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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 34733/2022

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a seguente ORDINANZA IN T-E (z.Lock; TO (ZIA sul ricorso iscritto al n. 10208/2018 R.G. proposto da (-4 KGO fieSlico yl. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma ,L ia e - - i.• presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.; - intimati - per la revocazione della ordinanza n. 22423/17, depositata il 26 settembre 2017, della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE; udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 15 giugno 2022, dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. - con un solo motivo rescindente, [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la revocazione della ordinanza n. 22423/17, depositata il 26 settembre 2017, con la quale la Corte, - pronunciando sul ricorso proposto dalla stessa odierna ricorrente avverso la sentenza n. 4286/6/2015, depositata il 20 luglio 2015, della Commissione tributaria regionale del Lazio, - ha accolto i tre proposti motivi di ricorso, così cassando, con rinvio, l'impugnata sentenza; - assume la ricorrente che, - seppur così statuendo, in dispositivo, l'accoglimento dei «tre motivi di ricorso», - la Corte aveva omesso di esaminare, e di decidere, il primo motivo di ricorso, - col quale si era dedotta la nullità della notifica di una cartella esattoriale, costituente presupposto della (pur) impugnata iscrizione ipotecaria, - rilevando (in motivazione) che «non è oggetto di impugnazione la ritenuta validità della notifica della cartella che la CTR ha ritenuto effettuata al destinatario con deposito presso la casa coniugale in data 15.6.2009 ed invio della raccomandata il 7.7.2009, dalla quale il giudice di appello ha fatto scaturire la tardività ed inammissibilità parziale del ricorso teso all'annullamento di tale atto.»; - in definitiva, la Corte, nell'ascrivere al primo motivo di ricorso, (pur) esaminato, un contenuto diverso da quello effettivamente dedotto, - contenuto corrispondente ad altri ricorsi che, tra le stesse parti, erano stati definiti nella medesima udienza camerale, - aveva erroneamente supposto l'inesistenza della contestazione involgente la nullità della notifica di una cartella esattoriale, contestazione che, per l'appunto, formava oggetto del primo motivo di ricorso (nella sua effettiva dimensione contenutistica); - l'Agenzia delle Entrate ed [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. non hanno svolto attività difensiva.Considerato che:

1. - con riferimento alla ammissibilità del ricorso, la Corte ha rilevato che la domanda di revocazione della sentenza della Corte di cassazione per errore di fatto, - se deve contenere, a pena di inammissibilità, oltre all'indicazione del motivo della revocazione, prescritta dall'art. 398, comma 2, c.p.c., anche l'esposizione dei fatti di causa, richiesta dall'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., al fine di rendere agevole la comprensione della questione controversa e dei profili di censura formulati, in immediato coordinamento con il contenuto della sentenza impugnata (Cass., 1 giugno 2018, n. 14126; Cass. Sez.

U., 6 luglio 2015, n. 13863; Cass., 19 ottobre 2006, n. 22385), - esposizione che non può ritenersi validamente effettuata mediante il semplice rinvio al precedente ricorso per cassazione (Cass., 1 giugno 2018, n. 14126; Cass., 19 ottobre 2006, n. 22385), - non deve, però, contenere (anche) la riproposizione dei motivi dell'originario ricorso per Cassazione (Cass. Sez.

U., 20 novembre 2003, n. 17631 cui adde Cass., 2 novembre 2010, n. 22292; Cass., 22 novembre 2006, n. 24586; Cass. Sez.

U., 30 dicembre 2004, n. 24170); - la Corte ha, quindi, statuito che l'impugnazione per revocazione delle sentenze della Corte di cassazione è ammessa nell'ipotesi di errore compiuto nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità, errore che presuppone l'esistenza di divergenti rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza e l'altra dagli atti e documenti di causa, così che deve ritenersi esperibile, ai sensi degli artt. 391-bis e 395, comma 1, n. 4, c.p.c., la revocazione per l'errore di fatto in cui sia incorso il giudice di legittimità che non abbia deciso su uno o più motivi di ricorso (Cass. Sez.

