CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 37111/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 12-10-2022 della Corte di appello di Brescia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi; letta la memoria di replica trasmessa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia degli imputati, il quale ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza dell'Il giugno 2019, il Tribunale di Brescia condannava [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] alle pene, rispettivamente, di anni 2 di reclusione la prima e di anni 2 e mesi 6 di reclusione il secondo, in quanto ritenuti colpevoli, la Bianchi, dei reati di cui agli art. 2 del d. Igs. n. 74 del 2000 (capo D) e art. 8 del d. Igs. n. 74 del 2000 (capo E) e [OSCURATO:PERSONA] dei medesimi reati ex art. 2 del d. Igs. n. 74 del 2000 (capo A) e 8 del d. Igs. n. 74 del 2000 (capo B), risultando l'affermazione di penale responsabilità degli imputati circoscritta ai fatti commessi in epoca successiva al 15 dicembre 2010. Con sentenza del 12 ottobre 2022, la Corte di appello di Brescia, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, assolveva la Bianchi dal reato di cui al capo E perché il fatto non sussiste e [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui al capo B, limitatamente alle fatture emesse nei confronti della 2B Impianti di [OSCURATO:PERSONA], perché il fatto non sussiste, e, per l'effetto, così rideterminava le pene: anni 1 e mesi 8 di reclusione per la Bianchi e anni 2 e mesi 4 di reclusione per [OSCURATO:PERSONA], mentre la decisione del Tribunale veniva confermata nel resto. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello lombarda, [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], tramite il loro comune difensore di fiducia, hanno proposto ricorso per cassazione, sollevando tre motivi. Con il primo, la difesa sollecita questa Corte a trasmettere gli atti alla Corte costituzionale per la declaratoria di incostituzionalità dell'art. 13 bis del d. Igs. n. 74 del 2000 per contrasto con gli art. 76, 77 comma 2 e 25 comma 2 Cost., rilevando che, durante il processo di primo grado, entrambi gli imputati proponevano istanza di patteggiamento con il consenso del P.M., ma il giudice rigettava la richiesta evocando le disposizioni in tema di rito alternativo introdotte con il decreto legge n. 138 del 2011. La difesa aveva fatto presente, tuttavia, che [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe potuto pagare il debito tributario, perché vi era stato il fallimento della [OSCURATO:SOCIETA], per cui non poteva neppure "trattare" con la Agenzia delle Entrate, che si era insinuata nel passivo fallimentare, mentre, quanto alla Bianchi, si evidenziava che l'Agenzia delle Entrate di Brescia, sebbene sollecitata, non aveva quantificato il debito tributario. Era stata dunque eccepita l'illegittimità costituzionale dell'art. 13 bis del d. Igs. n. 74 del 2000, che è stata ritenuta infondata dalla Corte di appello con considerazioni illogiche. Ed invero, rispetto alla posizione della Bianchi, i giudici di secondo grado avrebbero confuso il potere/dovere del giudice penale di accertare il debito tributario con la condizione espressamente prevista dall'art. n3 bis del d. Igs. n. 74 del 2000, che richiede un quid pluris, ossia la quantificazione anche delle sanzioni amministrative e degli interessi, che nel caso di specie non c'è stata.Quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], invece, non sarebbe stato c:onsiderato che egli era impossibilitato a versare sua sponte le somme dovute all'Erario, incorrendo altrimenti in responsabilità penale per bancarotta preferenziale, essendo presente un fallimento, con la previsione dei privilegi tipici della procedura concorsuale. Ciò premesso, la difesa evidenzia che la legge delega n. 23 del 2014, nel prevedere la revisione del sistema sanzionatorio dei reati fiscali, non ha riconosciuto al Governo alcuna delega nel senso che il rito alternativo fosse subordinato a eventuali condizioni, per cui, con l'art. 13 bis del d. Igs. n. 74 del 2000, il Governo avrebbe esorbitato dai dettami della legge delega, fermo restando che la norma de qua sarebbe inapplicabile nel caso di specie, in forza del divieto di applicazione retroattiva della norma tributaria, a ciò aggiungendosi che la previsione in esame sarebbe del tutto irragionevole, in quanto cancella de facto il rito premiale, subordinandcaalla supina adesione a un debito tributario non identificato né identificabile con l'attuale scansione processuale. Con il secondo motivo, la difesa censura la conferma del giudizio di responsabilità degli imputati rispetto ai capi A, B e D, in quanto fondata su atti processuali inutilizzabili: si evidenzia al riguardo che nel fascicolo per il dibattimento è confluito il fascicolo del P.M., in forza dell'istanza di patteggiamento presentata dalla difesa e poi disattesa, per cui la condanna è stata fondata su atti non acquisiti formalmente, posto che, a differenza di quanto sostenuto dalla Corte di appello, il verbale di contestazione del 31 ottobre 2013 non è stato mai inserito nel fascicolo ai sensi dell'art. 431 cod. proc. pen. Non corrisponderebbe poi al vero l'affermazione della sentenza impugnata, secondo cui gli altri atti siano stati utilizzati dal Tribunale solo "ad colorandum", posto che la sentenza di primo grado richiama espressamente, per la ricostruzione dei fatti, gli altri atti, tra cui il verbale del 4 novembre 2013. Il terzo motivo, infine, è dedicato alla formulazione del giudizio di colpevolezza rispetto al capo D, osservando che la Bianchi fino all'8 luglio 2010 è stata amministratrice della [OSCURATO:SOCIETA] per essere poi sostituita dall'imputato [OSCURATO:PERSONA], suo futuro marito; il successivo 2 novembre la ricorrente costituì la 2B Impianti e tale scelta, come da lui precisato in sede di dichiarazioni spontanee, fu determinata dal fatto che, dopo aver collaborato con il futuro marito come impiegata, ella decise di aprire una sua piccola società che si sarebbe occupata della parte burocratica delle [OSCURATO:SOCIETA], ovvero della logistica e della sistemazione degli operai nei vari alberghi e dei rapporti con le banche, per cui correttamente la Corte di appello ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal capo B (art. 8 del d. Igs. n. 74 del 2000) limitatamente alle fatture emesse nei confronti della 2B Impianti, prendendo atto che non avrebbe avuto alcun senso che [OSCURATO:PERSONA] aumentasse artificiosamente i costi della Bianchi, facendo entrambi riferimento a un unico centro di interesse economico, per cui tale aumento artificioso dei costi in favore della Bianchi avrebbe determinato un paritetico aumento dei redditi per la [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA]. Se questo ragionamento è ineccepibile, tuttavia la Corte di appello, secondo la difesa, avrebbe omesso di compiere il passo successivo, spiegando come mai la [OSCURATO:SOCIETA] emettesse quelle fatture alla 2B Impianti, chiarendo cioè che la 2 Impianti era nata come società di servizi che acquistava la commessa in toto, la fatturava al cliente finalie e la [OSCURATO:SOCIETA] fatturava i lavori che effettivamente venivano eseguiti, certamente di importo minore rispetto al costo complessivo della commessa, residuando in favore della 2B Impianti la differenza quale remunerazione delle attività logistiche svolte. Che la 2B Impianti fosse una cartiera è dunque una mera congettura, avendo la difesa prodotto ampia documentazione, ignorata dai giudici di merito, volta a documentare l'esistenza delle operazioni compiute dalla società. La Corte di appello avrebbe peraltro contraddetto se stessa nella parte in cui ha assolto [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 8 del d. Igs. n. 74 del 2000 limitatamente alle fatture emesse nei confronti della 2B Impianti, per poi condannare la Bianchi per il corrispondente art. 2 e proprio in relazione alle medesime fatture. 2.1. Con memoria trasmessa il 31 maggio 2023, il difensore dei ricorrenti, nel replicare alle considerazioni del Procuratore generale, ha insistito nell'accoglimento dei ricorsi, ribadendo le argomentazioni di ciascun motivo. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili perché manifestamente infondati. 1. Iniziando dal primo motivo, occorre innanzitutto premettere che l'eccezione di incostituzionalità sollevata dalla difesa riguarda l'attuale previsione di cui all'art. 13 bis comma 2, del d. Igs. n. 74 del 2000, norma introdotta dal d. Igs. n. 158 del 2015, che a sua volta ha ripreso l'analoga disposizione di cui all'art. 13, comma 2 bis, del d. Igs. n. 74 del 2000, a suo tempo introdotta dal decreto legge n. 138 del 2011, convertito dalla legge n. 148 del 2011; secondo la norma in esame, per i delitti previsti dal d. Igs. n. 74 del 2000, l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale può essere chiesta dalle parti solo quando ricorra la circostanza di cui al comma 1 dell'art. 13 bis, ossia l'estinzione, prima dell'apertura del dibattimento, dei debiti tributari, comprensivi di sanzioni amministrative e interessi, nonché il ravvedimento operoso, fatte salve le ipotesi di cui all'articolo 13, commi 1 e 2, che riguardano i casi di non punibilità del soggetto agente nei casi previsti. Orbene, tale questione di incostituzionalità è stata già ritenuta manifestamente infondata dalla Corte territoriale con argomenti del tutto pertinenti, avendo i giudici di secondo grado (pag. 13-16 della sentenza impugnata) correttamente richiamato l'affermazione di questa Corte che, intervenendo sul tema (cfr. Sez. 4 3, n. 38210 del 18/05/2017, Rv. 270647), ha già ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 bis comma 2, del d. Igs. n. 74 del 2000, introdotto dal d. Igs, 24 settembre 2015, n. 158, nella parte in cui subordina la presentazione della richiesta di patteggiamento alla integrale estinzione del debito tributario in relazione agli ari:. 