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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 04953/2023

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1 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18963/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], domiciliatoin Roma, [OSCURATO:PERSONA] , presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentatoe dife so dal l’avv. [OSCURATO:PERSONA] , come da procura allegata al ricorso –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE e AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE,in persona dei rispettivilegali rappresentant i pro tempore , domicili at e in Roma, V ia [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura dello Stato, che le rappresenta e difendeper legge - controricorrent i – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio , n. 517/2021depositata in data 29.1.2021; N. 18963/21R.G. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 13.12.2022 dal Consigliere Relatore dr. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevatoche: con la sentenza in epigrafe, la C.T.R. del Lazio accolse parzialmente l’ appell o propostoda Agenzia delle Entrate-Riscossione avverso la sentenz a n. 57 2 /20 1 9 della C.T.P. di Viterbo, che aveva a sua volta parzialmente accolto il ricors o proposto da [OSCURATO:PERSONA] in relazione a ll’intimazione di pagamento notificatagliil 4.10.2016, annullandola quanto al le cartelle di cui a i nn. da 1 a 23 del ricorsostesso, perché concernenti crediti ormai prescritti; nelriformare parzialmente la decisione di primo grado , la C.T.R. rilevò che , in assenza di specifiche contestazioni circa la conformità agli originali dei documenti prodotti in copia e attestanti la regolare notifica delle cartelle, gli stessi avevano piena valenza probatoria, tanto più che il contribuente non aveva proposto appello incidentale relativamente alla modalità di notifica; conseguentemente, riteneva la validità della notifica delle cartelle di cui ai nn. da 1 a 18 del ricorso e comunque non prescritti i relativi crediti, sussistendo atti interruttivi della prescrizione; respingeva invece l’appello quanto alle cartelle di cui ai nn. da 19 a 23 del ricorso di primo grado; avverso detta sentenza, F rancesco Rossi ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motiv i , illustrati da memoria ; l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione resistonocon unico controricorso; consideratoche: 1.1 –con il primo motivo si denuncia violazione degli artt. 23, comma 2, e 54 , del d.lgs. n. 546/1992, per aver la C.T.R. erroneamente ritenuto che il N. 18963/21R.G. contribuente, quanto alle modalità di notifica delle cartelle, avrebbe dovuto proporre appello incidentale, giacché egli era rimasto totalmente vittorioso in primo grado; 1.2 – con il secondo motivo si lamenta violazione dell’art. 26 , commi 1 e 4, d.P.R. n. 602/1973, nonché dell’art. 60 d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 140 c.p.c., per non aver la C.T.R. considerato che la notifica degli avvisi di intimazione del 30/31.8.2007, ritenuti idonei ad interr ompere la prescrizione , era stata effettuata in situazione di c.d. irreperibilità relativa ; pertanto, poiché detta notifica –ai sensi della normativa in rubrica - si perfeziona solo con l’effettiva ricezione della raccomandata informativa dell’avvenutodeposito presso la casa comunale, di cui non v’era traccia, l’affermazione del giudice d’appello si rivelava erronea; 2.1 –il ricorso è inammissibile per violazione dell’art. 366, comma 1, nn. 3 e 6, c.p.c.; infatti, nell’intero ricorso si fa questione del preteso malgoverno in cui sarebbe incorso il giudice d’appello nel ritenere la validità della notifica sia delle cartelle di pagamento ritenute validamente notificate (nn. da 1 a 18 del ricorso originario), sia degli atti interruttivi della prescrizione, senza indicare, da un lato, quando i documenti di cui si discutesiano stati prodotti in giudizio, né dove essi si trovino, ed in ogni caso omettendo di riportarne il contenuto con la specificità necessaria aconsentire a questa Corte di poter apprezzare, già dalla sola lettura del ricorso, la potenziale decisività delle censure(si veda per tutte , in tema di denuncia di vizi circa la regolarità della notifica, Cass. n. 1150/2019), così N. 18963/21R.G. incorrendosi, ad un tempo, nella violazione del disposto dell’art. 366, comma 1, nn. 3 e 6, c.p.c.; 3.1 –in definitiva, il ricorso è inammissibile ; le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza; in relazione alla data di proposizione del ricorso (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1 - quater , del D.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228); P.Q.M. dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese, che liquida in € 14.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
