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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 27 gennaio 2022

Cassazione n. 33131/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe, resa il 27 gennaio 2022, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA], collaboratore di giustizia, avverso il diniego di permesso premio espresso dal Magistrato di sorveglianza di Roma con provvedimento del 15 settembre 2021.

Il Tribunale, pur non negando la buona prova data da Lauria nel corso della detenzione, ha ritenuto conclusivamente non ancora maturo il percorso trattamentale finora svolto dal detenuto per addivenire alla tranquillante prognosi necessaria per la concessione del beneficio premiale richiesto.

2. Lauria, con atto del suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione chiedendo l'annullamento dell'ordinanza sulla base di un unico motivo con cui ha prospettato la violazione degli artt. 30-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e succ. modd. (Ord. pen.) e 16 -nonies dl. n. 15 gennaio 1991, n. 8, convertito dalla legge 15 marzo 1991, n, 82, nonché il vizio della motivazione in relazione agli esiti favorevoli dell'osservazione in carcere.

Da tali esiti, secondo la difesa, il Tribunale avrebbe dovuto necessariamente trarre la prova dell'avvenuto ravvedimento di Lauria, come si prospetta essere dimostrato dai documenti, allegati per l'autosufficienza dell'impugnazione, da cui viene tratta la conclusione dell'adeguata progressione trattamentale conseguita dal detenuto.

Illogica viene ritenuta poi la rilevanza annessa al venir meno della relazione sentimentale con la compagna, restando da coltivare al medesimo gli interessi affettivi familiari culturali di lavoro a cui il permesso premio è finalizzato.

3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso osservando che, nel provvedimento impugnato, si è sottolineato come gli elementi indicativi del ravvedimento siano ancora in uno stato embrionale e necessitino di essere ulteriormente sviluppati, rafforzati e confermati, avendo desunto in modo logico l'inadeguatezza dei dati legittimanti la prognosi di affidabilità esterna, in relazione alla gravità dei delitti ascrittigli, dalla consistente lontananza temporale dalla completa espiazione della pena e dall'epoca recente dell'avvio del percorso di ravvedimento.

4. La difesa ha rassegnato una memoria di replica con la quale, contestando l'analisi posta a base della requisitoria, ha evidenziato che, dal momento del suo arresto, ossia dal 2016, Lauria ha serbato in carcere una condotta positiva, condotta non considerata nel valutare come persistente la pericolosità sociale del detenuto, a fronte di delitti commessi in epoca risalente e comunque antecedente all'inizio della collaborazione della giustizia, dell'assenza di collegamenti con la criminalità organizzata, di una collaborazione di elevata importanza e, appunto, di un comportamento inframurario ineccepibile, tale da far conseguire al medesimo pareri favorevoli per la concessione del beneficio da parte del direttore dell'istituto e dell'équipe di osservazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. L'impugnazione non appare fondata e va, quindi, rigettata.

2. Si premette che il Tribunale, a ragione del provvedimento impugnato, non frapposto alcun rilievo della carenza dei presupposti di natura oggettiva, ha dato atto dei progressi trattamentali compiuti dal detenuto, ma, ciò considerato, ha comunque condiviso, rendendo adeguata motivazione, l'approdo negativo raggiunto dal primo giudice, in senso conforme al parere contrario espresso dalla Direzione nazionale antimafia.

Al riguardo, in evidente connessione con la verifica del requisito di assenza di pericolosità, è stato considerato che non potevano obliterarsi alcuni fattori di preponderante rilievo: il lontano fine pena, il recente inizio della condotta connotata da maggiore regolarità, nonché- il comportamento che aveva contrassegnato il passato del detenuto, responsabile di più evasioni, per una delle quali Lauria era stato condannato alla pena di mesi otto di reclusione, e di violazioni delle prescrizioni imposte con la concessione degli arresti domiciliari.

Analizzata anche la relazione di sintesi, contenente elementi positivi in ordine ai progressi compiuti da Lauria, il Tribunale ha valutato che gli elementi in tal senso rilevanti ai fini della concessione del permesso premio si presentavano ancora allo stato embriohale e, quindi, necessitavano di essere ulteriormente corroborati dal detenuto nel prosieguo espiativo, non essendo essi, al momento, sufficienti per formulare una ragionevole prognosi di affidabilità esterna.

E' stato anche considerato che l'interruzione dei rapporti con la sua compagna avvenuta nel 2020 aveva indotto quest'ultima a dichiarare di non essere disponibile ad accogliere Lauria, in ipotesi di permesso premio.

3. La complessiva valutazione compiuta dal Tribunale di sorveglianza non risulta decisivamente infirmata dalla critica mossa nell'atto di impugnazione.

Secondo il meditato e non illogico avviso esposto dai conformi esiti delle analisi di merito, Lauria, benché abbia dato buone prove dal 2016, non risulta aver conseguito un grado di maturità e affidabilità, nell'iter trattamentale, da farlo ritenere pronto per il godimento del permesso premio.

Al riguardo, è stata in modo congruo ponderata anche la sua pregressa, specifica propensione a violare le prescrizioni e commettere evasioni, che, nel quadro determinato dalla rilevante gravità dei delitti commessi e dal carattere ancora recente del percorso collaborativo intrapreso, ha contribuito a formare un complesso di dati, di ancora concreta controindicazione, non eludibile nella valutazione conclusiva, che è risultata peraltro di segno consonante a quello del parere fornito dalla Direzione nazionale antimafia, al di là del peso aggiuntivo che è stato annesso alla situazione di maggiore precarietà determinata dalla fine del rapporto fra il detenuto e la sua compagna.

3.1. Deve, sull'argomento, considerarsi anzitutto assodato il principio secondo cui, ai fini della concessione dei benefici penitenziari in favore dei collaboratori di giustizia, il requisito del ravvedimento, previsto dall'art. 16- nonies, comma 3, del d.l. n. 8 del 2015 cit. - statuto normativo a cui ha fatto riferimento il ricorrente lamentandone la violazione -, non può costituire oggetto di una sorta di presunzione, formulabile sulla sola base dell'avvenuta collaborazione e dell'assenza di persistenti collegamenti del condannato con la criminalità organizzata.

Esso, per vero, esige la presenza di ulteriori e specifici elementi, di qualsivoglia natura, che valgano a dimostrarne in positivo - sia pure in termini di mera, ragionevole probabilità - l'effettiva sussistenza (Sez. 1, n. 43256 del 22/05/2018, Sarno, Rv. 274517 - 01; Sez. 1, n. 48891 del 30/10/2013, Marino, Rv. 257671 - 01).

3.2. Occorre, poi, puntualizzare che - sulla premessa generale secondo cui, al fine della concessione del permesso premio previsto dall'art. 30-ter Ord. pen., il magistrato di sorveglianza deve verificare i requisiti della regolare condotta del detenuto e dell'assenza di pericolosità sociale, corrispondenti alla funzione premiale dell'istituto, nonché il profilo della funzionalità rispetto alla cura degli interessi affettivi, culturali e di lavoro del detenuto, acquisendo a tale ultimo riguardo le informazioni necessarie a valutare la coerenza del beneficio con il trattamento complessivo e con le sue finalità di risocializzazione (Sez. 1, n. 36456 del 09/04/2018, Corrias, Rv. 273608 - 01) - il giudice del merito, con riguardo alla verifica dell'assenza o meno della pericolosità sociale del detenuto, ha il compito di valutare questo requisito con maggior rigore nei casi di soggetti condannati per reati connotati da particolare gravità e che abbiano determinato la collocazione della fine della pena in data lontana nel tempo, casi in relazione ai quali rileva, in senso negativo, anche la mancanza di elementi indicativi di una rivisitazione critica del pregresso comportamento deviante (Sez. 1, n. 5505 del 11/10/2016, dep. 2017, Patacchiola, Rv. 269195 - 01; Sez. 1, n. 9796 del 23/11/2007, dep. 2008, Savio, Rv. 239173 - 01; Sez. 1, n. 5430 del 25/01/2005, Liso, Rv. 230924 - 01).

3.3. Nel quadro di principi così richiamati, la valutazione operata dai giudici di sorveglianza, oltre a non aver violato le norme regolatrici dell'istituto del permesso premio, nemmeno è confluita in una motivazione carente o contraddittoria.

Non è stato trascurato il dato, corroborato dalle relazioni di sintesi esaminate, che, dal momento dell'inizio della collaborazione, la progressione trattamentale contrassegnante il percorso di [OSCURATO:PERSONA] ha fatto emergere confortanti risultati positivi, ma è stato, con equilibrata ponderazione e senza fratture logiche, considerato che le serie controindicazioni derivanti dal gravissimo vissuto pregresso e dagli altri indicatori evidenziati, ivi incluse la ancora recente epoca di inizio dell'effettiva esperienza collaborativa e di quella che il Magistrato di sorveglianza di Roma aveva già definito, sulla base di concreti dati' di fatto, l'indole trasgressiva del detenuto, imponevano la conclusione del carattere ancora prematuro dell'accesso del detenuto al beneficio premiale richiesto.

