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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 dicembre 1988

Cassazione n. 21772/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18/12/1988 avverso la sentenza del 07/04/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Milano, con sentenza in data 7 aprile 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Milano, in data 9 luglio 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 642 cod. pen.

Letta la memoria del parte civile, non corredata da richiesta di liquidazione delle spese processuali; Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta una violazione di legge e un vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, alla tardività della querela, nonché al diniego delle generiche e della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., risulta manifestamente infondato, oltre che riproduttivo di questioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dalla corte di appello, che in motivazione ha difatti evidenziato le ragioni per disattendere le alternative ricostruzioni difensive sulla sussistenza del reato e sulla tempestività della querela sporta dalla società assicurativa, entrambe riproposte in questa sede, e confermare la decisione impugnata anche sotto il profilo sanzionatorio, essendo la gravità della condotta e del danno cagionato di ostacolo ad un'ulteriore riduzione di pena mediante il riconoscimento delle generiche, e, a fortiori, all'integrazione dell'esimente di cui all'art. 131-bis cod. pen., che presuppone proprio un'offesa di particolare tenuità (cfr. fgg. 2 e 3 della motivazione della sentenza impugnata); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 21 febbraio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18/12/1988 avverso la sentenza del 07/04/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Milano, con sentenza in data 7 aprile 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Milano, in data 9 luglio 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 642 cod. pen. Letta la memoria del parte civile, non corredata da richiesta di liquidazione delle spese processuali; Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta una violazione di legge e un vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, alla tardività della querela, nonché al diniego delle generiche e della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., risulta manifestamente infondato, oltre che riproduttivo di questioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dalla corte di appello, che in motivazione ha difatti evidenziato le ragioni per disattendere le alternative ricostruzioni difensive sulla sussistenza del reato e sulla tempestività della querela sporta dalla società assicurativa, entrambe riproposte in questa sede, e confermare la decisione impugnata anche sotto il profilo sanzionatorio, essendo la gravità della condotta e del danno cagionato di ostacolo ad un'ulteriore riduzione di pena mediante il riconoscimento delle generiche, e, a fortiori, all'integrazione dell'esimente di cui all'art. 131-bis cod. pen., che presuppone proprio un'offesa di particolare tenuità (cfr. fgg. 2 e 3 della motivazione della sentenza impugnata); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 febbraio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 21772/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris