CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 luglio 2023
Cassazione n. 24472/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura speciale apposta su foglio separato allegato al ricorso, ed elettivamente domiciliata presso il suo indirizzo pec [OSCURATO:EMAIL]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura speciale apposta su foglio separato allegato al controricorso, ed elettivamente domiciliata presso il suo indirizzo pec .pecavvocati.it; -controricorrente - avverso la sentenza del Tribunale di Brescia n. 811/2021 (pubblicata il 19 marzo 2021); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 luglio 2023 dal Presidente relatore [OSCURATO:PERSONA]; lettele memorie depositate da entrambe le parti. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. proponeva opposizione, dinanzi al Giudice di pace di Brescia, avverso l’ordinanza-ingiunzione n. 469/A/2017, emessa in data 10 luglio 2017, con la quale le veniva irrogato – da parte dell’ATS di [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 25838/2021 C.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] Brescia - il pagamento della sanzione amministrativa di euro 1.000,00 in ordine alla violazione prevista dall’art. 4, comma 2, del Regolamento CE n. 852/2004, per omesso rispetto dei requisiti generali in materia di igiene e di integrità degli alimenti. Il citato Giudice accoglieva il ricorso in opposizione, rilevando la fondatezza della contestata mancata notificazione del verbale di accertamento presupposto. 2. Decidendo sul gravame interposto dall’ATS di Brescia e nella costituzione dell’appellata, il Tribunale di Brescia, con sentenza n. 811/2021, accoglieva l’appello e, in riforma della gravata decisione, revocava l’annullamento dell’opposta ordinanza-ingiunzione, sul presupposto della verificata regolarità della notificazione del verbale di accertamento nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., essendosi completato legittimamente il procedimento notificatorio a mezzo posta eseguito nei suoi riguardi nelle forme della compiuta giacenza, aggiungendosi, altresì, che, con il ricorso originario, l’appellata non aveva accompagnato la sua doglianza sull’asserita illegittimità della notificazione con la proposizione di censure nel merito. 3. Avverso la menzionata sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., sulla base di due motivi. L’intimata ATS di Brescia ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo il [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. denuncia – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. - la violazione degli artt. 1 00, 331, 332 e 359 c.p.c., per non aver il giudice di appello rilevato, con l’impugnata sentenza, che essa società non era menzionata come destinataria dell’ordinanza-ingiunzione oggetto di opposizione, la quale, pertanto, si sarebbe dovuta ritenere illegittimamente emessa nei suoi confronti. 2. Con la seconda censura, la società ricorrente deduce –con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione degli artt. 112 e 346 c.p.c., nonché dell’art. 14, commi 2 e 6, legge n. 689/1981 e dell’art. 145 c.p.c. Con questa doglianza, la ricorrente critica l’impugnata sentenza per aver, con essa, il giudice di appello omesso di pronunciarsi o, comunque, implicitamente disatteso l’eccezione, ritualmente coltivata, di difetto assoluto di notificazione del verbale di accertamento nei suoi confronti, dal momento che, in atti, si rinvenivano la sola busta e la sola CAD della notificazione effettuata dall’ATS di Brescia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con conseguente estinzione di ogni obbligazione nei suoi riguardi. 3. Occorre in premessa rilevare che entrambe le censure riguardano la supposta illegittimità della notificazione dell’ordinanza-ingiunzione nei confronti della società ritenuta responsabile e, ancor prima, della stessa ordinanza-ingiunzione per asserita mancata indicazione in essa della società medesima. 4. Ciò posto, ritiene il collegio che il primo motivo si prospetta inammissibile. Come evidenziato, con questa doglianza, la ricorrente lamenta le denunciate violazioni riferite all’asserita mancata indicazione della stessa nell’ordinanza-ingiunzione (quale società, in persona del legale rappresentante, deducendo che fosse stato indicato solo quest’ultimo, nella persona di [OSCURATO:PERSONA]). Senonché, per quanto emerge dal richiamo delle difese formulate in appello dall’odierna ricorrente così come riportate alle pag. 5-6 del ricorso, tale questione non era stata specificamente ricompresa tra i motivi di gravame, tutti incentrati sull’assunta illegittimità del procedimento notificatorio del verbale di accertamento nei suoi riguardi e sulla contestazione delle prove al riguardo (oltre che su un supposto vizio di ultrapetizione correlato all’individuata data di decorrenza del termine