3, 10, 24 e 113 Cost.; è stato infatti ricordato che la Corte costituzionale, cori la sentenza n. 95 del 2015, ha già respinto l'analoga questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 2 bis, del d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74, aggiunto dal decreto legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011. Già in tale occasione, infatti, si è precisato che tale previsione, ripresa come detto in termini sostanzialmente analoghi, dall'art. 13 bis comma 2, del d. Igs. n. 74 del 2000, introdotto dal d. Igs. n. 158 del 2015, non vulnera il nucleo del diritto di difesa, non potendo considerarsi la facoltà di accedere al rito alternativo una condizione indispensabile per la sua efficace tutela; non rappresenta una limitazione della tutela giurisdizionale avverso la pretesa erariale, non essendo configurabile alcuna pregiudiziale tributaria e spettando esclusivamente al giudice penale il compito di accertare l'ammontare dell'imposta evasa; e non viola il diritto a un equo processo e a non essere giudicati o puniti due volte per lo stesso fatto sancito dall'art. 6 Cedu, essendo piuttosto pienamente in linea con gli obblighi internazionali dello Stato in materia fiscale, avendo lo stesso giudice delle leggi già chiarito in proposito, con la citata sentenza n, 95 del 2015, che l'onere patrimoniale imposto per accedere al patteggiamento nell'ambito dei reati tributari non genera alcuna disparità di trattamento, perché risulta giustificato da ragioni obiettive, ossia dal generale interesse alla eliminazione delle conseguenze dannose del reato, anche per il valore sintomatico del ravvedimento del reo, oltre che dallo specifico interesse alla integrale riscossione dei tributi. Alla luce di tali considerazioni, le criticità segnalate dal difensore sono state ragionevolmente superate, avendo la Corte di appello evidenziato, quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], che la necessità di soddisfazione concorsuale dei crediti vale in relazione alle attività riferibili alla società fallita, ma non per i pagamenti che l'imputato, quale terzo, avrebbe potuto comunque effettuare per pagare il credito che l'Erario vantava nei confronti della società da lui amministrata. In ordine alla posizione della Bianchi, è stato invece sottolineato che la circostanza che all'epoca la ricorrente non fosse stata raggiunta da alcun accertamento fiscale non era ostativa all'operatività della preventiva definizione del debito, posto che, non essendovi alcuna pregiudiziale tributaria, il debito fiscale, con l'ammontare dell'imposta evasa e con l'aggiunta degli oneri accessori, ben poteva e doveva essere determinato dal giudice penale. A ciò resta solo da aggiungere che, anche sotto il profilo dell'eventuale eccesso di delega, non ravvisa alcun vizio di legittimità costituzionale della norma.Sul punto deve osservarsi che, secondo il consolidato orientamento della Corte costituzionale (cfr. ex multis le sentenze n. 10 del 2018, n. 278 del 2016, n. 194 del 2015, n. 146 del 2015, n. 98 del 2015, n. 229 del 2014 e n. 47 del 2014), l'art. 76 Cost. non osta alla emanazione, da parte del legislatore delegato, di norme che rappresentino un coerente sviluppo e un completamento delle scelte espresse dal legislatore delegante, sia perché la norma delegante e quella delegata sono avvinte da un naturale rapporto di riempimento, sia perché, altrimenti, al legislatore delegato verrebbe riservata una funzione quasi regolamentare, in aperto contrasto con il carattere pur sempre primario del provvedimento legislativo delegato, sia perché i «principi e criteri direttivi» prescritti dall'art. 76 Cost. hanno una funzione delimitativa meno stringente delle «norme generali regolatrici della materia» (cfr, sentenza n. 303 del 2015). Ciò posto, occorre evidenziare che l'art. 76 Cost., siccome non osta alla emanazione, da parte del legislatore delegato, di norme che rappresentino un coerente sviluppo e un completamento delle scelte espresse dal legislatore delegante, anche quando incidano negativamente sui diritti di libertà dell'individuo rispetto a sanzioni penali, non preclude, di per sé, né l'istituzione, da parte del legislatore delegato, di una circostanza