1 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18963/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], domiciliatoin Roma, [OSCURATO:PERSONA] , presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentatoe dife so dal l’avv. [OSCURATO:PERSONA] , come da procura allegata al ricorso –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE e AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE,in persona dei rispettivilegali rappresentant i pro tempore , domicili at e in Roma, V ia [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura dello Stato, che le rappresenta e difendeper legge - controricorrent i – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio , n. 517/2021depositata in data 29.1.2021; N. 18963/21R.G. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 13.12.2022 dal Consigliere Relatore dr. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevatoche: con la sentenza in epigrafe, la C.T.R. del Lazio accolse parzialmente l’ appell o propostoda Agenzia delle Entrate-Riscossione avverso la sentenz a n. 57 2 /20 1 9 della C.T.P. di Viterbo, che aveva a sua volta parzialmente accolto il ricors o proposto da [OSCURATO:PERSONA] in relazione a ll’intimazione di pagamento notificatagliil 4.10.2016, annullandola quanto al le cartelle di cui a i nn. da 1 a 23 del ricorsostesso, perché concernenti crediti ormai prescritti; nelriformare parzialmente la decisione di primo grado , la C.T.R. rilevò che , in assenza di specifiche contestazioni circa la conformità agli originali dei documenti prodotti in copia e attestanti la regolare notifica delle cartelle, gli stessi avevano piena valenza probatoria, tanto più che il contribuente non aveva proposto appello incidentale relativamente alla modalità di notifica; conseguentemente, riteneva la validità della notifica delle cartelle di cui ai nn. da 1 a 18 del ricorso e comunque non prescritti i relativi crediti, sussistendo atti interruttivi della prescrizione; respingeva invece l’appello quanto alle cartelle di cui ai nn. da 19 a 23 del ricorso di primo grado; avverso detta sentenza, F rancesco Rossi ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motiv i , illustrati da memoria ; l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione resistonocon unico controricorso; consideratoche: 1.1 –con il primo motivo si denuncia violazione degli artt. 23, comma 2, e 54 , del d.lgs. n. 546/1992, per aver la C.T.R. erroneamente ritenuto che il N. 18963/21R.G. contribuente, quanto alle modalità di notifica delle cartelle, avrebbe dovuto proporre appello incidentale, giacché egli era rimasto totalmente vittorioso in primo grado; 1.2 – con il secondo motivo si lamenta violazione dell’art. 26 , commi 1 e 4, d.P.R. n. 602/1973, nonché dell’art. 60 d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 140 c.p.c., per non aver la C.T.R. considerato che la notifica degli avvisi di intimazione del 30/31.8.2007, ritenuti idonei ad interr ompere la prescrizione , era stata effettuata in situazione di c.d. irreperibilità relativa ; pertanto, poiché detta notifica –ai sensi della normativa in rubrica - si perfeziona solo con l’effettiva ricezione della raccomandata informativa dell’avvenutodeposito presso la casa comunale, di cui non v’era traccia, l’affermazione del giudice d’appello si rivelava erronea; 2.1 –il ricorso è inammissibile per violazione dell’art. 366, comma 1, nn. 3 e 6, c.p.c.; infatti, nell’intero ricorso si fa questione del preteso malgoverno in cui sarebbe incorso il giudice d’appello nel ritenere la validità della notifica sia delle cartelle di pagamento ritenute validamente notificate (nn. da 1 a 18 del ricorso originario), sia degli atti interruttivi della prescrizione, senza indicare, da un lato, quando i documenti di cui si discutesiano stati prodotti in giudizio, né dove essi si trovino, ed in ogni caso omettendo di riportarne il contenuto con la specificità necessaria aconsentire a questa Corte di poter apprezzare, già dalla sola lettura del ricorso, la potenziale decisività delle censure(si veda per tutte , in tema di denuncia di vizi circa la regolarità della notifica, Cass. n. 1150/2019), così N. 18963/21R.G. incorrendosi, ad un tempo, nella violazione del disposto dell’art. 366, comma 1, nn. 3 e 6, c.p.c.; 3.1 –in definitiva, il ricorso è inammissibile ; le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza; in relazione alla data di proposizione del ricorso (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1 - quater , del D.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228); P.Q.M. dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese, che liquida in € 14.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo
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