., deve essere dichiarata la irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata, limitatamente all'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, ad altra sezione della Corte di appello di Bologna. Visto l'art. 624 cod. proc. pen., dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale respon
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