aggravante non espressamente contemplata dal legislatore delegante, come è stato già precisato da questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 23335 del 28/01/2021, Rv. 281589 - 07) rispetto all'aggravante di cui all'art. 13 bis, comma 3, del d. Igs. n. 74 del 2000, né la previsione di una condizione per l'accesso al rito alternativo del patteggiamento, dovendosi al riguardo evdenziare che quella in esame si configura come una disposizione di tipo processuale già presente nel d. Igs. n. 74 del 2000 prima dell'approvazione del d. Igs. n. 158 del 2015, che non ha fatto altro che riprodurre la norma, sia pure in un diverso articolo (non più 13 comma 2 bis, ma 13 bis comma 2), ciò in maniera non distonica rispetto alle indicazioni della legge delega (n. 23 del 2014, art. 8), volta sostanzialmente a garantire e rafforzare l'effettività del trattamento sanzionatorio in materia tributaria. Di qui la manifesta infondatezza della doglianza difensiva, in larga parte ripropositiva di un tema già adeguatamente superato dalla Corte di appello. 2. Anche il secondo motivo di ricorso„ con cui la difesa ha eccepito la inutilizzabilità dei verbali di contestazione del 31 ottobre e del 4 novembre 2013, non ritualmente acquisiti al fascicolo per il dibattimento, è inammissibile. In proposito occorre infatti richiamare la costante affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, Rv. 269218, Sez. 3, n. 3207 del 02/10/2014, dep. 2015, Rv. 262011 e Sez. 6, n. 18764 del 05/02/2014, Rv. 259452), secondo cui, nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti e ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento. Tale "prova di resistenza" nel caso di specie non risulta fornita, non avendo la difesa chiarito l'effettiva pregnanza probatoria dell'atto inutilizzabile, pregnanza che invece è stata esclusa dalla Corte di appello, la quale ha evidenziato (pag. 17 della sentenza impugnata) che dal processo verbale di contestazione in esame il primo giudice ha tratto una circostanza usata solo ad colorandum, senza alcuna diretta incidenza sulla valutazione delle condotte ritenute costituenti reato, condotte del resto delineate in dibattimento dalla deposizione del maresciallo [OSCURATO:PERSONA], con la cui ricostruzione dei fatti la difesa non sl confronta. E ciò senza considerare che, come sottolineato dalla Corte di appello e come invero risulta dagli atti di causa, nel fascicolo per il dibattimento, fin dalla sua costituzione, era presente il processo verbale del 31 ottobre 2013, rispetto al quale alcuna eccezione difensiva è stata sollevata, se non con l'atto di appello, per cui tale eccezione è stata ritenuta legittimamente tardrva, avendo questa Corte affermato (cfr. Sez. 3, n. 24635 del 04/02/2021, Rv. 281781 - 02) che l'inutilizzabilità degli atti erroneamente inseriti nel fascicolo del dibattimento non è automatica, ma consegue alla tempestiva eccezione di parte, da proporre entro il termine previsto dall'art. 491, comma 2, cod. proc. pen., posto che la legge consente l'acquisizione, su accordo delle parti, di atti ulteriori rispetto a quelli previsti dall'art. 431, comma 1, cod. proc. pen. 3. Passando al terzo motivo di ricorso, occorre evidenziare che l'affermazione della penale responsabilità degli imputati in ordine ai reati a loro rispettivamente ascritti non presenta vizi di legittimità rilevabili in questa sede. Occorre evidenziare in proposito che le due sentenze di merito, le cui motivazioni sono destinate a integrarsi per formare un apparato argomentativo unitario, in quanto sostanzialmente conformi, hanno compiuto un'adeguata disamina delle prove raccolte, valorizzando in particolare gli accertamenti svolti nell'autunno 2013 dal personale della Tenenza della Guardia di Finanza di Desenzano nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., amministrata da [OSCURATO:PERSONA] e della ditta individuale 2B Impianti s.r.I., di cui era titolare [OSCURATO:PERSONA]. Dalla verifica svolta emergeva, anche attraverso i controlli di coerenza esterna con le imprese apparentemente entrate in contatto con essa, che la [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., nelle dichiarazioni fiscali relative agli anni 2009, 2010 e 2011, aveva indicato elementi passivi fittizi, avvalendosi di fatture relative a operazioni inesistenti, emettendo altresì negli anni 2010, 2011 e 2012 fatture per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi (tra cui la Log-Italia e la coop. [OSCURATO:PERSONA]) l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto.Rispetto poi ai rapporti tra [OSCURATO:SOCIETA]. e 2B Impianti s.r.I., si evinceva una promiscuità lavorativa tra i due imputati, tale da far ritenere artificioso lo schermo