4. L'impugnazione va, pertanto, rigettata.

Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, resa il 27 gennaio 2022, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA], collaboratore di giustizia, avverso il diniego di permesso premio espresso dal Magistrato di sorveglianza di Roma con provvedimento del 15 settembre 2021. Il Tribunale, pur non negando la buona prova data da Lauria nel corso della detenzione, ha ritenuto conclusivamente non ancora maturo il percorso trattamentale finora svolto dal detenuto per addivenire alla tranquillante prognosi necessaria per la concessione del beneficio premiale richiesto. 2. Lauria, con atto del suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione chiedendo l'annullamento dell'ordinanza sulla base di un unico motivo con cui ha prospettato la violazione degli artt. 30-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e succ. modd. (Ord. pen.) e 16 -nonies dl. n. 15 gennaio 1991, n. 8, convertito dalla legge 15 marzo 1991, n, 82, nonché il vizio della motivazione in relazione agli esiti favorevoli dell'osservazione in carcere. Da tali esiti, secondo la difesa, il Tribunale avrebbe dovuto necessariamente trarre la prova dell'avvenuto ravvedimento di Lauria, come si prospetta essere dimostrato dai documenti, allegati per l'autosufficienza dell'impugnazione, da cui viene tratta la conclusione dell'adeguata progressione trattamentale conseguita dal detenuto. Illogica viene ritenuta poi la rilevanza annessa al venir meno della relazione sentimentale con la compagna, restando da coltivare al medesimo gli interessi affettivi familiari culturali di lavoro a cui il permesso premio è finalizzato. 3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso osservando che, nel provvedimento impugnato, si è sottolineato come gli elementi indicativi del ravvedimento siano ancora in uno stato embrionale e necessitino di essere ulteriormente sviluppati, rafforzati e confermati, avendo desunto in modo logico l'inadeguatezza dei dati legittimanti la prognosi di affidabilità esterna, in relazione alla gravità dei delitti ascrittigli, dalla consistente lontananza temporale dalla completa espiazione della pena e dall'epoca recente dell'avvio del percorso di ravvedimento. 4. La difesa ha rassegnato una memoria di replica con la quale, contestando l'analisi posta a base della requisitoria, ha evidenziato che, dal momento del suo arresto, ossia dal 2016, Lauria ha serbato in carcere una condotta positiva, condotta non considerata nel valutare come persistente la pericolosità sociale del detenuto, a fronte di delitti commessi in epoca risalente e comunque antecedente all'inizio della collaborazione della giustizia, dell'assenza di collegamenti con la criminalità organizzata, di una collaborazione di elevata importanza e, appunto, di un comportamento inframurario ineccepibile, tale da far conseguire al medesimo pareri favorevoli per la concessione del beneficio da parte del direttore dell'istituto e dell'équipe di osservazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'impugnazione non appare fondata e va, quindi, rigettata. 2. Si premette che il Tribunale, a ragione del provvedimento impugnato, non frapposto alcun rilievo della carenza dei presupposti di natura oggettiva, ha dato atto dei progressi trattamentali compiuti dal detenuto, ma, ciò considerato, ha comunque condiviso, rendendo adeguata motivazione, l'approdo negativo raggiunto dal primo giudice, in senso conforme al parere contrario espresso dalla Direzione nazionale antimafia. Al riguardo, in evidente connessione con la verifica del requisito di assenza di pericolosità, è stato considerato che non potevano obliterarsi alcuni fattori di preponderante rilievo: il lontano fine pena, il recente inizio della condotta connotata da maggiore regolarità, nonché- il comportamento che aveva contrassegnato il passato del detenuto, responsabile di più evasioni, per una delle quali Lauria era stato condannato alla pena di mesi otto di reclusione, e di violazioni delle prescrizioni imposte con la concessione degli arresti domiciliari. Analizzata anche la relazione di sintesi, contenente elementi positivi in ordine ai progressi compiuti da Lauria, il Tribunale ha valutato che gli elementi in tal senso rilevanti ai fini della concessione del permesso premio si presentavano ancora allo stato embriohale e, quindi, necessitavano di essere ulteriormente corroborati dal detenuto nel prosieguo espiativo, non essendo essi, al momento, sufficienti per formulare una ragionevole prognosi di affidabilità esterna. E' stato anche considerato che l'interruzione dei rapporti con la sua compagna avvenuta nel 2020 aveva indotto quest'ultima a dichiarare di non essere disponibile ad accogliere Lauria, in ipotesi di permesso premio. 