U., 27 novembre 2019, n. 31032; Cass., 18 ottobre 2018, n. 26301; Cass., 15 febbraio 2018, n. 3760; Cass., 26 agosto 2015, n. 17163; Cass., 21 luglio 2011, n. 16003);- e va, ancora, considerato che, secondo un consolidato orientamento della Corte, l'interpretazione del giudicato, sia esso interno od esterno, va effettuata alla stregua non soltanto del dispositivo della sentenza, ma anche della sua motivazione (Cass., 11 gennaio 2022, n. 542; Cass., 23 maggio 2018, n. 12752; Cass., 20 novembre 2014, n. 24749; Cass., 16 gennaio 2014, n. 769), potendo farsi riferimento, in funzione interpretativa, alla domanda della parte solo in via residuale qualora, all'esito dell'esame degli elementi dispositivi ed argomentativi di diretta emanazione giudiziale, persista un'obiettiva incertezza sul contenuto della statuizione (Cass., 7 agosto 2019, n. 21165; Cass., 23 maggio 2018, n. 12752; Cass., 13 ottobre 2017, n. 24162; Cass., 10 dicembre 2015, n. 24952; Cass., 20 novembre 2014, n. 24749);

2. - nella fattispecie, così come reso esplicito dal diretto esame degli atti processuali, col primo motivo di ricorso la parte aveva in effetti denunciato violazione e falsa applicazione di legge, in relazione all'art. 140 cod. proc. civ., ed al d.p.r. n. 602 del 1973, art. 26, sull'assunto che la cartella esattoriale impugnata era stata notificata, ai sensi dell'art. 140, cit., dietro affissione del prescritto avviso (solo) presso l'albo della Casa comunale (non dunque presso l'abitazione della contribuente), e senz'alcuna ricezione della raccomandata informativa; - ed a fronte di un siffatto contenuto della censura la Corte, come anticipato, ha rilevato che non formava oggetto «di impugnazione la ritenuta validità della notifica della cartella che la CTR ha ritenuto effettuata al destinatario con deposito presso la casa coniugale in data 15.6.2009 ed invio della raccomandata il 7.7.2009, dalla quale il giudice di appello ha fatto scaturire la tardività ed inammissibilità parziale del ricorso teso all'annullamento di tale atto.»;3. - - non emergendo, allora, profili di inammissibilità del ricorso, il relativo esame va rimesso alla prescritta trattazione in pubblica udienza (art. 391 bis, c. 4, cod. proc. civ.).

P.Q.M.

La Corte, rinvia il ricorso a nuovo ruolo per la sua trattazione in pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nel

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA IN T-E (z.Lock; TO (ZIA sul ricorso iscritto al n. 10208/2018 R.G. proposto da (-4 KGO fieSlico yl. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma ,L ia e - - i.• presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.; - intimati - per la revocazione della ordinanza n. 22423/17, depositata il 26 settembre 2017, della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE; udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 15 giugno 2022, dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. - con un solo motivo rescindente, [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la revocazione della ordinanza n. 22423/17, depositata il 26 settembre 2017, con la quale la Corte, - pronunciando sul ricorso proposto dalla stessa odierna ricorrente avverso la sentenza n. 4286/6/2015, depositata il 20 luglio 2015, della Commissione tributaria regionale del Lazio, - ha accolto i tre proposti motivi di ricorso, così cassando, con rinvio, l'impugnata sentenza; - assume la ricorrente che, - seppur così statuendo, in dispositivo, l'accoglimento dei «tre motivi di ricorso», - la Corte aveva omesso di esaminare, e di decidere, il primo motivo di ricorso, - col quale si era dedotta la nullità della notifica di una cartella esattoriale, costituente presupposto della (pur) impugnata iscrizione ipotecaria, - rilevando (in motivazione) che «non è oggetto di impugnazione la ritenuta validità della notifica della cartella che la CTR ha ritenuto effettuata al destinatario con deposito presso la casa coniugale in data 15.6.2009 ed invio della raccomandata il 7.7.2009, dalla quale il giudice di appello ha fatto scaturire la tardività ed inammissibilità parziale del ricorso teso all'annullamento di tale atto.»; - in definitiva, la Corte, nell'ascrivere al primo motivo di ricorso, (pur) esaminato, un contenuto diverso da quello effettivamente dedotto, - contenuto corrispondente ad altri ricorsi che, tra le stesse parti, erano stati definiti nella medesima udienza camerale, - aveva erroneamente supposto l'inesistenza della contestazione involgente la nullità della notifica di una cartella esattoriale, contestazione che, per l'appunto, formava oggetto del primo motivo di ricorso (nella sua effettiva dimensione contenutistica); - l'Agenzia delle Entrate ed [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. non hanno svolto attività difensiva.Considerato che: 1. - con riferimento alla ammissibilità del ricorso, la Corte ha rilevato che la domanda di revocazione della sentenza della Corte di cassazione per errore di fatto, - se deve contenere, a pena di inammissibilità, oltre all'indicazione del motivo della revocazione, prescritta dall'art. 398, comma 2, c.p.c., anche l'esposizione dei fatti di causa, richiesta dall'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., al fine di rendere agevole la comprensione della questione controversa e dei profili di censura formulati, in immediato coordinamento con il contenuto della sentenza impugnata (Cass., 1 giugno 2018, n. 14126; Cass. Sez. U., 6 luglio 2015, n. 13863; Cass., 19 ottobre 2006, n. 22385), - esposizione che non può ritenersi validamente effettuata mediante il semplice rinvio al precedente ricorso per cassazione (Cass., 1 giugno 2018, n. 14126; Cass., 19 ottobre 2006, n. 22385), - non deve, però, contenere (anche) la riproposizione dei motivi dell'originario ricorso per Cassazione (Cass. Sez. U., 20 novembre 2003, n. 17631 cui adde Cass., 2 novembre 2010, n. 22292; Cass., 22 novembre 2006, n. 24586; Cass. Sez. U., 30 dicembre 2004, n. 24170); - la Corte ha, quindi, statuito che l'impugnazione per revocazione delle sentenze della Corte di cassazione è ammessa nell'ipotesi di errore compiuto nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità, errore che presuppone l'esistenza di divergenti rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza e l'altra dagli atti e documenti di causa, così che deve ritenersi esperibile, ai sensi degli artt. 391-bis e 395, comma 1, n. 4, c.p.c., la revocazione per l'errore di fatto in cui sia incorso il giudice di legittimità che non abbia deciso su uno o più motivi di ricorso (Cass. Sez. U., 27 novembre 2019, n. 31032; Cass., 18 ottobre 2018, n. 26301; Cass., 15 febbraio 2018, n. 3760; Cass., 26 agosto 2015, n. 17163; Cass., 21 luglio 2011, n. 16003);- e va, ancora, considerato che, secondo un consolidato orientamento della Corte, l'interpretazione del giudicato, sia esso interno od esterno, va effettuata alla stregua non soltanto del dispositivo della sentenza, ma anche della sua motivazione (Cass., 11 gennaio 2022, n. 542; Cass., 23 maggio 2018, n. 12752; Cass., 20 novembre 2014, n. 24749; Cass., 16 gennaio 2014, n. 769), potendo farsi riferimento, in funzione interpretativa, alla domanda della parte solo in via residuale qualora, all'esito dell'esame degli elementi dispositivi ed argomentativi di diretta emanazione giudiziale, persista un'obiettiva incertezza sul contenuto della statuizione (Cass., 7 agosto 2019, n. 21165; Cass., 23 maggio 2018, n. 12752; Cass., 13 ottobre 2017, n. 24162; Cass., 10 dicembre 2015, n. 24952; Cass., 20 novembre 2014, n. 24749); 2. - nella fattispecie, così come reso esplicito dal diretto esame degli atti processuali, col primo motivo di ricorso la parte aveva in effetti denunciato violazione e falsa applicazione di legge, in relazione all'art. 140 cod. proc. civ., ed al d.p.r. n. 602 del 1973, art. 26, sull'assunto che la cartella esattoriale impugnata era stata notificata, ai sensi dell'art. 140, cit., dietro affissione del prescritto avviso (solo) presso l'albo della Casa comunale (non dunque presso l'abitazione della contribuente), e senz'alcuna ricezione della raccomandata informativa; - ed a fronte di un siffatto contenuto della censura la Corte, come anticipato, ha rilevato che non formava oggetto «di impugnazione la ritenuta validità della notifica della cartella che la CTR ha ritenuto effettuata al destinatario con deposito presso la casa coniugale in data 15.6.2009 ed invio della raccomandata il 7.7.2009, dalla quale il giudice di appello ha fatto scaturire la tardività ed inammissibilità parziale del ricorso teso all'annullamento di tale atto.»;3. - - non emergendo, allora, profili di inammissibilità del ricorso, il relativo esame va rimesso alla prescritta trattazione in pubblica udienza (art. 391 bis, c. 4, cod. proc. civ.). P.Q.M. La Corte, rinvia il ricorso a nuovo ruolo per la sua trattazione in pubblica udienza. Così deciso in Roma, nel
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