giuridico creato attraverso la ditta individuale della Bianchi: costei, divenuta moglie di [OSCURATO:PERSONA], fino all'8 luglio 2010 era stata l'amministratrice di [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., per poi essere sostituita nella carica dal marito [OSCURATO:PERSONA]. Il 2 novembre 2010 fu costituita la ditta individuale 2B Impianti s.r.I., ma i due soggetti giuridici avevano condiviso il medesimo domicilio fiscale, prima che la sede legale della [OSCURATO:SOCIETA]. venisse trasferita il 1° aprile 2011 presso l'abitazione privata di [OSCURATO:PERSONA]; la 2B Impianti s.r.1., dal canto suo, non possedeva né personale, né beni strumentali, né utenze in carico, salvo assumere nell'agosto 2012 i dipendenti della BB nel frattempo messa in liquidazione. Le fatture emesse nel 2011 dalla ditta individuale sono state dunque ritenute inesistenti, non essendo plausibile che, in assenza di strutture e lavoratori, l'impresa della Bianchi (la quale peraltro ha ammesso in dibattimento di essere all'oscuro di questioni tecniche) fosse in grado di occuparsi delle attività indicate nelle fatture, tra cui: "consulenza e assistenza allo smontaggio impianti", "gestione cantiere", "lavorazioni effettuate per progettazione e rilievi impianti". In tal senso, deve evidenziarsi che la Corte di appello non ha mancato di confrontarsi con la produzione documentale difensiva, che è stata esaminata ma ritenuta non dirimente all'esito di una valutazione unitaria degli accertamenti svolti rispetto non solo all'attività delle imprese amministrate dagli imputati, ma anche a quella delle società che con esse hanno apparentemente interagito. Peraltro, i giudici di secondo grado, mentre hanno ritenuto sussistente il dolo specifico di evasione in relazione all'emissione di fatture per operazioni inesistenti in favore di soggetti diversi da 213 Impianti, hanno viceversa assolto gli imputati dalle contestazioni riguardanti l'emissione delle fatture in favore della 2B Impianti, proprio perché [OSCURATO:SOCIETA] e 2B Impianti facevano riferimento a un unico centro di interessi, che si occupava di gestire i medesimi affari, non essendo quindi provato in tal caso che la condotta sia stata finalizzata a far conseguire al destinatario delle fatture un indebito risparmio fiscale. Né tale assoluzione, correlata solo al mancato raggiungimento della prova del dolo specifico del reato, appare idonea a scalfire la tenuta logica della complessiva motivazione della sentenza impugnata, stante l'autonomia strutturale e giuridica delle distinte imputazioni ex art. 2 e 8 del d. Igs. n. 74 del 2000 per le quali, al di là delle prescrizioni dichiarate, vi è stata la conferma della condanna inflitta dal primo giudice, dovendosi in particolare ribadire, quanto al reato di cui all'art. 2 ascritto alla Bianchi su cui si è maggiormente soffermata la difesa, che, come affermato da questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 1998 del 15/11/2019, dep. 2020, Rv. 278378), il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti sussiste sia nell'ipotesi di inesistenza oggettiva dell'operazione, cioè quando non sia stata posta mai in essere nella realtà, sia in quella di inesistenza soggettiva, ossia quando l'operazione vi sia stata ma per quantitativi inferiori a quelli indicati in fattura, sia infine nel caso di sovrafatturazione qualitativa, nel quale la fattura attesti la cessione di beni e/o servizi aventi un prezzo maggiore di quelli forniti, in quanto oggetto di repressione penale è ogni tipo di divergenza tra la realtà commerciale e la sua espressione documentale. 3.1. Orbene, in quanto preceduto da una disamina razionale delle fonti dimostrative disponibili (correttamente intese nel loro reale significato) e sorretto da considerazioni non illogiche, il giudizio sull'ascrivibilità agli imputati delle condotte ad essi rispettivamente contestate nelle imputazioni elevate a loro carico non presta il fianco alle censure difensive, che si articolano nella sostanziale proposta di una lettura alternativa (e invero frammentaria) del materiale istruttorio, operazione non consentita in questa sede, dovendosi ribadire (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601) che, in tema di giudizio di cassazione, a fronte di un apparato argomentativo privo di profili di irrazionalità, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. Di qui la manifesta infondatezza delle censure in punto di responsabilità. 4. In conclusione, alla stregua delle considerazioni svolte, i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] devono essere dichiarati inammissibili, con onere per i ricorrenti, ex art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che ciascun ricorrente versi la