CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 13 novembre 2021
Cassazione n. 21922/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal G.i.p. del Tribunale di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ore 12.27 (depositata il 13/11/2021, ore 11.50), il G.i.p. del Tribunale di Genova ha convalidato il provvedimento emesso dal Questore della stessa città, ai sensi dell'art. 6 I. n. 401 del 1989, con il quale è stato disposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Gianluca, per la durata di dieci anni, il divieto di accedere agli impianti sportivi in cui si disputano incontri calcistici, nonché l'obbligo (della stessa durata) di presentarsi in Questura nel corso delle partite disputate dalla U.C. Sampdoria. 2. Ricorre per cassazione lo [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo, con unico motivo, la nullità del provvedimento per l'eccessiva compressione del tempo concesso all'interessato per difendersi, con conseguente violazione del diritto di difesa. Si deduce che l'ordine del Quiéstore era stato notificato allo [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] alle 16.47, che la nomina del difensore di fiducia era stata formalizzata solo il 10/11/2021 alle 13.35, e che la convalida del provvedimento, richiesta nei termini di legge, era intervenuta il 12/11/2021 alle 12.27. In tale contesto, il difensore osserva che non era stato rispettato il termine di 48 ore, in quanto la nomina fiduciaria era intervenuta il giorno successivo alla notifica del provvedimento: si lamenta, perciò, la lesione del diritto di difesa, per non essere stato assicurato al legale un tempo sufficiente, al fine di poter redigere e depositare memorie, acquisire copia del fascicolo, ecc., attività che il difensore non avrebbe potuto svolgere prima della nomina. 3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, osservando che l'ordinanza era intervenuta dopo le 48 ore dalla notifica del provvedimento allo [OSCURATO:PERSONA], ed era stato quindi rispettato il termine dilatorio individuato dalla costante elaborazione giurisprudenziale. Il P.G. richiama, altresì, le sentenze che ritengono possibile, per il destinatario del provvedimento, accedere direttamente agli atti non solo presso l'ufficio del G.i.p., ma anche presso la Segreteria del P.M. prima della richiesta di convalida. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto il motivo dedotto è manifestamente infondato. 1.1. Il difensore dello [OSCURATO:PERSONA], nell'atto di gravame sopra citato, prende le mosse da due presupposti errati, in quanto da una parte sostiene che il dies a quo delle 48 ore, entro le quali il G.i.p. deve convalidare il provvedimento del questore, andrebbe individuato nella formalizzazione della nomina fiduciaria, in quanto altrimenti, nonostante il rispetto formale dei termini previsti ex lege, si avrebbe una lesione in concreto del diritto di difesa. D'altra parte, la suddetta difesa ritiene che la convalida debba considerarsi intervenuta nel momento della pronuncia del relativo provvedimento da parte del G.i.p., invece che nel momento del deposito dello stesso. 1.2. Quanto al primo aspetto, occorre preliminarmente precisare che, così come correttamente affermato dal Procuratore Generale, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, le 48 ore che il G.i.p. ha per convalidare il provvedimento di cui all'art. 6 I. n. 401 del 1989 decorrono dalla notifica dello stesso all'interessato. Anche in tempi recenti questa Suprema Corte ha ribadito che «in tema di turbative nello svolgimento di manifestazioni sportive, la convalida del provvedimento del questore impositivo dell'obbligo di presentazione all'autorità di polizia, non può intervenire prima che sia decorso il termine di quarantotto ore dalla sua notifica all'interessato poiché l'inosservanza di tale termine, non consentendo l'effettivo esercizio del diritto di difesa, è causa di nullità generale» (Sez. 3, n. 20366 del 02/12/2020, dep. 2021, Pedretti, Rv. 281341). È quindi evidente che il termine rilevante ai fini della validità della misura di cui all'art. 6 I. n. 401 del 1989 è quello di 48 ore dalla notifica del provvedimento all'interessato, non potendo essere considerato quale dies a quo il momento di formalizzazione della nomina del difensore (momento che è ovviamente rimesso alla piena discrezionalità del destinatario del provvedimento del Questore). 1.3. Quanto al secondo aspetto, è d'uopo richiamare la giurisprudenza di questa Suprema Corte, alla stregua della quale «il momento dell'emissione di un provvedimento da parte del giudice è quello nel quale avviene il deposito presso la cancelleria, e non quello della data inserita in sede di materiale stesura del provvedimento, atteso che tale deposito è requisito formale della esternazione del provvedimento e con esso si raggiunge la rilevanza intersoggettiva dell'atto processuale» (Sez. 3, n. 5621 del 08/07/2016, dep. 2017, Sangrelli, Rv. 269306 - 01, sentenza in cui è stato affermato il suddetto principio con riferimento ad una fattispecie relativa al rispetto del termine a difesa di 48 ore per la convalida di DASPO). 1.4. Nel caso di specie, come riconosciuto anche dallo stesso ricorrente, la notifica del provvedimento all'interessato è stata effettuata in data 9/11/2021 alle ore 16.47 e il GIP ha convalidato la misura in data 13/11/2021 alle ore 11.50 nel pieno rispetto delle 48 ore finalizzate anche a tutelare il diritto di difesa del destinatario della misura. 2. Alla luce di quanto sopra esposto, si impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di Euro tremila a favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di Euro tremila a favore della Cassa delle Ammende