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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 45843/2023

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a seguente SENTENZA ‘e0 Cortít(thnln sul l~ proposto da: [OSCURATO:PERSONA] hal Cit' 2RAtJf Ds tint-A.WLeirg av~5243:144~3-€1el- EGLIANZA di 110:Ctere kelfil udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; refiziwittenrfte le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], Il PG conclude chiedendo che la Corte dichiari la competenza del magistrato di sorveglianza di Roma; udito il difensore; L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo che la Corte dichiari la competenza del magistrato di sorveglianza di Roma; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con provvedimento del 15 febbraio 2023 il Magistrato di sorveglianza di goilm prezazi aveva dichiarato la propria incompetenza a favore del Magistrato di sorveglianza di Bologna a decidere sull'istanza con la quale [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto la fruizione di un permesso premio ex art. 30-ter legge 26 luglio 1975, n. 354, evidenziando che la parte, ristretta presso l'Istituto detentivo di Ferrara, non rivestiva lo status di collaboratore di giustizia e che, dunque, nel caso di specie, non era applicabile la disciplina di cui all'art. 16-nonies, dl. 15 gennaio 1991, n. 8 (convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82). [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Bologna con ordinanza del 21 marzo 2023 solleva conflitto di competenza ex art. 28 cod. proc. pen., evidenziando che [OSCURATO:PERSONA] era beneficiario di un programma speciale di protezione, quale familiare di [OSCURATO:PERSONA], giusta delibera della Commissione centrale (a seguito di riunione del 15 novembre 2017) su proposta della Procura distrettuale di Napoli, e che, quindi, giudice territorialmente competente doveva intendersi il Magistrato di sorveglianza di Roma. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il conflitto negativo, ammissibile in rito, per avere entrambi i giudici coinvolti ricusato di prendere cognizione del procedimento esecutivo avviato da [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla richiesta di fruizione di un permesso premio ex art. 30-ter Ord. pen., superabile soltanto mediante una decisione di questa Corte ai sensi dell'art. 32 cod. proc. pen., deve essere risolto con l'affermazione della competenza del Magistrato di sorveglianza di Roma.

A tal fine, si evidenzia come non vi sia dubbio che l'art. 16-nonies, comma 8, d.l. n. 8 del 1991 è dettato nell'ambito della disciplina dei benefici penitenziari resi possibili a coloro che hanno prestato collaborazione; tuttavia, il comma in esame fa riferimento ai provvedimenti adottati «nei confronti di persona sottoposta a speciali misure di protezione» e non soltanto nei confronti di collaboratori di giustizia.

L'art. 9, comma 5, della norma in commento, inoltre, stabilisce che le speciali misure di protezione possono essere applicate anche a coloro che convivono stabilmente con chi collabora con la giustizia.

Si tratta, come risulta dalla delibera della Commissione centrale (a seguito di riunione del 15 novembre 2017), della condizione in cui si trova [OSCURATO:PERSONA], atteso che le speciali misure di protezione erano state attivate nei suoi confronti in quanto familiare di un collaboratore di giustizia, [OSCURATO:PERSONA].Sul punto, la giurisprudenza di questa Corte ha già avuto modo di chiarire che la competenza a provvedere sulle richieste di benefici penitenziari avanzate da detenuti destinatari di speciali misure di protezione (nella specie, permesso premio richiesto da convivente della madre di un collaboratore di giustizia) appartiene al Magistrato di sorveglianza di Roma, trovando applicazione l'art. 16-nonies, comma 8, dl. 15 gennaio 1981, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1981, n. 82 (Sez. 1, n. 9163 del 12/12/2022, dep. 2023, Rv. 284831). [OSCURATO:PERSONA], infatti, aveva dovuto eleggere domicilio, ai sensi dell'art. 12, comma terzo, del sopra citato decreto legge, nel luogo nel quale ha sede l'apposita Commissione, in Roma; ne consegue che la competenza funzionale a provvedere sulla richiesta di applicazione del beneficio penitenziario appartenga al Magistrato di sorveglianza di Roma(V.

«Sr,21, 1,,,& Del )1Yt)1 :1 ."; -J9 P.Q.M.

Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Magistrato di sorveglianza di Roma, cui dispone

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA ‘e0 Cortít(thnln sul l~ proposto da: [OSCURATO:PERSONA] hal Cit' 2RAtJf Ds tint-A.WLeirg av~5243:144~3-€1el- EGLIANZA di 110:Ctere kelfil udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; refiziwittenrfte le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], Il PG conclude chiedendo che la Corte dichiari la competenza del magistrato di sorveglianza di Roma; udito il difensore; L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo che la Corte dichiari la competenza del magistrato di sorveglianza di Roma; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con provvedimento del 15 febbraio 2023 il Magistrato di sorveglianza di goilm prezazi aveva dichiarato la propria incompetenza a favore del Magistrato di sorveglianza di Bologna a decidere sull'istanza con la quale [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto la fruizione di un permesso premio ex art. 30-ter legge 26 luglio 1975, n. 354, evidenziando che la parte, ristretta presso l'Istituto detentivo di Ferrara, non rivestiva lo status di collaboratore di giustizia e che, dunque, nel caso di specie, non era applicabile la disciplina di cui all'art. 16-nonies, dl. 15 gennaio 1991, n. 8 (convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82). [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Bologna con ordinanza del 21 marzo 2023 solleva conflitto di competenza ex art. 28 cod. proc. pen., evidenziando che [OSCURATO:PERSONA] era beneficiario di un programma speciale di protezione, quale familiare di [OSCURATO:PERSONA], giusta delibera della Commissione centrale (a seguito di riunione del 15 novembre 2017) su proposta della Procura distrettuale di Napoli, e che, quindi, giudice territorialmente competente doveva intendersi il Magistrato di sorveglianza di Roma. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il conflitto negativo, ammissibile in rito, per avere entrambi i giudici coinvolti ricusato di prendere cognizione del procedimento esecutivo avviato da [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla richiesta di fruizione di un permesso premio ex art. 30-ter Ord. pen., superabile soltanto mediante una decisione di questa Corte ai sensi dell'art. 32 cod. proc. pen., deve essere risolto con l'affermazione della competenza del Magistrato di sorveglianza di Roma. A tal fine, si evidenzia come non vi sia dubbio che l'art. 16-nonies, comma 8, d.l. n. 8 del 1991 è dettato nell'ambito della disciplina dei benefici penitenziari resi possibili a coloro che hanno prestato collaborazione; tuttavia, il comma in esame fa riferimento ai provvedimenti adottati «nei confronti di persona sottoposta a speciali misure di protezione» e non soltanto nei confronti di collaboratori di giustizia. L'art. 9, comma 5, della norma in commento, inoltre, stabilisce che le speciali misure di protezione possono essere applicate anche a coloro che convivono stabilmente con chi collabora con la giustizia. Si tratta, come risulta dalla delibera della Commissione centrale (a seguito di riunione del 15 novembre 2017), della condizione in cui si trova [OSCURATO:PERSONA], atteso che le speciali misure di protezione erano state attivate nei suoi confronti in quanto familiare di un collaboratore di giustizia, [OSCURATO:PERSONA].Sul punto, la giurisprudenza di questa Corte ha già avuto modo di chiarire che la competenza a provvedere sulle richieste di benefici penitenziari avanzate da detenuti destinatari di speciali misure di protezione (nella specie, permesso premio richiesto da convivente della madre di un collaboratore di giustizia) appartiene al Magistrato di sorveglianza di Roma, trovando applicazione l'art. 16-nonies, comma 8, dl. 15 gennaio 1981, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1981, n. 82 (Sez. 1, n. 9163 del 12/12/2022, dep. 2023, Rv. 284831). [OSCURATO:PERSONA], infatti, aveva dovuto eleggere domicilio, ai sensi dell'art. 12, comma terzo, del sopra citato decreto legge, nel luogo nel quale ha sede l'apposita Commissione, in Roma; ne consegue che la competenza funzionale a provvedere sulla richiesta di applicazione del beneficio penitenziario appartenga al Magistrato di sorveglianza di Roma(V. «Sr,21, 1,,,& Del )1Yt)1 :1 ."; -J9 P.Q.M. Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Magistrato di sorveglianza di Roma, cui dispone
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