3. La complessiva valutazione compiuta dal Tribunale di sorveglianza non risulta decisivamente infirmata dalla critica mossa nell'atto di impugnazione. Secondo il meditato e non illogico avviso esposto dai conformi esiti delle analisi di merito, Lauria, benché abbia dato buone prove dal 2016, non risulta aver conseguito un grado di maturità e affidabilità, nell'iter trattamentale, da farlo ritenere pronto per il godimento del permesso premio. Al riguardo, è stata in modo congruo ponderata anche la sua pregressa, specifica propensione a violare le prescrizioni e commettere evasioni, che, nel quadro determinato dalla rilevante gravità dei delitti commessi e dal carattere ancora recente del percorso collaborativo intrapreso, ha contribuito a formare un complesso di dati, di ancora concreta controindicazione, non eludibile nella valutazione conclusiva, che è risultata peraltro di segno consonante a quello del parere fornito dalla Direzione nazionale antimafia, al di là del peso aggiuntivo che è stato annesso alla situazione di maggiore precarietà determinata dalla fine del rapporto fra il detenuto e la sua compagna. 3.1. Deve, sull'argomento, considerarsi anzitutto assodato il principio secondo cui, ai fini della concessione dei benefici penitenziari in favore dei collaboratori di giustizia, il requisito del ravvedimento, previsto dall'art. 16- nonies, comma 3, del d.l. n. 8 del 2015 cit. - statuto normativo a cui ha fatto riferimento il ricorrente lamentandone la violazione -, non può costituire oggetto di una sorta di presunzione, formulabile sulla sola base dell'avvenuta collaborazione e dell'assenza di persistenti collegamenti del condannato con la criminalità organizzata. Esso, per vero, esige la presenza di ulteriori e specifici elementi, di qualsivoglia natura, che valgano a dimostrarne in positivo - sia pure in termini di mera, ragionevole probabilità - l'effettiva sussistenza (Sez. 1, n. 43256 del 22/05/2018, Sarno, Rv. 274517 - 01; Sez. 1, n. 48891 del 30/10/2013, Marino, Rv. 257671 - 01). 3.2. Occorre, poi, puntualizzare che - sulla premessa generale secondo cui, al fine della concessione del permesso premio previsto dall'art. 30-ter Ord. pen., il magistrato di sorveglianza deve verificare i requisiti della regolare condotta del detenuto e dell'assenza di pericolosità sociale, corrispondenti alla funzione premiale dell'istituto, nonché il profilo della funzionalità rispetto alla cura degli interessi affettivi, culturali e di lavoro del detenuto, acquisendo a tale ultimo riguardo le informazioni necessarie a valutare la coerenza del beneficio con il trattamento complessivo e con le sue finalità di risocializzazione (Sez. 1, n. 36456 del 09/04/2018, Corrias, Rv. 273608 - 01) - il giudice del merito, con riguardo alla verifica dell'assenza o meno della pericolosità sociale del detenuto, ha il compito di valutare questo requisito con maggior rigore nei casi di soggetti condannati per reati connotati da particolare gravità e che abbiano determinato la collocazione della fine della pena in data lontana nel tempo, casi in relazione ai quali rileva, in senso negativo, anche la mancanza di elementi indicativi di una rivisitazione critica del pregresso comportamento deviante (Sez. 1, n. 5505 del 11/10/2016, dep. 2017, Patacchiola, Rv. 269195 - 01; Sez. 1, n. 9796 del 23/11/2007, dep. 2008, Savio, Rv. 239173 - 01; Sez. 1, n. 5430 del 25/01/2005, Liso, Rv. 230924 - 01). 3.3. Nel quadro di principi così richiamati, la valutazione operata dai giudici di sorveglianza, oltre a non aver violato le norme regolatrici dell'istituto del permesso premio, nemmeno è confluita in una motivazione carente o contraddittoria. Non è stato trascurato il dato, corroborato dalle relazioni di sintesi esaminate, che, dal momento dell'inizio della collaborazione, la progressione trattamentale contrassegnante il percorso di [OSCURATO:PERSONA] ha fatto emergere confortanti risultati positivi, ma è stato, con equilibrata ponderazione e senza fratture logiche, considerato che le serie controindicazioni derivanti dal gravissimo vissuto pregresso e dagli altri indicatori evidenziati, ivi incluse la ancora recente epoca di inizio dell'effettiva esperienza collaborativa e di quella che il Magistrato di sorveglianza di Roma aveva già definito, sulla base di concreti dati' di fatto, l'indole trasgressiva del detenuto, imponevano la conclusione del carattere ancora prematuro dell'accesso del detenuto al beneficio premiale richiesto. 4. L'impugnazione va, pertanto, rigettata. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento d
Sentenza Cassazione n. 33131/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris