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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 22 ottobre 2021

Cassazione n. 45003/2021

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di PRATOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento indicato in epigrafe il Tribunale di Prato, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] volta a ottenere la dichiarazione di non esecutività della pronunzia di condanna all'esito del giudizio in cui la sentenza in grado di appello, in data 4 marzo 2011, veniva notificata per estratto al difensore a seguito di dichiarazione di latitanza.

2. Propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore, muovendo doglianze rappresentate in due motivi.

2.1. Il primo motivo, denunciando violazioni di legge e vizi della motivazione, rileva che il Giudice dell'esecuzione, sostenendo che le questioni poste in ordine alla correttezza del decreto di latitanza non possono essere dedotte in sede di incidente di esecuzione ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., non si è attenuto agli insegnamenti in materia della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la validità di detto decreto costituisce il presupposto della validità della notificazione dell'estratto contumaciale al difensore, così condizionando la formazione del titolo esecutivo in caso di condanna nei confronti del contumace.

Sicché, non avrebbe potuto omettersi di considerare le specifiche deduzioni che avevano rappresentato l'illegittimità dell'adozione del predetto decreto.

2.2. Il secondo motivo lamenta violazioni di legge, in forza di rilievi secondo cui il processo in absentia si è svolto non garantendo le condizioni che possono assicurare la partecipazione dell'imputato e la preparazione della sua difesa, a meno che non risulti accertata la volontà dello stesso di sottrarsi alla giustizia.

2.3. Il terzo motivo lamenta vizi della motivazione laddove il provvedimento ha omesso di pronunciarsi sulla richiesta di restituzione nel termine avanzata in subordine conformemente alle previsioni dell'art. 670, comma 3, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo del ricorso deve ritenersi fondato, da ciò derivando l'annullamento con rinvio del provvedimento, con assorbimento b ni. e:oricl- ~i motivi.li

2. Come già affermato da questa Corte, in sede di incidente di esecuzione, proposto ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., può essere dedotta la questione della validità del decreto di latitanza, anche se all'esclusivo fine di contestare la validità della notificazione dell'estratto contumaciale e, conseguentemente, l'avvenuta formazione del titolo esecutivo (Sez. 1, n. 30384 del 13/06/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276606; Sez. 1, n. 44988del 10/06/2014, Buzi, Rv. 261129).3.

Nella specie le deduzioni svolte nell'istanza (allegata al ricorso) con la quale veniva proposto l'incidente di esecuzione ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen, ponevano specifiche questioni in ordine alla validità del decreto di latitanza, ricollegando alle stesse effetti anche in ordine all'esecutività del titolo, in ragione della conseguente invalidità della notificazione dell'estratto contumaciale.

Infatti, nella parte finale dell'istanza si legge che quanto a tal riguardo eccepito inficiava irrimediabilmente la notifica dell'estratto contumaciale anche della sentenza di appello al difensore di ufficio nominato in sede di dichiarazione di latitanza.

4. Ne deriva che il provvedimento impugnato non può sottrarsi alle censure mosse con il primo motivo, laddove, a fondamento della decisione di rigetto, mostra di sostenere che la questione della validità del decreto di latitanza non era stata proposta nei termini di cui sopra e, comunque, rimaneva preclusa in sede di incidente di esecuzione esperito ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen. 5.

L'ordinanza impugnata va, dunque, annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Prato.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Prato.

Così deciso il 22 ottobre 2021.

Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di PRATOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento indicato in epigrafe il Tribunale di Prato, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] volta a ottenere la dichiarazione di non esecutività della pronunzia di condanna all'esito del giudizio in cui la sentenza in grado di appello, in data 4 marzo 2011, veniva notificata per estratto al difensore a seguito di dichiarazione di latitanza. 2. Propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore, muovendo doglianze rappresentate in due motivi. 2.1. Il primo motivo, denunciando violazioni di legge e vizi della motivazione, rileva che il Giudice dell'esecuzione, sostenendo che le questioni poste in ordine alla correttezza del decreto di latitanza non possono essere dedotte in sede di incidente di esecuzione ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., non si è attenuto agli insegnamenti in materia della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la validità di detto decreto costituisce il presupposto della validità della notificazione dell'estratto contumaciale al difensore, così condizionando la formazione del titolo esecutivo in caso di condanna nei confronti del contumace. Sicché, non avrebbe potuto omettersi di considerare le specifiche deduzioni che avevano rappresentato l'illegittimità dell'adozione del predetto decreto. 2.2. Il secondo motivo lamenta violazioni di legge, in forza di rilievi secondo cui il processo in absentia si è svolto non garantendo le condizioni che possono assicurare la partecipazione dell'imputato e la preparazione della sua difesa, a meno che non risulti accertata la volontà dello stesso di sottrarsi alla giustizia. 2.3. Il terzo motivo lamenta vizi della motivazione laddove il provvedimento ha omesso di pronunciarsi sulla richiesta di restituzione nel termine avanzata in subordine conformemente alle previsioni dell'art. 670, comma 3, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo del ricorso deve ritenersi fondato, da ciò derivando l'annullamento con rinvio del provvedimento, con assorbimento b ni. e:oricl- ~i motivi.li 2. Come già affermato da questa Corte, in sede di incidente di esecuzione, proposto ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., può essere dedotta la questione della validità del decreto di latitanza, anche se all'esclusivo fine di contestare la validità della notificazione dell'estratto contumaciale e, conseguentemente, l'avvenuta formazione del titolo esecutivo (Sez. 1, n. 30384 del 13/06/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276606; Sez. 1, n. 44988del 10/06/2014, Buzi, Rv. 261129).3. Nella specie le deduzioni svolte nell'istanza (allegata al ricorso) con la quale veniva proposto l'incidente di esecuzione ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen, ponevano specifiche questioni in ordine alla validità del decreto di latitanza, ricollegando alle stesse effetti anche in ordine all'esecutività del titolo, in ragione della conseguente invalidità della notificazione dell'estratto contumaciale. Infatti, nella parte finale dell'istanza si legge che quanto a tal riguardo eccepito inficiava irrimediabilmente la notifica dell'estratto contumaciale anche della sentenza di appello al difensore di ufficio nominato in sede di dichiarazione di latitanza. 4. Ne deriva che il provvedimento impugnato non può sottrarsi alle censure mosse con il primo motivo, laddove, a fondamento della decisione di rigetto, mostra di sostenere che la questione della validità del decreto di latitanza non era stata proposta nei termini di cui sopra e, comunque, rimaneva preclusa in sede di incidente di esecuzione esperito ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen. 5. L'ordinanza impugnata va, dunque, annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Prato. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Prato. Così deciso il 22 ottobre 2021. Il
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