per la contestazione dell’illecito). Infatti, nel ricorso – nel richiamare lo svolgimento processuale (v., in particolare, il punto 4) riportato a pag. 6) - si afferma che la notifica del verbale di accertamento non solo non si era perfezionata nei confronti del Cusmai (quale persona fisica) ma era del tutto mancata nei riguardi di essa società ricorrente, quale responsabile in solido, che aveva, oltretutto, formulato opposizione introducendo il giudizio di primo grado. Senonché, con il motivo qui in esame, la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. prospetta tutt’altra doglianza, ovvero che – pur non disconoscendo di aver ricevuto la notificazione dell’ordinanza-ingiunzione – essa non era stata indicata nel testo del provvedimento sanzionatorio come “soggetto ingiunto”. Appare, perciò, evidente che la questione involta con la censura in esame non aveva formato specificamente oggetto di devoluzione al giudice di secondo grado. 5. Il secondo motivo – che è, invece, tutto incentrato sulla contestazione dell’illegittimità e/o inesistenza del procedimento notificatorio del verbale di accertamento nei confronti di essa società ricorrente (dalla quale sarebbe dovuta conseguire l’estinzione della pretesa sanzionatoria nei suoi riguardi), che costituiva, in effetti l’oggetto propriamente devoluto al giudice di appello -è altrettanto inammissibile. In primo luogo, deve porsi in risalto che, con esso, la ricorrente deduce – per un verso -che il giudice di appello avrebbe errato nell’aver accertato che la notifica del verbale di accertamento sarebbe stata eseguita –sulla base delle risultanze documentali risultati dal plico postale - indicando come destinataria essa società [OSCURATO:PERSONA]. Così prospettata, la questione è riconducibile alla denuncia di una (asserita) errata percezione –da parte del giudice di secondo grado – di un fatto (l’aver detto giudice oggettivamente riscontrato che la notifica del verbale indicava come destinataria la società ricorrente, che avrebbe dovuto rispondere della violazione quale obbligata solidale) che, secondo la ricorrente, si sarebbe, invece, dovuto ritenere incontrastabilmente escluso sulla base delle acquisizioni documentali intervenute in giudizio. Ci si trova, pertanto, in presenza della deduzione di un vizio revocatorio sussumibile nella ipotesi di cui all’art. 395, n. 4), c.p.c., come tale inammissibile nella presente sede di legittimità, poiché il relativo rimedio impugnatorio avrebbe dovuto essere proposto dinanzi allo stesso giudice di appello (ai sensi dell’art. 398 c.p.c.). Quanto alla seconda parte del motivo circa la contestazione della legittimità del procedimento notificatorio eseguito, la doglianza va ritenuta ugualmente inammissibile, poiché, con essa, la ricorrente tende, in effetti, a confutare gli accertamenti di merito che il giudice di secondo grado ha effettuato in relazione all’apprezzamento della ritualità del suddetto procedimento. Infatti, il Tribunale di Brescia ha compiutamente verificato che tale procedimento era avvenuto nel rispetto dell’applicazione della modalità compiuta giacenza e nell’osservanza di tutte le formalità e dei tempi previsti al riguardo, da cui il corretto accertamento che la notifica si sarebbe dovuta intendere eseguita nel decimo giorno successivo alla messa in giacenza (salvo che il destinatario ritiri l’atto in un momento precedente), modalità tutte attestate come realizzate dall’agente postale preposto (o da altro soggetto ugualmente legittimato, la cui attività era da ritenersi comunque riconducibile a [OSCURATO:PERSONA]). Del resto, il giudice di appello ha applicato il principio generale (cfr., da ultimo, Cass. n. 8895/2022) per cui l’atto pervenuto all’indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest’ultimo, in applicazione della presunzione di conoscenza prevista dall’art. 1335 c.c., superabile soltanto attraverso la prova dell’impossibilità di averne conoscenza senza colpa (correttamente, inoltre, lo stesso giudice ha ravvisato l’irrilevanza della circostanza che l’opponente aveva presentato reclamo all’ufficiopostale, oltretutto in epoca successiva all’instaurazione del procedimento di opposizione e che, successivamente, aveva anche proposto querela di falso, dell’esito del cui procedimento nulla viene addotto in questa sede ai fini di una possibile incidenza sul giudizio di opposizione avverso l’ordinanza-ingiunzione). 5. In definitiva, alla stregua delle argomentazioni complessivamente operate, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo. Infine, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della stessa ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 700,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e c.p.a., nella misura e sulle voci come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso nella camera di consiglio della Secon